Sentenza del 22/02/2017 n. 4581 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l’avviso di accertamento relativo al periodo d’imposta 1999, emesso dopo l’omessa dichiarazione e con cui erano stati ricostruiti i ricavi e i redditi della società ai fini IVA e IRAP, con imputazione del maggior reddito ai soci. La CTR della Sicilia aveva confermato l’accoglimento del ricorso, rilevando che l’attività non era stata esercitabile perché i locali erano stati sequestrati il 10 luglio 1998 e poi restituiti al locatore. L’Agenzia delle entrate aveva proposto ricorso per cassazione per vizio di motivazione. La Corte ha però rilevato d’ufficio, con effetto assorbente, la mancata partecipazione al giudizio di tutti i soci e della società, nonostante l’unitarietà dell’accertamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato nullo l’intero giudizio di merito, cassato la sentenza della CTR della Sicilia n. 120 del 6 ottobre 2010 e rimesso la causa alla Commissione tributaria provinciale di Palermo, in diversa composizione. Il giudice di rinvio dovrà integrare il contraddittorio nei confronti della società e di tutti i soci, procedere a nuovo esame e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Il motivo dell’Agenzia sul vizio di motivazione non è stato esaminato perché assorbito; la Corte non ha deciso nel merito la legittimità dell’accertamento.
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5
l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone o delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle medesime
La rettifica del reddito di una società di persone e la conseguente imputazione pro quota ai soci costituiscono un accertamento unitario: il relativo giudizio deve coinvolgere la società e tutti i soci.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 40, comma 2
Ma qualora l'Agenzia abbia contestualmente proceduto, come nel caso in questione, con unico atto, ad accertamenti relativi ad imposte dirette ed IRAP a carico di una società di persone, fondati su elementi comuni, il profilo dell'accertamento impugnato concernente l'imponibile Iva, non suscettibile di autonoma definizione in funzione di aspetti ad esso specifici, non si sottrae al vincolo necessario di simultaneus processus, attesa l'inscindibilità delle due situazioni
La norma è richiamata quale parte del meccanismo di unicità dell’accertamento e imputazione dei redditi ai soci. Se l’accertamento IVA è contestuale a quello relativo alle imposte dirette e all’IRAP e si fonda su elementi comuni, non è autonomamente separabile e va trattato nello stesso processo con la società e tutti i soci.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14
cassa la sentenza impugnata e dispone la rimessione degli atti alla commissione tributaria provinciale di Palermo, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Nel giudizio tributario la mancata partecipazione di tutti i soggetti necessari impone al giudice di disporre l’integrazione del contraddittorio; per questa ragione la causa è stata rimessa al giudice di primo grado per un nuovo esame.
Massime di principio
- Quando la rettifica del reddito di una società di persone comporta l’imputazione del maggior reddito ai soci, società e tutti i soci devono partecipare al medesimo giudizio: la decisione non può essere validamente pronunciata solo nei confronti di alcuni di essi.
- La mancata integrazione del contraddittorio necessario determina la nullità dell’intero giudizio di merito ed è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado; il giudice deve rimettere la causa affinché il contraddittorio sia integrato e la controversia sia esaminata nuovamente.
- Un accertamento IVA autonomo, fondato su elementi specifici e separabili, non comporta di per sé il litisconsorzio necessario dei soci. Se però l’IVA è accertata contestualmente a imposte dirette e IRAP sulla base di elementi comuni, l’accertamento è inscindibile e il processo deve coinvolgere società e soci.
- La dichiarazione di nullità per un vizio processuale non decide la fondatezza dell’accertamento o delle ragioni sostanziali delle parti; tali questioni restano da esaminare nel giudizio riassunto davanti al giudice di rinvio.
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