Cassazione Penale, Sentenza n. 553/2022 del 12/01/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto l'applicazione di misure alternative alla detenzione. Il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Napoli ha dichiarato inammissibile la richiesta ritenendo ostativa l'applicazione delle misure ai sensi dell'art. 58-quater ord. pen. in quanto non erano trascorsi tre anni dall'evasione commessa il 22/10/2018. Il difensore ha impugnato tale decreto per violazione dell'art. 58-quater e per difetto motivazionale e ha denunciato l'assenza di contraddittorio.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio il decreto impugnato, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Napoli per l'esame della richiesta di misure alternative. La Corte ha precisato che l'art. 58-quater non introduce una causa ostativa automatica, ma obbliga il giudice a svolgere un'analisi approfondita della personalità del condannato e della sua perdurante pericolosità sociale alla luce delle condotte rilevanti ai sensi dell'art. 385 c.p.; pertanto la declaratoria di inammissibilità de plano era illegittima.
Norme richiamate
art. 58-quater, ord. pen. (I. 26 luglio 1975, n. 354)
disposizione che preclude l'applicazione di misure alternative a chi, nel triennio precedente, abbia commesso evasione di cui sia stato riconosciuto colpevole
Non costituisce una causa ostativa automatica; impone invece al giudice un'analisi particolarmente approfondita sulla personalità del condannato e sulla sua effettiva, perdurante pericolosità sociale
art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Norma procedurale invocata dal Presidente del Tribunale di sorveglianza per dichiarare l'inammissibilità; la Corte ha ritenuto illegittimo l'uso de plano in assenza delle necessarie valutazioni
Riferimento alle condotte rilevanti per valutare la pericolosità sociale del condannato nella istruttoria richiesta dall'art. 58-quater
Sentenza Corte costituzionale n. 189 del 2010
Ha ritenuto costituzionalmente orientata l'interpretazione che non riconosce carattere assoluto alla preclusione dell'art. 58-quater, confermando la necessità di valutazioni individualizzate
Giurisprudenza di Cassazione citata (Sez. 1, n. 22368 del 6/5/2009, Leone; Sez. 1, n. 1116/2017 del 22/9/2016, Russo)
Precedenti che affermano che la norma richiede un esame approfondito della personalità e della pericolosità sociale e non la sola preclusione automatica
Massime di principio
- La presenza di una condanna per evasione nel triennio non comporta automaticamente il rigetto delle misure alternative: il giudice deve valutare la personalità e la pericolosità sociale del richiedente
- Il rifiuto de plano della richiesta per mera applicazione letterale dell'art. 58-quater è illegittimo se non accompagnato da una motivazione che dimostri l'effettiva perdurante pericolosità
- Occorre accertare le condotte rilevanti ai sensi dell'art. 385 c.p. e motivare specificamente come queste giustifichino la negazione delle misure alternative
- Il contraddittorio e una motivazione adeguata sono elementi necessari quando si decide sulla ammissione a misure alternative, specialmente se si invoca la preclusione prevista da norme speciali
- In casi simili, se un provvedimento dichiara inammissibile la richiesta senza esame individualizzato, è possibile ottenere l'annullamento e la restituzione degli atti al giudice di merito per il riesame
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