Cassazione Civile, Sentenza n. 10865/2020 del 08/06/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La lavoratrice aveva richiesto in via amministrativa, il 23 marzo 2001, l’indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti per l’anno 2000; la domanda era stata accolta dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e la decisione era stata confermata dalla Corte d’appello di Napoli con sentenza pubblicata il 10 gennaio 2013. La Corte territoriale aveva ritenuto soddisfatto il requisito del minimo assicurativo di almeno due anni, calcolandolo a ritroso dal 31 dicembre 2000 e considerando l’attività lavorativa svolta dall’aprile 1999 e nell’anno 2000. L’ente previdenziale ha proposto un unico motivo di ricorso, deducendo la violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 7, comma 3, prima parte, del D.L. n. 86 del 1988 e dell’art. 19, comma 1, del R.D.L. n. 636 del 1939. Sosteneva che i due anni di assicurazione dovessero essere già maturati alla data di inizio della disoccupazione e che non fosse sufficiente aver avuto periodi di iscrizione nell’anno di riferimento e in quello precedente; poiché la lavoratrice aveva iniziato a lavorare nell’aprile 1999, il requisito non sarebbe stato raggiunto al 31 dicembre 2000. La Corte ha inoltre verificato l’ammissibilità del ricorso rispetto al termine annuale d’impugnazione, accertando che esso era stato avviato per la notifica il 10 gennaio 2014.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso, poiché il ricorso era stato avviato per la notifica il 10 gennaio 2014, entro il termine annuale decorrente dalla pubblicazione della sentenza il 10 gennaio 2013, applicabile ratione temporis. Ha accolto l’unico motivo: il minimo assicurativo di due anni deve sussistere alla data di inizio della disoccupazione e il relativo termine, in mancanza di una diversa previsione, va computato secondo il calendario comune, con conteggio a ritroso sino all’ultimo istante del giorno, mese e anno corrispondente. La Corte d’appello aveva invece reputato sufficiente il periodo dal 29 aprile 1999 al 31 dicembre 2000. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, affinché proceda a nuovo esame applicando tale criterio e regoli anche le spese del giudizio di legittimità. È stato escluso l’ulteriore contributo unificato a carico dell’ente ricorrente vittorioso.
Norme richiamate
art. 327 c.p.c. (testo anteriore alla modifica apportata dalla L. n. 69/2009)
Il ricorso è ammissibile: l’Ufficio UNEP presso la Corte d’appello di Roma ha riferito che il ricorso dell’Inps è stato avviato per la notifica in data 10.1.2014, e dunque nel termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza (avvenuta il 10.1.2013) previsto dall’art. 327 c.p.c., nel testo anteriore alla modifica apportata dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, comma 17, applicabile ratione temporis in quanto il ricorso introduttivo è del 2003.
Il termine annuale per impugnare era applicabile, ratione temporis, al giudizio introdotto nel 2003; il ricorso è tempestivo perché avviato per la notifica entro un anno dalla pubblicazione della sentenza.
art. 7, comma 3, prima parte, D.L. n. 86/1988
Il diritto all’indennità giornaliera di disoccupazione R.D.L. n. 636 del 1939, ex art. 19, sorge con il concorso di due requisiti: il primo è che alla data di inizio della disoccupazione l’assicurato possa far valere almeno due anni di assicurazione obbligatoria nella disoccupazione (requisito del minimo assicurativo); il secondo è che nel biennio immediatamente precedente l’inizio del periodo di disoccupazione (biennio che può non coincidere con quello richiesto per il minimo assicurativo) l’assicurato possa far valere almeno un anno di contribuzione o, quanto meno, di obbligo contributivo (requisito del minimo contributivo).
La disciplina richiamata, letta con l’art. 19 del R.D.L. n. 636/1939, richiede il concorso di due requisiti distinti: almeno due anni di assicurazione alla data di inizio della disoccupazione e almeno un anno di contribuzione, o di obbligo contributivo, nel biennio immediatamente precedente tale inizio.
art. 19, comma 1, R.D.L. n. 636/1939
Per il computo del tempo, in assenza di diversa previsione, dovrà applicarsi il criterio generale previsto dall’art. 2963 c.c., comma 2, integrato con quello secondo cui i termini ad anno si computano secondo il calendario comune ex nominatione dierum (Cass. n. 13406 del 26/05/2017, Casss. n. 7386 del 09/08/1996, Cass. n. 757 del 27/01/1987), con la conseguenza che la scadenza di detto termine si ottiene mediante un conteggio a ritroso che deve proseguire fino all’ultimo istante del giorno, mese ed anno corrispondente a quello da cui esso decorre.
Il requisito dei due anni di assicurazione previsto dall’art. 19 va verificato alla data di inizio della disoccupazione. In assenza di una diversa regola di computo, il termine annuale si calcola secondo il calendario comune e il conteggio a ritroso deve giungere all’ultimo istante del giorno, mese e anno corrispondente.
art. 2963, comma 2, c.c.
Per il computo del tempo, in assenza di diversa previsione, dovrà applicarsi il criterio generale previsto dall’art. 2963 c.c., comma 2, integrato con quello secondo cui i termini ad anno si computano secondo il calendario comune ex nominatione dierum (Cass. n. 13406 del 26/05/2017, Casss. n. 7386 del 09/08/1996, Cass. n. 757 del 27/01/1987), con la conseguenza che la scadenza di detto termine si ottiene mediante un conteggio a ritroso che deve proseguire fino all’ultimo istante del giorno, mese ed anno corrispondente a quello da cui esso decorre.
In mancanza di una disciplina temporale diversa, il computo del biennio assicurativo segue il calendario comune; il conteggio a ritroso deve proseguire fino all’ultimo istante della data corrispondente a quella da cui il termine decorre.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente vittorioso, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.
L’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, non è dovuto dal ricorrente vittorioso.
Massime di principio
- Per il diritto all’indennità giornaliera di disoccupazione disciplinata dall’art. 19 del R.D.L. n. 636/1939, occorrono due requisiti autonomi: almeno due anni di assicurazione obbligatoria maturati alla data di inizio della disoccupazione e almeno un anno di contribuzione, o di obbligo contributivo, nel biennio immediatamente precedente l’inizio del periodo di disoccupazione; i due bienni possono non coincidere.
- In assenza di una diversa previsione normativa, il termine annuale relativo al minimo assicurativo si computa secondo il calendario comune. Nel calcolo a ritroso, la verifica deve estendersi fino all’ultimo istante del giorno, mese e anno corrispondente a quello da cui il termine decorre; la mera presenza di iscrizione in due anni solari consecutivi non equivale, di per sé, al compimento di due anni di assicurazione.
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