Cassazione Civile, Ordinanza n. 11571/2026 del 28/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda proposta da una società cessionaria di crediti già vantati da una società fornitrice di energia elettrica contro un Comune, per ottenere il pagamento di somme asseritamente dovute per forniture elettriche e relativi interessi. In primo grado la domanda era stata rigettata per difetto di prova del credito; la Corte d’appello aveva confermato il rigetto ritenendo che il Comune avesse documentato i pagamenti eseguiti e che le contestazioni dell’appellante fossero generiche o tardive. La società cessionaria ha quindi proposto ricorso per cassazione affidandolo a tre motivi: 1) violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 1193 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto provati i pagamenti comunali e non considerato che i pagamenti della cedente sarebbero stati imputati ad altre fatture; 2) violazione dell’art. 2948 c.c. e della delibera 569/2018/R/COM, deducendo che, essendo il credito capitale riconosciuto, non sarebbe maturata prescrizione e sarebbero dovuti gli interessi ex D.Lgs. 231/2002; 3) violazione degli artt. 2041 e 2042 c.c., assumendo che il Comune si sarebbe ingiustamente arricchito avendo fruito della fornitura senza pagare integralmente quanto dovuto. La Corte di cassazione ha però rilevato preliminarmente l’improcedibilità del ricorso per mancato deposito della relata di notificazione della sentenza impugnata, non sanata né dalla produzione della sola copia della sentenza né dalla mancata contestazione del resistente.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato improcedibile. La Corte ha applicato l’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., ritenendo indispensabile il deposito della sentenza impugnata munita della relata di notificazione, o dei messaggi PEC equivalenti, nel termine di legge. Poiché la ricorrente aveva dichiarato che la sentenza era stata notificata il 27 dicembre 2024, ma aveva depositato soltanto la copia della sentenza senza la relata, la Corte ha verificato che il ricorso era stato notificato il 24 febbraio 2025, quindi oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza del 23 dicembre 2024; mancava dunque la "prova di resistenza" che avrebbe reso irrilevante la mancata produzione della relata. La Corte ha inoltre escluso che potessero soccorrere la non contestazione della controparte o l’art. 372 c.p.c. e ha ritenuto, in via aggiuntiva, che i motivi sarebbero stati comunque inammissibili perché non confrontati con le rationes decidendi della sentenza impugnata. Conseguentemente, ha condannato la ricorrente alle spese, al pagamento di somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente come norma sulla ripartizione dell’onere probatorio; la Corte osserva che il motivo, in realtà, si risolve in una critica alla valutazione delle prove e non in una vera censura di violazione dell’onere della prova.
Invocato per contestare l’imputazione dei pagamenti; la Corte rileva che la doglianza richiederebbe una rivalutazione del merito e non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata.
Censurato dalla ricorrente in relazione alla prescrizione dei crediti; la Corte reputa che la doglianza non si confronti specificamente con la motivazione della sentenza di merito sulla mancata prova dell’interruzione della prescrizione.
delibera 569/2018/R/COM
Richiamata dalla ricorrente insieme alla disciplina della prescrizione e degli interessi; non viene svolto uno scrutinio di merito perché il ricorso è dichiarato improcedibile e comunque inammissibile.
Richiamati come fondamento dell’azione di arricchimento senza causa; la Corte evidenzia che la censura non si confronta con la natura sussidiaria dell’azione e con l’affermazione dei giudici di merito secondo cui la ricorrente avrebbe potuto agire verso la propria cedente con rimedi contrattuali o risarcitori.
Usato per la proposta di definizione anticipata; la Corte conferma la definizione in rito per improcedibilità del ricorso.
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
Norma decisiva: il mancato deposito della sentenza impugnata munita della relata di notificazione comporta improcedibilità del ricorso, salvo che il documento mancante sia depositato nei termini o sia già nella disponibilità del giudice.
La Corte esclude che possa essere invocato per sanare la mancanza della relata di notificazione, trattandosi di produzione richiesta a pena di improcedibilità ex art. 369 c.p.c.
art. 111 Cost.
Richiamato per giustificare la funzione acceleratoria e di ragionevole durata dei termini processuali perentori.
art. 6 CEDU
La Corte richiama la giurisprudenza CEDU per affermare che il diritto di accesso al giudice non è assoluto e può subire limiti processuali non sproporzionati.
Applicato per la condanna della ricorrente al pagamento di una somma in favore della controparte, in ragione della definizione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c.
Applicato per la condanna della ricorrente al pagamento di una ulteriore somma alla Cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di definizione sfavorevole del ricorso.
Richiamato dalla ricorrente per gli interessi; la Corte non ne esamina nel merito l’applicazione, perché il ricorso è improcedibile e comunque i motivi sono ritenuti non scrutinabili.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il deposito della sentenza impugnata deve comprendere anche la relata di notificazione, quando la sentenza sia stata notificata, perché la mancanza di uno dei documenti richiesti dall’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. determina improcedibilità del ricorso.
- L’onere di deposito della relata di notificazione non è un formalismo superabile con la sola allegazione della sentenza o con la mancata contestazione della controparte, poiché la verifica della formazione del giudicato e della tempestività dell’impugnazione è materia sottratta alla disponibilità delle parti.
- L’improcedibilità del ricorso può essere esclusa solo se dagli atti risulta comunque che il ricorso è stato notificato entro sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, rendendo inutile la prova della data di notificazione della decisione impugnata; in difetto di tale "prova di resistenza" la sanzione opera.
- Un motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a proporre una diversa lettura del materiale probatorio o una nuova valutazione del merito.
- La deduzione di violazione degli artt. 2041 e 2042 c.c. richiede di misurarsi con il carattere sussidiario dell’azione di arricchimento senza causa e con l’eventuale esistenza di altri rimedi contrattuali o risarcitori astrattamente esperibili.
- I termini processuali perentori e gli adempimenti documentali richiesti per l’accesso al giudizio di legittimità sono funzionali alla ragionevole durata del processo e non contrastano con il diritto di accesso al giudice, purché non introducano limitazioni sproporzionate.
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