Cassazione Civile, Sentenza n. 10853/2020 del 08/06/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
Il dirigente medico aveva agito contro l'azienda sanitaria per ottenere differenze sulla retribuzione di posizione. Il Tribunale di Frosinone aveva accolto la domanda subordinata, riconoscendo Euro 21.426,87 a titolo di retribuzione di posizione minima, costituita dalla parte fissa e dalla parte variabile minima prevista dall'art. 35, lett. A), del CCNL della dirigenza medica; aveva invece respinto la domanda principale di riconoscimento di una retribuzione maggiore ai sensi dell'art. 35, lett. B), in ragione della mancata attribuzione di uno degli incarichi contemplati dall'art. 27, comma 1, del CCNL. La Corte d'Appello di Roma, con sentenza n. 3234 depositata il 18 aprile 2014, aveva confermato la decisione di primo grado, respingendo anche l'eccezione dell'azienda di nullità del ricorso introduttivo. L'azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi; il testo della sentenza non ne espone il contenuto. Nel corso del giudizio di legittimità, dopo la produzione di un atto deliberativo del 20 febbraio 2017 e del verbale di conciliazione sottoscritto il 3 febbraio 2017, entrambe le parti hanno chiesto congiuntamente la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato cessata la materia del contendere, senza esaminare i tre motivi di ricorso, poiché le parti avevano definito la controversia con un accordo negoziale e avevano congiuntamente chiesto di darne atto. In tale situazione viene meno il bisogno di tutela giurisdizionale e la decisione di merito impugnata perde efficacia. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate. La Corte ha inoltre dato atto che non ricorrevano le condizioni processuali per il raddoppio del contributo unificato, meccanismo non applicabile in caso di cessazione della materia del contendere conseguente ad accordo.
Norme richiamate
art. 382, comma 3, c.p.c.
la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata, non essendo inquadrabile la situazione in una delle tipologie di decisione indicate dall’art. 382 c.p.c., comma 3, artt. 383 e 384 c.p.c.
La cessazione della materia del contendere per accordo sopravvenuto tra le parti non rientra nelle tipologie decisorie previste da questa disposizione e comporta il venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata.
artt. 383 e 384 c.p.c.
la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata, non essendo inquadrabile la situazione in una delle tipologie di decisione indicate dall’art. 382 c.p.c., comma 3, artt. 383 e 384 c.p.c.
Le forme decisorie disciplinate da tali articoli non comprendono la definizione del giudizio di legittimità conseguente a un accordo negoziale sopravvenuto; la Corte deve quindi dichiarare cessata la materia del contendere.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
il meccanismo sanzionatorio è applicabile solo qualora il giudizio di cassazione si concluda con l’integrale conferma dell’efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigetto dell’impugnazione nel merito ovvero con la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, evenienza, questa, che non si realizza a fronte di una pronuncia di cessazione della materia del contendere che comporta il venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata in forza di intervenuto accordo negoziale fra le parti
Il raddoppio del contributo unificato non è dovuto quando il giudizio di cassazione si conclude con la cessazione della materia del contendere derivante da accordo, perché non si verifica la conferma integrale dell'efficacia della decisione impugnata.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di legittimità, le parti definiscono la controversia con un accordo negoziale e concordemente chiedono che ne sia dichiarata la sopravvenuta composizione, la Corte dichiara cessata la materia del contendere: l'accordo fa venir meno il bisogno di tutela giurisdizionale e l'efficacia della sentenza impugnata.
- La cessazione della materia del contendere conseguente a un accordo intervenuto in cassazione non va qualificata come inammissibilità sopravvenuta del ricorso né come una delle decisioni di cassazione previste dagli artt. 382, comma 3, 383 e 384 c.p.c.
- Il raddoppio del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002 non si applica quando il giudizio di legittimità si conclude con la cessazione della materia del contendere per accordo negoziale, poiché in tale ipotesi non permane l'efficacia della statuizione impugnata.
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