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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 10856/2020 del 08/06/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

Un dirigente medico aveva ottenuto dal Tribunale di Frosinone la condanna dell’azienda sanitaria locale al pagamento di 6.640,24 euro, a titolo di differenze sulla retribuzione di posizione minima, parte fissa e parte variabile minima, ai sensi dell’art. 35, lett. A), del CCNL della dirigenza medica. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 2741 del 24 marzo-22 maggio 2015, aveva confermato la decisione: aveva respinto l’eccezione di nullità del ricorso introduttivo, ritenendo sufficientemente indicate le ragioni di fatto e di diritto, e rigettato nel merito l’appello dell’azienda. La domanda principale del dipendente, diretta a ottenere una maggiore retribuzione ai sensi dell’art. 35, lett. B), era stata invece respinta in primo grado per la mancata attribuzione di uno degli incarichi previsti dall’art. 27, comma 1, del CCNL; tale statuizione non era stata censurata in appello. L’azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, ma il testo della sentenza non ne espone il contenuto. Nel corso del giudizio di legittimità le parti hanno prodotto e richiamato un verbale di conciliazione sindacale dell’11 gennaio 2017, allegato a una deliberazione aziendale del 6 marzo 2017, e hanno concordemente chiesto che fosse dichiarata cessata la materia del contendere.

La decisione

La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che, dopo il deposito del verbale di conciliazione, entrambe le parti avevano chiesto congiuntamente tale pronuncia. In conformità al principio delle Sezioni Unite n. 8980/2018, l’accordo negoziale intervenuto ha fatto venir meno il bisogno di tutela giurisdizionale e l’efficacia della sentenza impugnata; la situazione non è stata qualificata come inammissibilità sopravvenuta del ricorso. La Corte non ha esaminato nel merito i quattro motivi. Ha compensato integralmente le spese del giudizio di cassazione e ha dato atto dell’insussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, non ricorrendo un rigetto nel merito né una dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità.

Norme richiamate

  • art. 382, comma 3, c.p.c.

    la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata, non essendo inquadrabile la situazione in una delle tipologie di decisione indicate dall’art. 382 c.p.c., comma 3, artt. 383 e 384 c.p.c.

    La cessazione della materia del contendere conseguente all’accordo intervenuto nel corso del giudizio di legittimità non rientra nelle tipologie decisorie contemplate da questa disposizione e comporta il venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata.

  • artt. 383 e 384 c.p.c.

    la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata, non essendo inquadrabile la situazione in una delle tipologie di decisione indicate dall’art. 382 c.p.c., comma 3, artt. 383 e 384 c.p.c.

    La definizione negoziale della controversia durante il giudizio di cassazione non integra una delle decisioni previste da queste disposizioni; la Corte dichiara invece cessata la materia del contendere.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    il meccanismo sanzionatorio è applicabile solo qualora il giudizio di cassazione si concluda con l’integrale conferma dell’efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigetto dell’impugnazione nel merito ovvero con la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, evenienza, questa, che non si realizza a fronte di una pronuncia di cessazione della materia del contendere che comporta il venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata in forza di intervenuto accordo negoziale fra le parti

    Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando il giudizio di cassazione si conclude con la cessazione della materia del contendere dovuta a un accordo negoziale, poiché tale esito non conferma integralmente l’efficacia della statuizione impugnata.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di legittimità, le parti raggiungono un accordo negoziale e concordemente dichiarano che esso ha definito la controversia, viene meno il bisogno di tutela giurisdizionale e la Corte dichiara cessata la materia del contendere, con conseguente perdita di efficacia della sentenza impugnata.
  • La cessazione della materia del contendere conseguente all’accordo intervenuto in cassazione non equivale a un’inammissibilità sopravvenuta del ricorso e non rientra nelle tipologie decisorie di cassazione previste dagli artt. 382, comma 3, 383 e 384 c.p.c.
  • In caso di cessazione della materia del contendere per accordo negoziale intervenuto in cassazione, non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.

Come è indicizzato

RamiLavoroProcesso civile

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