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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 10855/2020 del 08/06/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Il lavoratore, dipendente del Ministero con mansioni di assistente tecnico, impugnava il licenziamento per giusta causa intimatogli il 13 maggio 2015 per dodici giorni di assenza ingiustificata, compresi tra il 7 novembre 2014 e il 20 gennaio 2015, e per l’uso di certificati medici contraffatti. Il Tribunale di Trani aveva accolto la domanda, valorizzando la tardiva costituzione del Ministero e la conseguente decadenza dalla produzione dei documenti posti a fondamento del licenziamento. La Corte d’appello di Bari, con sentenza dell’11-13 dicembre 2018, riformava quella decisione e rigettava la domanda, ritenendo decisivi i documenti acquisiti anche d’ufficio ai sensi dell’art. 421 c.p.c. e rilevando che le assenze restavano comunque prive di giustificazione; confermava inoltre la tempestività della contestazione e del recesso, la regolarità del procedimento disciplinare e la non necessità dell’affissione del codice disciplinare per condotte contrarie ai doveri fondamentali del lavoratore. Il dipendente proponeva ricorso per cassazione articolato in otto motivi: 1) nullità della sentenza per asserita erronea adozione del rito del lavoro in appello, sostenendo che l’impugnazione ministeriale fosse stata introdotta con citazione e che non fosse stata chiesta la conversione del rito; 2) violazione degli artt. 116 c.p.c. e 5 della legge n. 604/1966, contestando la valutazione della documentazione e sostenendo di averla disconosciuta; 3) violazione degli artt. 345, comma 3, e 153, comma 2, c.p.c., contro l’acquisizione in appello di documenti già dichiarati inammissibili in primo grado; 4) violazione degli artt. 416, comma 3, e 214 c.p.c. e dell’art. 111 Cost., per asserita mancata contestazione analitica delle doglianze e mancata valutazione delle difese sul mancato invio dei certificati; 5) violazione della disciplina del procedimento disciplinare, lamentando tardività della contestazione e del licenziamento, mancata prova della convocazione, mancata affissione del codice disciplinare e tardiva produzione documentale; 6) violazione degli artt. 214 c.p.c. e 2702 c.c. e carenza di prova delle assenze ingiustificate, richiamando la patologia e chiedendo l’esame del medico curante e una consulenza tecnica; 7) violazione degli artt. 116 e 214 c.p.c. e 2702 c.c. per asserita mancanza di data certa delle comunicazioni disciplinari; 8) omesso esame della patologia psichiatrica documentata, che avrebbe inciso sulla conoscenza dell’invio dei certificati e sul ricordo delle assenze.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l’intero ricorso. Il primo motivo è inammissibile sia perché non trascrive gli atti necessari a verificare l’assunto sull’introduzione dell’appello con citazione, sia perché non indica né dimostra una concreta lesione del diritto di difesa derivante dal rito seguito. Il secondo è inammissibile perché mira a contestare l’accertamento di merito senza indicare un fatto decisivo omesso, non specifica quali documenti sarebbero stati contestati e non coglie la ratio secondo cui le dodici giornate restavano ingiustificate. Il terzo è inammissibile perché la decisione d’appello si fondava sull’acquisizione dei documenti ai sensi dell’art. 421 c.p.c. e, comunque, la censura non investiva l’autonoma ragione dell’assenza ingiustificata. Il quarto è inammissibile per difetto di specificità, non essendo riportati gli atti processuali necessari a verificare le dedotte omissioni; la sentenza aveva comunque esaminato il disconoscimento dell’invio e rilevato che le assenze restavano ingiustificate. Il quinto è inammissibile perché ripropone contestazioni di merito senza indicare fatti decisivi omessi o violazioni dei parametri normativi; quanto all’affissione del codice disciplinare, la censura è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., essendo la decisione conforme all’orientamento secondo cui l’affissione non è necessaria quando la condotta è immediatamente percepibile come illecita e contraria al minimo etico. Il sesto è inammissibile perché sollecita una nuova valutazione delle prove e richiama genericamente certificazioni mediche senza trascriverne il contenuto o spiegare la decisività; non risultava provato che durante le assenze il lavoratore fosse affetto da patologie comportanti perdita della cognizione spazio-temporale. Il settimo è inammissibile perché introduce per la prima volta in cassazione la questione della mancanza di data certa, che richiedeva accertamenti di fatto. L’ottavo è inammissibile per difetto di specificità, non essendo trascritti i contenuti della cartella clinica né dimostrata la loro decisività. La Corte non ha provveduto sulle spese, poiché il Ministero non si era costituito; ha inoltre escluso l’obbligo del ricorrente, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 421 c.p.c.

