Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 35876/2022 del 06/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore procedente)

La controversia

Una società creditrice aveva pignorato i crediti vantati dalla propria debitrice verso una società terza, crediti consistenti nei canoni dovuti in forza di un contratto di affitto di azienda. La terza pignorata aveva reso dichiarazione negativa sostenendo di avere già estinto il proprio debito, anche con riguardo ai canoni successivi al pignoramento, fino alla cessazione del contratto. Il giudice dell’esecuzione aveva però assegnato alla creditrice l’importo complessivo dei canoni maturati e maturandi. Il Tribunale, in sede di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., aveva accolto solo parzialmente l’opposizione, ritenendo opponibile la liberazione della società affittuaria per i canoni non ancora scaduti al momento del pignoramento limitatamente al periodo di un anno successivo al pignoramento, e quindi limitando l’efficacia dell’assegnazione ai canoni maturati dal mese di agosto 2015. La società terza pignorata ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 2918 c.c. in relazione anche agli artt. 2924, 1605 e 2812 c.c., sostenendo che l’art. 2918 c.c. non sarebbe applicabile al pignoramento diretto di crediti, ma soltanto all’espropriazione del bene locato per regolare i rapporti con il conduttore.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che l’art. 2918 c.c. si applica anche al pignoramento diretto dei crediti da canoni di locazione o di affitto di azienda, oltre che all’ipotesi di pignoramento del bene locato con estensione ai frutti ex art. 2912 c.c. Ha inoltre chiarito che l’espressione "liberazione di pigioni e di fitti non ancora scaduti" comprende ogni causa di estinzione dei crediti futuri oggetto di espropriazione, inclusi il pagamento anticipato e la remissione del debito. Conseguentemente, la limitazione operata dal giudice di merito era stata impostata su una norma ritenuta correttamente applicabile e il ricorso è stato respinto, con condanna della ricorrente alle spese e con atto dei presupposti per il contributo unificato დამატivo ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 617 c.p.c.

    norma posta a base dell'opposizione agli atti esecutivi proposta avverso l'ordinanza di assegnazione

  • art. 2918 c.c.

    le disposizioni sui fatti estintivi o modificativi dei crediti da locazione o affitto non ancora scaduti si applicano anche al pignoramento diretto dei crediti e non solo al pignoramento del bene locato; l'espressione "liberazione" comprende ogni causa di estinzione del credito, anche il pagamento anticipato e la remissione del debito

  • art. 2924 c.c.

    richiamato solo per essere escluso quale parametro decisivo sull'ambito applicativo dell'art. 2918 c.c., poiché collocato in una diversa sezione del codice relativa agli effetti della vendita forzata e dell'assegnazione

  • art. 1605 c.c.

    richiamato dalla ricorrente, ma ritenuto non idoneo a limitare l'applicabilità dell'art. 2918 c.c.

  • art. 2812 c.c.

    richiamato dalla ricorrente, ma ritenuto non idoneo a limitare l'applicabilità dell'art. 2918 c.c.

  • art. 2912 c.c.

    richiamato per affermare che, anche quando il pignoramento del bene locato si estende ai frutti, i canoni restano soggetti alla medesima disciplina di opponibilità dell'art. 2918 c.c.

  • art. 375 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale e per la memoria depositata dalla ricorrente

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    richiamato per dare atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione

Massime di principio

  • Le disposizioni che disciplinano l'opponibilità ai creditori degli atti di disposizione o di estinzione di crediti futuri derivanti da un rapporto base già esistente possono operare anche nel pignoramento diretto di tali crediti, quando la loro ratio sia quella di prevenire manovre pregiudizievoli ai danni dei creditori esecutanti.
  • In materia di canoni di locazione o di affitto di azienda non ancora scaduti al momento del pignoramento, la nozione di "liberazione" del credito va intesa in senso ampio e comprende qualunque causa di estinzione del credito, ivi incluso il pagamento anticipato, oltre alla remissione del debito.
  • Ai fini dell'opponibilità al creditore procedente, non è decisivo che la disciplina sia collocata nel codice civile con riferimento alla locazione di beni: in assenza di un'espressa limitazione normativa, la ratio della norma consente di applicarla anche ai crediti da canoni pignorati direttamente.
  • Quando il pignoramento colpisce crediti derivanti da un rapporto continuativo già esistente, la tutela del creditore esecutante impone di impedire che debitore e terzo si accordino per estinguere anticipatamente crediti futuri in modo anomalo o elusivo.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveEspropriazione presso terziLocazione commerciale
RamiProcesso civileEsecuzioniContratti
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.