Salta al contenuto
Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 10866/2020 del 08/06/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

L’avvocato, ammesso alla pensione di vecchiaia dal 1° gennaio 2005, conveniva la Cassa davanti al Tribunale del lavoro di Napoli, sostenendo che la pensione fosse stata calcolata senza includere nella base pensionabile i contributi soggettivi del 3% previsti dall’art. 10, comma 1, lett. b), della L. n. 576/1980. Chiedeva la riliquidazione della pensione e il pagamento delle differenze sui ratei già erogati; in subordine, domandava la restituzione di tali contributi. Il Tribunale accoglieva la domanda principale, ma la Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 3874/2014, depositata il 20 maggio 2014, riformava la decisione e rigettava le domande: riteneva applicabile il Regolamento della Cassa del 23 luglio 2004, non la modifica del 2009, e legittima l’esclusione della contribuzione al 3% dal montante pensionistico, nonché il venir meno del diritto al rimborso. In cassazione l’avvocato articolava quattro motivi, esaminati congiuntamente: 1) denunciava violazione dei principi di proporzionalità, corrispettività e reciprocità connessi alla L. n. 335/1995, nonché dell’art. 2 Cost. e degli artt. 10, 11 e 21 della L. n. 576/1980, sostenendo che la corrispettività dovesse riguardare anche il quantum della pensione; 2) deduceva omesso esame di un fatto decisivo e violazione dei principi della riforma previdenziale e degli artt. 2, 3, 4, 35, 36 e 38 Cost., evidenziando che la pensione sarebbe stata pari a Euro 746,86 nonostante contributi versati per Euro 290.187,52; 3) contestava, ai sensi degli artt. 10, 11 e 21 della L. n. 576/1980, la qualificazione solidaristica della contribuzione al 3%, richiamando un precedente di legittimità; 4) censurava il rigetto della domanda subordinata di restituzione, invocando l’art. 21 della L. n. 576/1980 e l’art. 3, comma 12, della L. n. 335/1995 e negando che il sistema ammettesse contributi versati a fondo perduto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati tutti e quattro i motivi, trattati congiuntamente. Ha confermato che il trattamento spettante era la pensione contributiva prevista dall’art. 4 del Regolamento della Cassa, come modificato con deliberazione del 23 luglio 2004. Nel sistema contributivo il montante include i contributi soggettivi versati entro il tetto reddituale assoggettato all’aliquota del 10%, mentre restano esclusi quelli versati con aliquota del 3%, aventi carattere solidaristico. La Corte ha inoltre ribadito che l’autonomia regolamentare riconosciuta alla Cassa dalla disciplina di delegificazione consentiva di introdurre il divieto di rimborso dei contributi legittimamente versati, con conseguente effetto abrogativo dell’art. 21 della L. n. 576/1980. Non sussiste una necessaria corrispettività tra ogni contributo versato e l’importo della pensione, né un diritto inderogabile alla restituzione della contribuzione non utilizzata per il calcolo pensionistico. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. La Corte ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 4 del Regolamento generale della Cassa Forense

    Risponde, inoltre, a canone di razionalità il disposto dell’art. 4 del Regolamento della Cassa sopra indicato, nella parte in cui lo stesso ha previsto la facoltà per l’ente di optare per il sistema pensionistico contributivo a condizione di maggior favore per gli interessati stabilendo, al contempo, il divieto di rimborso della contribuzione legittimamente versata.

    È legittima la previsione regolamentare che consente l’accesso al sistema pensionistico contributivo a condizioni di maggior favore e, contestualmente, esclude il rimborso dei contributi legittimamente versati.

  • L. n. 335/1995, art. 3, comma 12

    Nella fattispecie in esame, in particolare, la materia oggetto di delegificazione è stata ravvisata dalla citata sentenza di questa Corte di Cassazione n. 24202/2009 nella previsione della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, nella formulazione originaria di attribuzione del potere di adottare provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione del coefficiente di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata.

    La disposizione attribuisce alla Cassa, nel quadro della delegificazione e nel rispetto dei limiti legali e del principio del pro rata, il potere di modificare criteri di determinazione del trattamento pensionistico.

  • D.Lgs. n. 509/1994, art. 2, comma 1

    Il riconoscimento, operato dalla legge in favore del nuovo soggetto, dell’autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e contabile che, comunque, non esclude l’eventuale imposizione di limiti al suo esercizio (vd. Corte Cost. n. 15/1999), ha realizzato una sostanziale delegificazione attraverso la quale, nel rispetto dei limiti imposti dalla stessa legge, è concesso alla Cassa di regolamentare le prestazioni a proprio carico regolamentare le prestazioni a proprio carico anche derogando a disposizioni di leggi precedenti, secondo paradigmi sperimentati ad esempio laddove la delegificazione è stata utilizzata in favore della contrattazione collettiva (vd. Cass. n. 29829 del 19 dicembre 2008; 15135/2014).

