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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 10989/2020 del 09/06/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Il lavoratore aveva agito dinanzi al Tribunale di Grosseto chiedendo il riconoscimento di superiori inquadramenti e delle conseguenti differenze retributive, nonché il risarcimento del danno non patrimoniale per vessazioni sul luogo di lavoro. Il Tribunale, con sentenza pubblicata il 6 febbraio 2014, aveva accolto parzialmente la domanda risarcitoria per mobbing, respingendo le domande di inquadramento. In appello, con sentenza depositata il 7 settembre 2016, la Corte d’appello di Firenze gli aveva riconosciuto la qualifica di vice capo-ufficio dal 1° maggio 1990, con differenze retributive, rivalutazione e interessi, confermando nel resto la decisione. Aveva però negato la promozione automatica a capo-ufficio dopo cinque anni, prevista dagli accordi aziendali del 6 febbraio 1992 e del 30 settembre 1993, per mancata allegazione e prova dello svolgimento delle mansioni commerciali richieste; aveva inoltre respinto la domanda di passaggio da operatore unico di sportello a operatore unico consulente per difetto di prova delle condizioni contrattuali, e ritenuto inammissibili nuove allegazioni fondate su proposte aziendali del 1998 e del 2001. Il lavoratore ha proposto sei motivi di ricorso per cassazione: (1) violazione degli artt. 115, 116, 421 e 437 c.p.c. per il mancato esercizio dei poteri istruttori officiosi sulla promozione automatica; (2) nullità per vizio motivazionale e contrasto con le prove circa la mancata allegazione delle mansioni commerciali; (3) nullità per avere deciso nel merito anziché rilevare l’asserito difetto d’interesse ad agire in relazione al grado di capo-ufficio; (4) omessa pronuncia sulla domanda di riconoscimento del grado di capo-ufficio dal 1997; (5) vizi motivazionali relativi alla consulenza tecnica d’ufficio, alla valutazione delle cause concorrenti e alla percentuale di danno biologico; (6) omessa personalizzazione del danno non patrimoniale, mancata considerazione del danno esistenziale e utilizzo asserito di tabelle milanesi non aggiornate.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. I primi due motivi, esaminati congiuntamente, sono stati respinti: l’interpretazione della domanda e la valutazione delle allegazioni competono al giudice di merito; la sentenza d’appello aveva motivato in modo sufficiente la conclusione che non fosse stato allegato il fatto costitutivo relativo allo svolgimento delle specifiche mansioni commerciali previste dagli accordi collettivi. Il richiamo agli accordi non sostituiva l’allegazione dei fatti, e i consigli sui prodotti finanziari prestati dalla cassa non dimostravano integralmente le mansioni richieste, che comprendevano anche la cura degli adempimenti per concludere le operazioni. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto d’interesse e novità della questione. Il quarto è stato rigettato perché la Corte d’appello aveva escluso, per l’intero periodo considerato, un adeguato supporto allegatorio e probatorio; inoltre, la censura sulla testimonianza non rispettava l’autosufficienza ed era priva di autonomia rispetto ai primi motivi. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile: la dedotta contraddizione nella CTU non dimostrava il superamento del minimo costituzionale della motivazione. Il sesto motivo è stato rigettato quanto alla personalizzazione, non risultando dedotte e dimostrate circostanze peculiari ulteriori rispetto alle conseguenze ordinarie già compensate dalle tabelle; il profilo sull’asserito uso di tabelle obsolete è stato ritenuto inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo indicati né l’anno delle tabelle applicate né gli effetti dell’applicazione di quelle del 2014. Sono state poste a carico del ricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200 per esborsi ed Euro 4.000 per compensi, oltre spese generali del 15% e accessori di legge. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2103 c.c.

    dopo aver riconosciuto provato lo svolgimento di mansioni di vice-coordinatore degli operatori unici dal 1.2.1990, con conseguente diritto, ai sensi dell’art. 2103 c.c., al superiore inquadramento nella qualifica di vice capoufficio dal 1.5.1990

    Lo svolgimento provato di mansioni superiori comportava il diritto al superiore inquadramento riconosciuto dalla Corte d’appello; la Cassazione riferisce tale statuizione, senza rimetterla in discussione.

  • art. 115 c.p.c.

