Cassazione Civile, Ordinanza n. 31834/2023 del 15/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il danneggiato aveva convenuto in giudizio il Comune chiedendo il risarcimento dei danni subiti per una caduta avvenuta in orario serale su una pavimentazione stradale comunale. Secondo la ricostruzione attorea, una pietra/mattonella sconnessa, apparentemente in buono stato, si sarebbe sollevata al passaggio facendo cadere la persona. Il Tribunale aveva rigettato la domanda all’esito dell’istruttoria testimoniale e di una consulenza medico-legale; la Corte d’appello aveva confermato il rigetto ritenendo che, per le circostanze del caso, la caduta fosse dipesa da un comportamento imprudente del danneggiato idoneo a integrare il caso fortuito. Con il ricorso per cassazione il danneggiato ha dedotto: (1) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe fondato la decisione su una mera supposizione circa la successiva ripavimentazione della strada, utilizzata come indizio dell’evidenza del dissesto; (2) violazione dell’art. 2051 c.c., per non avere il giudice di merito rilevato che il Comune non aveva provato il caso fortuito, prova che incombe sul custode; (3) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., lamentando la mancata corretta valutazione delle deposizioni testimoniali che avrebbero dimostrato l’invisibilità della mattonella dissestata e la sussistenza di una insidia o trabocchetto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d’appello avesse correttamente applicato i principi in tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., valorizzando un accertamento di merito congruamente motivato: caduta in ora serale, su strada ben nota al danneggiato, in zona non illuminata, mentre la persona si stava dirigendo verso una baracca di sua proprietà e avrebbe dovuto adottare maggior cautela, anche in considerazione dell’età. In tale contesto, la disattenzione della vittima è stata ritenuta causa esclusiva del sinistro e dunque caso fortuito idoneo a escludere la responsabilità del custode. La Corte ha inoltre osservato che le doglianze, pur formalmente prospettate come violazioni di legge o omesso esame di fatto decisivo, miravano in realtà a una nuova valutazione del merito; quanto al riferimento alla ripavimentazione della strada, esso era solo un elemento marginale e non la ratio decidendi. Conseguentemente, oltre al rigetto del ricorso, il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione e all’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
"la responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto"
La responsabilità del custode prescinde dalla colpa; il danneggiato deve provare il nesso causale tra cosa e danno, mentre grava sul custode la prova liberatoria del caso fortuito.
La condotta del danneggiato che interagisca con la cosa va valutata anche in termini di incidenza causale, potendo ridurre o interrompere il nesso eziologico quando sia connotata da imprudenza esclusiva o assorbente.
art. 2 Cost.
Il dovere di ragionevole cautela del danneggiato è ricondotto al principio di solidarietà.
Richiamato per contestare la pretesa valorizzazione di una mera supposizione in luogo di una prova; la Corte non ne ravvisa la violazione.
Richiamato per contestare la valutazione delle prove da parte del giudice di merito; la Corte reputa la censura infondata perché diretta a ottenere un nuovo esame del merito.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro formale dei motivi di violazione di legge, ma le doglianze sono state ritenute infondate o inammissibili perché non colpivano realmente l’errore di diritto.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La censura di omesso esame di fatto decisivo non può essere impiegata per sollecitare una diversa valutazione del materiale istruttorio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Dichiarata la sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Richiamato ai fini della liquidazione delle spese di lite del giudizio di cassazione.
Massime di principio
- Nella responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., il danneggiato deve provare il nesso causale tra la cosa e l’evento dannoso; il custode, per liberarsi, deve provare il caso fortuito.
- Il caso fortuito può essere integrato anche dalla condotta imprudente del danneggiato, quando essa presenti efficienza causale esclusiva o comunque tale da interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno.
- La valutazione della condotta del danneggiato deve tener conto del dovere generale di ragionevole cautela e delle concrete circostanze di tempo, luogo e modalità del fatto.
- Le censure di violazione di legge non possono essere usate per ottenere una rivalutazione del merito o delle prove: se la critica mira in sostanza alla ricostruzione fattuale, è inammissibile o comunque infondata.
- Nell’azione ex art. 2051 c.c., la deduzione di eventuali omissioni o violazioni del custode rileva solo se serve a dimostrare lo stato della cosa e il nesso causale; non trasforma automaticamente la controversia in responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c.
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