Cassazione Civile, Ordinanza n. 18345/2019 del 09/07/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (coniuge opponente)
La controversia
Nel corso di un'espropriazione mobiliare promossa da un creditore contro una debitrice, avente a oggetto beni acquistati da quest'ultima in regime di comunione legale, il coniuge della debitrice aveva proposto opposizione di terzo all'esecuzione ai sensi dell'art. 619 c.p.c. Sosteneva che, ai sensi dell'art. 189 c.c., il bene comune non potesse essere aggredito poiché la debitrice disponeva di beni personali sui quali il creditore avrebbe potuto soddisfarsi. Il Giudice di Pace di Palermo aveva rigettato l'opposizione e il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 4942/2015 pubblicata il 18 settembre 2015, aveva confermato la decisione. Il coniuge ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi, il cui contenuto non è riportato nell'ordinanza. La Corte ha rilevato preliminarmente, anche d'ufficio, che la debitrice esecutata non aveva partecipato al giudizio di merito, benché fosse litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione di terzo all'esecuzione.
La decisione
La Corte ha cassato la sentenza del Tribunale per nullità derivante dalla mancata integrità del contraddittorio: nell'opposizione di terzo all'esecuzione devono partecipare sia il creditore procedente sia il debitore esecutato, la cui assenza determina la nullità del processo e delle pronunce. Il vizio, non rilevato né in primo grado né in appello, è rilevabile d'ufficio anche in Cassazione e comporta la cassazione delle decisioni e la rimessione della causa al giudice di primo grado. Le questioni di merito e i due motivi di ricorso sono rimasti assorbiti. La causa è stata rinviata al Giudice di Pace di Palermo, in persona di diverso magistrato, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
In particolare, è pacifico che nel giudizio di opposizione di terzo all’esecuzione proposto ai sensi dell’art. 619 c.p.c. sono litisconsorti necessari sia il creditore procedente che il debitore esecutato e la mancata partecipazione al giudizio del debitore esecutato può essere rilevata anche per la prima volta in Cassazione, determinando la nullità del processo e delle sentenze in esso pronunciate.
Nel giudizio di opposizione di terzo all'esecuzione sono parti necessarie tanto il creditore procedente quanto il debitore esecutato; l'omessa partecipazione di quest'ultimo determina la nullità del processo e delle sentenze.
La sentenza impugnata è in definitiva nulla per difetto di integrità del contraddittorio, il che ne impone la cassazione, con rimessione del giudizio al giudice di primo grado, ai sensi dell’art. 331 c.p.c. e art. 383 c.p.c., comma 3, con assorbimento di ogni questione di merito (il che esime altresì dalla necessità di dar conto del contenuto dei singoli motivi di ricorso).
La violazione del litisconsorzio necessario, ove il contraddittorio non sia stato integrato nei gradi di merito, comporta la cassazione della sentenza e la rimessione della causa al giudice di primo grado.
La sentenza impugnata è in definitiva nulla per difetto di integrità del contraddittorio, il che ne impone la cassazione, con rimessione del giudizio al giudice di primo grado, ai sensi dell’art. 331 c.p.c. e art. 383 c.p.c., comma 3, con assorbimento di ogni questione di merito (il che esime altresì dalla necessità di dar conto del contenuto dei singoli motivi di ricorso).
Quando la mancata integrazione del contraddittorio necessario vizia l'intero procedimento, la Cassazione annulla le pronunce e rimette la causa al giudice di primo grado, senza esaminare le questioni di merito.
Allorquando si sia verificata violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata nè dal giudice di primo grado, che non ha disposto la integrazione del contraddittorio, nè da quello di appello che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354 c.p.c., comma 1, resta viziato l’intero procedimento e si impone, in sede di giudizio per cassazione, l’annullamento, anche di ufficio, delle pronunce emesse ed il rinvio della causa al giudice di prime cure a norma dell’art. 383 c.p.c., u.c.
Se il giudice di primo grado omette di integrare il contraddittorio necessario e il giudice d'appello non rimette la causa al primo giudice, l'intero procedimento è viziato e la Cassazione deve annullare d'ufficio le pronunce e rinviare la causa al giudice di primo grado.
Allorquando si sia verificata violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata nè dal giudice di primo grado, che non ha disposto la integrazione del contraddittorio, nè da quello di appello che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354 c.p.c., comma 1, resta viziato l’intero procedimento e si impone, in sede di giudizio per cassazione, l’annullamento, anche di ufficio, delle pronunce emesse ed il rinvio della causa al giudice di prime cure a norma dell’art. 383 c.p.c., u.c.
La violazione del litisconsorzio necessario, non corretta nei gradi di merito, richiede la cassazione delle pronunce e il rinvio della causa al giudice di primo grado.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione di terzo all'esecuzione ex art. 619 c.p.c. sono litisconsorti necessari il creditore procedente e il debitore esecutato; la mancata partecipazione di quest'ultimo determina la nullità del processo e delle sentenze pronunciate.
- Il difetto di integrità del contraddittorio per omessa partecipazione di un litisconsorte necessario è rilevabile d'ufficio anche per la prima volta in Cassazione.
- Se il giudice di primo grado non integra il contraddittorio necessario e il giudice d'appello non rimette la causa al primo giudice, la Cassazione deve cassare le pronunce e rinviare la causa al giudice di primo grado; le questioni di merito restano assorbite.
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