    Il primo motivo non individua la violazione di norme di diritto.

    La censura che invoca l’art. 115 c.p.c. deve individuare una specifica violazione della norma; la doglianza formulata dal ricorrente non lo faceva.

  • art. 116 c.p.c.

    Il primo motivo non individua la violazione di norme di diritto.

    La mera contestazione dell’esito della valutazione probatoria non è sufficiente, nel caso esaminato, a identificare una violazione dell’art. 116 c.p.c.

  • art. 421 c.p.c.

    La doglianza sul mancato esercizio dei poteri istruttori officiosi difetta di autonomia, perchè essa presuppone che l’allegazione litigiosa, la cui sussistenza è stata esclusa dalla Corte territoriale, fosse invece da ritenere presente.

    La censura per mancato esercizio dei poteri istruttori d’ufficio non è autonoma quando presuppone che fosse stata allegata una circostanza che il giudice di merito ha invece escluso.

  • art. 437 c.p.c.

    La doglianza sul mancato esercizio dei poteri istruttori officiosi difetta di autonomia, perchè essa presuppone che l’allegazione litigiosa, la cui sussistenza è stata esclusa dalla Corte territoriale, fosse invece da ritenere presente.

    Nel giudizio di appello del lavoro, la richiesta di poteri istruttori officiosi non supera il difetto di allegazione del fatto costitutivo quando la censura presuppone proprio la diversa valutazione di un’allegazione esclusa dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il primo motivo non individua la violazione di norme di diritto.

    Il motivo proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. deve indicare quale norma di diritto sia stata violata; la censura del ricorrente non soddisfaceva tale requisito.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Sul punto vi è un accertamento del giudice di appello, accertamento che è sorretto da una motivazione che consente di individuare il percorso logico giuridico che sorregge la sentenza sul punto e che dunque sfugge alla censura di nullità sollevata con il secondo motivo.

    La denuncia di nullità per vizio motivazionale non è fondata se la motivazione consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in relazione all'art. 366 c.p.c.

    Le parti rilevanti della testimonianza non vengono riprodotte nella disamina del quarto motivo, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso in cassazione.

    Il ricorrente per cassazione che fonda una censura sul contenuto di una testimonianza deve riportare nel ricorso le parti rilevanti dell’atto, in modo da consentire alla Corte di verificarne la decisività.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per l’ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

    Il comma 1-bis è richiamato per determinare l’importo del contributo unificato aggiuntivo, pari a quello previsto per il ricorso.

Massime di principio

  • L’interpretazione della domanda giudiziale e la valutazione della portata delle allegazioni costituiscono giudizi di fatto riservati al giudice di merito. L’allegazione di un fatto costitutivo può risultare dall’esame complessivo dell’atto, delle deduzioni istruttorie e delle produzioni documentali, senza formule sacramentali, ma la sua individuazione resta affidata al giudice di merito.
  • La produzione o il richiamo della disciplina collettiva applicabile non sostituisce l’allegazione dei fatti costitutivi della pretesa che da essa si intende derivare.
  • La censura per mancato esercizio dei poteri istruttori officiosi è priva di autonomia quando presuppone che sia stato allegato un fatto costitutivo la cui allegazione è stata esclusa dal giudice di merito.
  • La personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale non è automatica: richiede l’individuazione e la prova di circostanze concrete, peculiari e ulteriori rispetto alle conseguenze ordinarie già compensate dai valori tabellari. Il giudice deve distinguere le conseguenze comuni, liquidabili con parametro uniforme, da quelle specifiche del caso, da valutare con criterio individualizzato.
  • La liquidazione tabellare omnicomprensiva non giustifica un ulteriore aumento per la sola sofferenza o per il mero sconvolgimento delle abitudini di vita normalmente conseguenti alla lesione; la personalizzazione presuppone conseguenze specifiche e irripetibili, evitando duplicazioni risarcitorie.
  • La contestazione in cassazione dell’impiego di tabelle risarcitorie asseritamente non aggiornate deve indicare gli elementi dai quali risulta l’anno delle tabelle applicate e gli effetti che l’applicazione delle tabelle ritenute vigenti avrebbe prodotto sulla liquidazione.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRMobbingImpugnazioni
RamiLavoroResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDanno non patrimonialeOnere della prova

Testo integrale

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