Cassazione Civile, Ordinanza n. 00217/2024 del 04/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall’istanza di liquidazione del compenso presentata da un difensore d’ufficio per l’attività svolta in un procedimento penale definito in Cassazione con declaratoria di inammissibilità del ricorso dell’assistito. Dopo il rigetto dell’istanza da parte della sezione penale della Corte d’appello di Napoli, la professionista propose opposizione ex artt. 84 e 115 d.P.R. n. 115/2002; la Corte d’appello accolse l’opposizione e liquidò € 550,00 oltre IVA e CPA, ma nel provvedimento non risultava una specifica statuizione sul rimborso delle spese generali forfettarie ex art. 2 D.M. n. 55/2014. La ricorrente ha quindi impugnato l’ordinanza per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 91 c.p.c., 2223, comma 2, c.c., e 2 D.M. n. 55/2014, nonché degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., lamentando anche nullità per assoluta mancanza di motivazione: secondo la ricorrente, le spese generali spettano automaticamente al difensore nella misura predeterminata dalla legge, senza necessità di prova o di specifica istanza, e la Corte d’appello avrebbe illegittimamente escluso tale voce o comunque omesso di motivarla.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse concreto. Ha affermato che il rimborso delle spese forfettarie ex art. 2 D.M. n. 55/2014 costituisce una voce accessoria che deve essere riconosciuta automaticamente nella misura del 15% del compenso totale, salvo motivata diminuzione da parte del giudice; pertanto, anche se il provvedimento impugnato non contiene una statuizione espressa sul punto, la ricorrente conserva comunque il diritto al relativo rimborso e non ha interesse a ottenere una pronuncia specifica. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e, non essendosi difeso il Ministero, non sono state regolate spese. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
Richiamato come base dell’opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso del difensore d’ufficio.
Richiamato unitamente all’art. 84 d.P.R. n. 115/2002 quale fondamento del rimedio esperito contro il decreto di liquidazione.
Indicato quale norma in applicazione della quale era stata presentata l’istanza di liquidazione del compenso per la difesa d’ufficio penale.
"Oltre al compenso e al rimborso delle spese documentate ... all'avvocato è dovuta - in ogni caso ed anche in caso di determinazione contrattuale - una somma per rimborso spese forfettarie di regola nella misura del 15 per cento del compenso totale"
Le spese generali forfettarie spettano in ogni caso all’avvocato e, in difetto di specifica statuizione, si intendono riconosciute nella misura del 15% del compenso totale, salvo motivata diminuzione del giudice.
Invocato dalla ricorrente nel dedurre la debenza delle spese generali quale voce accessoria posta a carico della parte soccombente.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della pretesa di rimborso delle spese generali del professionista.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Invocato per denunciare la nullità del provvedimento per asserita mancanza assoluta di motivazione.
Richiamato insieme all’art. 132 c.p.c. quale parametro della motivazione del provvedimento giudiziale.
Richiamato per affermare che i parametri sulle spese processuali operano entro gli ordinari limiti di aumento e diminuzione e che la motivazione è necessaria solo per deroghe fuori misura.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dichiarare la sussistenza dei presupposti processuali per l’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.
legge n. 228/2012, art. 1, comma 17
Richiamata come norma che ha inserito l’art. 13, comma 1-quater, nel d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Le spese forfettarie ex art. 2 D.M. n. 55/2014 costituiscono una voce accessoria dovuta al professionista in via automatica, nella misura ordinaria del 15% del compenso totale, anche se il provvedimento non le menzioni espressamente.
- Quando il giudice non si pronuncia sulla spettanza delle spese forfettarie, la voce si intende comunque riconosciuta; manca quindi interesse ad impugnare il provvedimento solo per ottenere una statuizione espressa su tale profilo.
- La motivazione specifica è necessaria solo se il giudice intende discostarsi dai criteri ordinari di liquidazione o diminuire motivatamente la misura normalmente spettante delle spese forfettarie.
- Il difetto di interesse concreto all’impugnazione determina l’inammissibilità del ricorso per cassazione, anche se il ricorrente deduce omessa pronuncia o mancanza di motivazione su una voce che gli spetta comunque per legge.
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