    L’autonomia regolamentare riconosciuta agli enti previdenziali privatizzati consente di disciplinare le prestazioni a loro carico, anche in deroga a disposizioni legislative anteriori, entro i limiti stabiliti dalla legge.

  • L. n. 576/1980, art. 21

    L’effettivo esercizio del relativo potere, attraverso l’adozione dell’art. 4 del Regolamento generale che ha esteso il divieto di rimborso dei contributi, principio generale dell’intero sistema previdenziale (Corte Cost. n. 404/2000), ha necessariamente prodotto l’effetto abrogativo delle precedenti disposizioni contenute nella L. n. 576 del 1980, art. 21.

    L’introduzione, mediante regolamento adottato nell’esercizio del potere di delegificazione, del divieto di rimborso dei contributi determina l’effetto abrogativo della precedente disciplina legislativa che riconosceva il rimborso.

  • L. n. 576/1980, art. 22

    Tale prestazione deriva dalla contestuale previsione che i contributi versati alla Cassa non sono più restituibili agli iscritti ed ai loro aventi causa, ad eccezione di quelli relativi ad anni non riconosciuti validi ai fini del pensionamento per mancanza del requisito della continuità dell’esercizio professionale (L. n. 576 del 1980, art. 22).

    La regola di non restituzione dei contributi conserva l’eccezione per quelli riferiti ad anni non utili ai fini del pensionamento perché manca la continuità dell’esercizio professionale.

  • L. n. 576/1980, art. 10, comma 1, lett. b)

    I contributi soggettivi che confluiscono nel montante da utilizzare per il calcolo sono solo quelli versati entro il “tetto” reddituale sottoposto all’aliquota del 10% (sono cioè esclusi, come nel regime ordinario,i contributi versati, a titolo di solidarietà, con l’aliquota del 3%) nonchè le somme versate a titolo di riscatto o ricongiunzione.

    Nel calcolo della pensione contributiva concorrono al montante i contributi soggettivi entro il tetto assoggettato all’aliquota del 10%; sono esclusi i contributi al 3%, qualificati come contributi di solidarietà.

  • L. n. 576/1980, artt. 10 e 11

    I contributi soggettivi che confluiscono nel montante da utilizzare per il calcolo sono solo quelli versati entro il “tetto” reddituale sottoposto all’aliquota del 10% (sono cioè esclusi, come nel regime ordinario,i contributi versati, a titolo di solidarietà, con l’aliquota del 3%) nonchè le somme versate a titolo di riscatto o ricongiunzione.

    La Corte applica le regole del sistema contributivo escludendo dal montante pensionistico la contribuzione al 3%, che assolve una funzione solidaristica, e includendo i contributi rilevanti secondo il criterio indicato.

  • L. n. 335/1995

    Le modalità di calcolo contributivo sono quelle previste nel sistema generale (INPS), dalla L. n. 335 del 1995.

    Il calcolo della pensione contributiva della Cassa segue le modalità proprie del sistema generale disciplinato dalla L. n. 335/1995.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto.

Massime di principio

  • L’autonomia regolamentare riconosciuta agli enti previdenziali privatizzati, nei limiti posti dalla legge e nell’ambito della delegificazione, può consentire la disciplina delle prestazioni anche in deroga a disposizioni legislative anteriori.
  • La previsione regolamentare di una pensione contributiva a condizioni di maggior favore può essere accompagnata dal divieto di rimborso dei contributi legittimamente versati; l’esercizio del potere di delegificazione può produrre l’effetto abrogativo della precedente disciplina legislativa del rimborso.
  • Nel sistema di calcolo contributivo della Cassa Forense, il montante è formato dai contributi soggettivi versati entro il tetto reddituale assoggettato all’aliquota del 10%; la contribuzione al 3%, avente natura solidaristica, non concorre al calcolo della pensione.
  • Non sussiste una necessaria corrispettività individuale tra l’intero ammontare dei contributi versati e l’importo della pensione, né il principio di solidarietà previdenziale implica un diritto generale alla restituzione dei contributi che non siano utilizzati per la prestazione.

Come è indicizzato

MateriePensioni
RamiPrevidenza
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.