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Sentenza

Sentenza n. 6750/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202603571

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio - Roma, Sez. V bis, che aveva respinto il ricorso contro il silenzio serbato sull’istanza di riconoscimento di un titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante contestava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto che la competenza a provvedere sull’istanza spettasse al Ministero dell’Istruzione e del Merito, anziché al Ministero dell’Università e della Ricerca. Deduceva l’infondatezza dell’eccezione di incompetenza e di difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Università e della Ricerca, in relazione al d.lgs. 206/2007, nonché la violazione del principio di buona fede e correttezza dell’amministrazione di cui all’art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990, anche con riferimento all’art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007. In particolare, sosteneva che il Ministero dell’Università e della Ricerca, pur ritenendosi incompetente, avrebbe dovuto trasmettere l’istanza all’amministrazione ritenuta competente.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello e confermato la decisione di primo grado. Ha interpretato l’art. 5 d.lgs. 206/2007 alla luce dell’art. 2, comma 1, d.l. 1/2020, convertito dalla l. 12/2020, ritenendo che la competenza a definire i percorsi di abilitazione e specializzazione del personale docente e i relativi titoli di accesso, incluse le valutazioni sul riconoscimento dei titoli, spetti al Ministero dell’Istruzione e del Merito. Al Ministero dell’Università e della Ricerca spetta invece un mero potere consultivo, mediante un parere endoprocedimentale. Poiché il ricorso di primo grado non era stato notificato anche al Ministero dell’Istruzione e del Merito, correttamente il TAR ne aveva dichiarato l’inammissibilità per mancata evocazione dell’amministrazione competente. La stessa omissione rendeva inammissibile anche la censura relativa alla mancata trasmissione degli atti ai sensi dell’art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990. L’appellante è stato condannato al pagamento di 3.000 euro di spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 31, comma 3, c.p.a.

    obbligo di provvedere in relazione all’istanza mediante l’adozione di un provvedimento espresso

    La domanda contro il silenzio mirava all’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere espressamente sull’istanza.

  • art. 2, comma 1, d.l. n. 1/2020, convertito dalla l. n. 12/2020

    definizione dei percorsi di abilitazione e specializzazione del personale docente e dei relativi titoli di accesso, sentito il Ministero dell’Università e della ricerca

    La disposizione attribuisce al Ministero dell’Istruzione e del Merito la competenza a provvedere nella materia, comprese le valutazioni sul riconoscimento dei titoli, e assegna al Ministero dell’Università e della Ricerca un ruolo consultivo endoprocedimentale.

  • art. 5 d.lgs. n. 206/2007

    La disposizione deve essere interpretata alla luce del successivo riparto di competenze previsto dall’art. 2, comma 1, d.l. n. 1/2020.

  • art. 1, comma 2-bis, l. n. 241/1990

    La censura relativa alla mancata trasmissione degli atti all’amministrazione ritenuta competente non può essere utilmente esaminata quando quest’ultima amministrazione non sia stata evocata in giudizio.

  • art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007

    È richiamato dall’appellante a sostegno della censura relativa agli obblighi dell’amministrazione procedente, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile per mancata integrazione del contraddittorio.

Massime di principio

  • Nel procedimento di riconoscimento dei titoli esteri relativi alla specializzazione e all’abilitazione del personale docente, la competenza a definire il procedimento spetta al Ministero dell’Istruzione e del Merito; il Ministero dell’Università e della Ricerca interviene con un parere endoprocedimentale e non quale autorità decidente.
  • Il riparto di competenze introdotto dalla separazione dei ministeri precedentemente riuniti deve essere applicato coordinando la disciplina generale sul riconoscimento dei titoli con la successiva norma attributiva delle funzioni in materia di abilitazione e specializzazione del personale docente.
  • Nel giudizio contro il silenzio, l’amministrazione individuata come competente a provvedere deve essere evocata in giudizio; la sua mancata chiamata determina l’inammissibilità della domanda.
  • La mancata evocazione dell’amministrazione competente rende inammissibile anche la censura con cui si contesta all’amministrazione inizialmente adita di non avere trasmesso gli atti ai sensi dell’art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioGiurisdizione e riparto
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneLegittimazione e interesse a ricorrereIncompetenza

Testo integrale

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