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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 10854/2020 del 08/06/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Il ricorrente, già assunto a tempo determinato come assistente tecnico presso un istituto scolastico, aveva impugnato il decreto del dirigente scolastico del 6 ottobre 2016 e la nota del 12 ottobre 2016, con i quali erano stati disposti l’immediata risoluzione del contratto in corso e il depennamento dalle graduatorie di istituto di terza fascia del personale ATA. All’atto dell’assunzione aveva dichiarato di non avere riportato condanne penali, mentre a suo carico era stata pronunciata una sentenza irrevocabile di applicazione della pena su richiesta delle parti. Il Tribunale aveva respinto la domanda e la Corte d’Appello di Bologna, con sentenza n. 62 del 18 gennaio-16 aprile 2018, aveva confermato tale decisione. In Cassazione il lavoratore ha proposto quattro motivi: con il primo ha denunciato l’omesso esame del modulo prestampato, sostenendo che chiedeva soltanto se avesse riportato condanne e non se fossero state emesse sentenze equiparate, e ha richiamato la propria buona fede e un precedente certificato penale privo di iscrizioni; con il secondo ha dedotto la violazione dell’art. 75 del D.P.R. n. 445 del 2000, contestando che la sentenza di patteggiamento fosse equiparabile a una condanna, richiamando l’estinzione del reato e l’ambiguità del modulo e invocando la rilevanza dell’elemento soggettivo; con il terzo ha censurato la mancata compensazione delle spese nei gradi di merito; con il quarto ha prospettato l’illegittimità costituzionale dell’art. 75 per contrasto con l’art. 3 Cost., nella parte in cui prevede la decadenza automatica senza valutazione del caso concreto e della colpa.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile: il contenuto essenziale della dichiarazione era stato esaminato dalla Corte d’Appello e la contestazione sull’equiparazione della sentenza di patteggiamento attiene a un errore di diritto, non a un omesso esame di fatto; inoltre, la censura sulla buona fede non coglieva la ratio della decisione, fondata sulla sua irrilevanza ai fini dell’art. 75 del D.P.R. n. 445 del 2000. Il secondo motivo è stato rigettato: in mancanza di una specifica disposizione contraria, la sentenza di applicazione della pena è equiparata a una pronuncia di condanna; ai fini della decadenza prevista dall’art. 75 rileva l’oggettiva mancanza di un requisito decisivo per l’assunzione, non lo stato psicologico del dichiarante. Il diverso certificato penale non modificava la realtà storica del pregiudizio e il ricorrente non aveva dedotto che il reato rientrasse tra quelli che non impedivano l’inserimento nelle graduatorie. Il terzo motivo è stato rigettato perché la valutazione sull’opportunità di compensare le spese appartiene al giudice di merito, salvo che le spese siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa. Il quarto motivo è stato rigettato in coerenza con i principi affermati sull’applicazione automatica dell’art. 75. Nessuna statuizione sulle spese di Cassazione, poiché gli enti intimati non si sono costituiti. La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 75 D.P.R. n. 445/2000

    qualora dal controllo di cui all’art. 71, emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera

    Nel pubblico impiego privatizzato, la disposizione comporta la decadenza quando la dichiarazione non veritiera attesta un requisito la cui mancanza avrebbe comunque impedito l’instaurazione del rapporto. L’effetto deriva dall’assenza oggettiva del requisito e non dipende dalla buona fede o dallo stato psicologico del dichiarante.

  • art. 445, comma 1-bis, c.p.p.

    salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna

    La sentenza di applicazione della pena su richiesta è equiparata a una pronuncia di condanna quando la norma rilevante fa genericamente riferimento a una sentenza di condanna e non esclude specificamente il patteggiamento.

  • art. 55-quater, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 165/2001

    Nelle altre ipotesi, invece, le produzioni o dichiarazioni false commesse ai fini o in occasione dell’instaurazione del rapporto di lavoro possono comportare, una volta instaurato il rapporto, il licenziamento disciplinare ai sensi dell’art. 55 quater, nel rispetto del relativo procedimento e sempre che, valutate tutte le circostanze del caso concreto, la misura risulti proporzionata.

    Quando la falsità non determina l’assenza di un requisito essenziale per l’assunzione, può rilevare come illecito disciplinare; il licenziamento richiede il rispetto del procedimento disciplinare e una valutazione di proporzionalità alla luce delle circostanze concrete.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Ciò che, dunque, si contesta in ricorso non è l’omesso esame di un dato storico ma piuttosto la assimilazione operata dalla Corte territoriale della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti alla sentenza di condanna; trattasi sotto questo profilo della deduzione di un errore di diritto e non già di un vizio della motivazione.

    La censura relativa all’equiparazione giuridica della sentenza di patteggiamento a una condanna prospetta un errore di diritto e non un omesso esame di fatto ai sensi del n. 5.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in tema di spese processuali è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi.

    In materia di spese processuali, il controllo di legittimità verifica che non siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa; la scelta di compensarle, in tutto o in parte, rientra invece nella discrezionalità del giudice di merito.

  • art. 92 c.p.c.

    il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in tema di spese processuali è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi.

    La valutazione sull’opportunità della compensazione delle spese, anche in presenza di giusti motivi, è rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in Cassazione nei limiti indicati dalla Corte.

  • art. 3 Cost.

    Il motivo è infondato, per quanto sopra osservato rispetto alla censura di violazione del D.P.R. n. 445 del 2000, art. 75, posta con il secondo motivo.

    La Corte ha escluso che l’applicazione dell’automatismo decadenziale dell’art. 75, nei termini affermati in sentenza, giustificasse l’accoglimento della questione di legittimità costituzionale prospettata in relazione all’art. 3 Cost.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

    In caso di rigetto integrale del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.

Massime di principio

  • Ai fini dell’art. 75 del D.P.R. n. 445 del 2000, quando la dichiarazione non veritiera riguarda un requisito la cui mancanza avrebbe comunque impedito l’instaurazione del rapporto con la pubblica amministrazione, la decadenza dai benefici consegue all’oggettiva assenza del requisito e non richiede una valutazione dello stato psicologico o della buona fede del dichiarante.
  • Salvo una specifica disposizione di legge contraria, la sentenza di applicazione della pena su richiesta è equiparata a una pronuncia di condanna quando la norma applicabile fa genericamente riferimento a una sentenza di condanna.
  • La falsità dichiarativa che non determina l’assenza di un requisito essenziale per l’assunzione può essere valutata sul piano disciplinare; il licenziamento richiede il rispetto del relativo procedimento e la verifica della proporzionalità rispetto alle circostanze concrete.
  • La contestazione dell’equiparazione giuridica della sentenza di patteggiamento a una condanna pone una questione di diritto e non integra, di per sé, un omesso esame di un fatto storico.
  • La valutazione sull’opportunità di compensare le spese processuali appartiene al giudice di merito; in Cassazione è verificabile, sul punto, la violazione del principio per cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamento
RamiLavoro
IstitutiNullità

Testo integrale

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