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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18042/2019 del 04/07/2019

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

Il beneficiario aveva impugnato la sentenza del Tribunale di Taranto, che gli aveva riconosciuto l’indennità di accompagnamento con decorrenza da settembre 2011, chiedendo di retrodatare il beneficio al febbraio 2007, data della domanda amministrativa. La Corte d’appello di Lecce, con sentenza n. 308 depositata il 26 ottobre 2016, dichiarò il diritto all’indennità da giugno 2008. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo, ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo, nonché la violazione degli artt. 429 e 437 c.p.c.: secondo l’Istituto, la motivazione riteneva infondato l’appello e confermava la decorrenza stabilita in primo grado, mentre il dispositivo accoglieva l’impugnazione e anticipava la decorrenza a giugno 2008. La controricorrente aveva inoltre eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata produzione della delibera di nomina del dirigente INPS che aveva conferito la procura speciale; la Corte ha esaminato anche la validità della notificazione del ricorso alla parte deceduta presso i difensori costituiti in appello.

La decisione

La Corte ha respinto l’eccezione di inammissibilità relativa alla procura: il potere rappresentativo del dirigente di livello generale di promuovere e resistere alle liti e di conferire la procura speciale discende direttamente dall’art. 16, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 165/2001, mentre la nomina dirigenziale è soggetta a pubblicità legale; la controparte avrebbe dovuto contestare specificamente che il dirigente non fosse titolare dell’ufficio competente alla data del rilascio della procura, non limitarsi a lamentare la mancata produzione della delibera. Ha inoltre ritenuto valida la notificazione del ricorso presso i difensori costituiti in appello, poiché il decesso della parte, successivo alla costituzione, non era stato dichiarato e il mandato conservava ultrattività anche nelle successive fasi processuali. Nel merito, ha accolto l’unico motivo dell’INPS: il dispositivo accoglieva l’appello e anticipava la decorrenza dell’indennità a giugno 2008, mentre la motivazione condivideva le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio e affermava che la decorrenza dei benefici restava confermata. Il contrasto insanabile determina la nullità della sentenza. La Corte ha quindi cassato la decisione e rinviato la causa alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 16, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 165/2001

    Di conseguenza è loro attribuito il potere di rilasciare al difensore procura speciale per proporre ricorso in cassazione.

    Ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali generali spetta, nell’ambito delle rispettive competenze, il potere di promuovere o resistere alle liti e, conseguentemente, di conferire al difensore la procura speciale per il ricorso per cassazione.

  • art. 14, comma 1-bis, d.lgs. n. 33/2013

    La nomina del dirigente pubblico è dunque un fatto soggetto a pubblicità legale; la controparte avrebbe dovuto, pertanto, contestare specificamente la esistenza del potere rappresentativo del Dott. L., allegando che il medesimo non era titolare, alla data di rilascio della procura, dell’ufficio dirigenziale generale avente competenza sulle prestazioni di invalidità civile.

    Poiché la nomina dei dirigenti pubblici è soggetta a pubblicità legale, la contestazione del potere rappresentativo non può fondarsi soltanto sulla mancata produzione dell’atto di nomina: occorre allegare specificamente che il dirigente non ricopriva, al momento del conferimento della procura, l’ufficio competente.

  • art. 156, comma 2, c.p.c.

    Sussiste invero il denunziato contrasto insanabile tra il dispositivo della sentenza impugnata, che ha accolto l’appello di D.L.O. per la retrodatazione della indennità di accompagnamento, e la sua motivazione, nella quale il Collegio d’appello dichiara di condividere le conclusioni del ctu poste a base della sentenza di primo grado concludendo: “La decorrenza dei benefici resta dunque confermata”. Ne deriva la nullità della sentenza d’appello.