    La Corte territoriale ha infatti ritenuto l’errore del giudice del primo grado per non avere acquisito documenti di rilievo decisivo ai sensi dell’art. 421 c.p.c..

    Nel caso concreto la Corte d’appello ha ritenuto che i documenti decisivi potessero essere acquisiti d’ufficio nell’ambito dei poteri istruttori del giudice del lavoro.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    La decisione della Corte territoriale è infatti conforme alla giurisprudenza di questa Corte, che ha ritenuto che anche nel pubblico impiego contrattualizzato non sia necessario provvedere alla affissione del codice disciplinare (prevista dal D.Lgs. n. 150 del 2009, art. 55) in tutti i casi nei quali il comportamento sanzionatorio sia immediatamente percepibile dal lavoratore come illecito, perchè contrario al cd. minimo etico o a norme di rilevanza penale (Cassazione civile sez. lav., 07/11/2019, n. 28741); nella fattispecie di causa la condotta del lavoratore, a prescindere dalla sua astratta rilevanza penale, configura un condotta contraria ai doveri fondamentali del lavorare, costituenti il cd. minimo etico.

    La censura è inammissibile quando la decisione impugnata è conforme all’orientamento di legittimità; in particolare, per condotte immediatamente riconoscibili come illecite e contrarie al minimo etico, non è necessaria l’affissione del codice disciplinare, anche nel pubblico impiego contrattualizzato.

  • art. 360 c.p.c.

    Per un verso il motivo investe gli accertamenti di merito compiuti nella sentenza impugnata tanto in ordine alla tempestività della contestazione disciplinare e del successivo licenziamento che circa la regolarità del procedimento (pagina 5 della sentenza, ultimo capoverso) senza allegare un fatto decisivo non esaminato nè dedurre una violazione dei criteri enunciati da questa Corte come parametro normativo di tali accertamenti.

    Le censure rivolte agli accertamenti di merito non sono ammissibili se non individuano un fatto decisivo omesso o una violazione dei criteri normativi che regolano l’accertamento.

  • art. 360-bis c.p.c.

    Nella parte in cui si assume la necessità della affissione del codice disciplinare la inammissibilità del motivo va dichiarata ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1.

    La censura è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c. quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza di legittimità.

  • D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55-quater, lett. b)

    Restava, dunque, in ogni caso integrato l’addebito di assenza ingiustificata per 12 giorni, condotta reiterata nell’arco di due mesi e mezzo (dal 7 novembre 2014 al 20 gennaio 2015), per la quale il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55 quater, lett. b), prevedeva la sanzione del licenziamento senza preavviso.

    La reiterata assenza ingiustificata per dodici giorni nell’arco di due mesi e mezzo integra, secondo la sentenza impugnata condivisa nel quadro processuale esaminato, la fattispecie espulsiva prevista dalla disposizione, sanzionata con il licenziamento senza preavviso.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 11 e 131

    Il ricorrente, ammesso al patrocinio a spese dello Stato con Delib. Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 12 febbraio 2019, non è tenuto al versamento dell’ulteriore importo del contributo unificato di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, stante la prenotazione a debito prevista dal combinato disposto di cui agli artt. 11 e 131 del medesimo decreto (ex plurimis: Cassazione civile, sez. VI, 12/04/2017, n. 9538).

    L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato comporta, nel caso deciso, la prenotazione a debito e quindi esclude che il ricorrente debba versare l’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • La trattazione della controversia con un rito diverso da quello previsto dalla legge non determina, di per sé, nullità del procedimento o della sentenza: la parte deve allegare e dimostrare che l’errore abbia concretamente leso il proprio diritto di difesa.
  • Il ricorso per cassazione deve specificare gli atti e i documenti processuali sui quali si fonda la censura, riproducendone o indicandone con precisione il contenuto; allegazioni generiche o rinvii non circostanziati non consentono il controllo di legittimità.
  • Una censura che non investe una ratio decidendi autonoma idonea, da sola, a sorreggere la decisione non può condurre alla cassazione della pronuncia.
  • Non è necessaria l’affissione del codice disciplinare, anche nel pubblico impiego contrattualizzato, quando la condotta sanzionata è immediatamente percepibile come illecita perché contraria al minimo etico o a norme di rilevanza penale.
  • La contestazione in cassazione della valutazione delle prove non è sufficiente se non individua un fatto decisivo effettivamente omesso e non dimostra, con specifico riferimento agli atti, la rilevanza del fatto ai fini della decisione.
  • Una questione che richieda accertamenti di fatto e non risulti introdotta nei giudizi di merito non può essere proposta per la prima volta in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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