Cassazione Civile, Ordinanza n. 19003/2023 del 05/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (concessionaria)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato avvisi di accertamento TARSU relativi alle annualità 2010-2012, deducendo: la carenza di potere della concessionaria che aveva emesso gli atti; l'inagibilità di un piano del fabbricato; l'inidoneità di alcuni locali a produrre rifiuti urbani; l'uso solo parziale dell'immobile. In primo grado il ricorso era stato respinto, mentre in appello la CTR aveva accolto il gravame del contribuente, ritenendo illegittimo l'affidamento del servizio alla concessionaria in mancanza di documentazione e affermando che il conferimento dell'incarico dovesse provenire dal Consiglio comunale. La società concessionaria ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dei limiti esterni e interni della giurisdizione tributaria, perché la CTR avrebbe inciso su una questione amministrativa relativa alla delibera di affidamento del servizio; (2) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione dell'art. 132 c.p.c., per avere la CTR affermato in modo laconico la carenza di potere della concessionaria senza indicare quale atto dovesse essere deliberato dal Consiglio comunale e senza spiegare l'iter logico-giuridico; (3) violazione degli artt. 107 e 42 d.lgs. 267/2000, per avere attribuito al Consiglio comunale poteri che spettano invece ai dirigenti dell'ente.
La decisione
La Corte ha respinto il primo motivo, ritenendo che il giudice tributario possa disapplicare gli atti amministrativi presupposti all'atto impositivo anche se rientrano nella cognizione del giudice amministrativo, salvo che su di essi si sia formato giudicato amministrativo. Ha invece accolto il secondo motivo, ritenendo la sentenza d'appello affetta da motivazione apparente: la CTR si è limitata a richiamare la regola sulla competenza del Consiglio comunale per l'esternalizzazione dei servizi, senza verificare in concreto se nel caso vi fosse stata o meno la previa deliberazione consiliare e senza ricostruire le eccezioni del contribuente e i passaggi documentali dell'affidamento. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 7 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
potere di disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi presupposti agli atti impositivi
il giudice tributario può disapplicare l'atto amministrativo presupposto dell'atto fiscale, anche se l'atto amministrativo è divenuto inoppugnabile, salvo il caso di giudicato del giudice amministrativo sulla sua legittimità
art. 42 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267
per l'esternalizzazione di servizi di competenza dell'ente locale è necessaria una previa deliberazione del Consiglio comunale
art. 107 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267
richiamato solo per sostenere che le determine spettano ai dirigenti dell'ente, non al Consiglio comunale
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
la sentenza deve contenere una motivazione effettiva e intellegibile; una motivazione meramente apparente è nulla
art. 360, primo comma, n. 1, c.p.c.
dedotto come motivo di ricorso per violazione dei limiti esterni e interni della giurisdizione
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
dedotto per violazione di norme di diritto sostanziale
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
dedotto per nullità della sentenza e difetto di motivazione
art. 111, comma 6, Cost.
la motivazione apparente non raggiunge il "minimo costituzionale" richiesto dalla Costituzione
Massime di principio
- Il giudice tributario può disapplicare l'atto amministrativo presupposto dell'atto impositivo quando lo ritenga illegittimo, anche se tale atto è sottratto al sindacato di annullamento del giudice tributario e anche se sia ormai inoppugnabile, purché non esista un giudicato amministrativo sulla sua legittimità.
- La disapplicazione dell'atto presupposto non è preclusa dal fatto che la controversia investa anche profili amministrativi del rapporto, se tali profili rilevano come antecedenti logici dell'imposizione.
- La sentenza è nulla per motivazione apparente quando si limita a richiamare in astratto una norma o un principio senza confrontarsi con gli specifici fatti allegati e senza rendere comprensibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
- In tema di affidamento di servizi da parte dell'ente locale, la decisione deve accertare in concreto l'esistenza e il contenuto della previa deliberazione consiliare richiesta dalla legge; in mancanza di tale verifica, la statuizione è meramente assertiva.
- Quando il motivo di ricorso che investe la motivazione della sentenza è accolto, resta assorbita la censura logicamente dipendente che contesta l'erronea applicazione delle norme sostanziali sulla ripartizione delle competenze interne all'ente locale.
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