    La sentenza è nulla quando motivazione e dispositivo presentano un contrasto insanabile, tale da rendere incompatibili le statuizioni espresse nelle due parti del provvedimento.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    che, venendo all’esame delle ragioni di impugnazione, con l’unico motivo l’Istituto ricorrente ha dedotto- ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 – nullità della sentenza, ex art. 156 c.p.c., comma 2, per contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo nonchè violazione degli artt. 429 e 437 c.p.c., per avere la Corte di merito ritenuto in motivazione la infondatezza dell’appello ed accolto, invece, nel dispositivo la impugnazione, retrodatando il diritto all’indennità di accompagnamento al giugno del 2008.

    Il vizio di nullità della sentenza per contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo è deducibile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c.

  • art. 429 c.p.c.

    che, venendo all’esame delle ragioni di impugnazione, con l’unico motivo l’Istituto ricorrente ha dedotto- ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 – nullità della sentenza, ex art. 156 c.p.c., comma 2, per contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo nonchè violazione degli artt. 429 e 437 c.p.c., per avere la Corte di merito ritenuto in motivazione la infondatezza dell’appello ed accolto, invece, nel dispositivo la impugnazione, retrodatando il diritto all’indennità di accompagnamento al giugno del 2008.

    La norma è richiamata nell’unico motivo di ricorso, ma la Corte non ne espone né applica una specifica interpretazione autonoma.

  • art. 437 c.p.c.

    che, venendo all’esame delle ragioni di impugnazione, con l’unico motivo l’Istituto ricorrente ha dedotto- ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 – nullità della sentenza, ex art. 156 c.p.c., comma 2, per contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo nonchè violazione degli artt. 429 e 437 c.p.c., per avere la Corte di merito ritenuto in motivazione la infondatezza dell’appello ed accolto, invece, nel dispositivo la impugnazione, retrodatando il diritto all’indennità di accompagnamento al giugno del 2008.

    La norma è richiamata nell’unico motivo di ricorso, ma la Corte non ne espone né applica una specifica interpretazione autonoma.

  • art. 43 c.p.c.

    Sempre sotto il profilo delle questioni pregiudiziali, il Collegio osserva, inoltre, che la notifica dell’odierno ricorso è stata validamente effettuata nei confronti della parte deceduta presso i difensori costituiti nel grado di appello: il decesso di D.L.O., avvenuto dopo la sua costituzione in appello, non è stato dichiarato dai difensori costituiti, con conseguente ultrattività del mandato alle liti non solo nella fase attiva del rapporto processuale ma anche in quelle successive di quiescenza e di riattivazione a seguito della impugnazione (CASS. S.U. 4 luglio 2014 n. 15295).

    Il testo non richiama l’art. 43 c.p.c.; la regola applicata sulla persistente efficacia del mandato dopo il decesso è ricondotta dalla Corte al principio delle Sezioni Unite citato.

  • art. 380-bis c.p.c.

    che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti-unitamente al decreto di fissazione della adunanza camerale- ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.

    La norma è menzionata per descrivere la comunicazione della proposta del relatore e non è oggetto di interpretazione o applicazione decisoria.

Massime di principio

  • Il potere del dirigente pubblico titolare di un ufficio dirigenziale generale di conferire al difensore la procura speciale per il ricorso per cassazione discende direttamente dalla legge, quando la controversia rientra nelle competenze dell’ufficio.
  • Quando la nomina del dirigente pubblico è soggetta a pubblicità legale, la contestazione del suo potere rappresentativo deve indicare specificamente che, alla data del conferimento della procura, egli non era titolare dell’ufficio competente; la sola mancata produzione dell’atto di nomina non è sufficiente.
  • Se la parte costituita in appello muore senza che il decesso sia dichiarato dai difensori, il mandato alle liti conserva ultrattività anche nelle successive fasi di quiescenza e riattivazione del processo, e la notificazione dell’impugnazione può essere effettuata presso i difensori costituiti.
  • È nulla la sentenza d’appello quando dispositivo e motivazione sono insanabilmente contraddittori, in quanto il dispositivo accoglie l’impugnazione e modifica la decorrenza del diritto mentre la motivazione conferma la statuizione di primo grado.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInvalidità
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione

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