Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 24414/2025 del 02/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del GUP del Tribunale di Parma che, sull'accordo delle parti, aveva applicato la pena ex patteggiamento per reati in materia di stupefacenti. Nel ricorso si deduceva violazione di legge per asserita mancanza di motivazione circa l'esistenza di cause di proscioglimento e circa la responsabilità dell'imputato. La Corte ha tuttavia rilevato che, in caso di sentenza di applicazione della pena su richiesta, il ricorso per cassazione è consentito soltanto per i motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; il motivo dedotto, generico e attinente al controllo sulla colpevolezza e sulle cause di proscioglimento, non rientrava tra quelli ammessi. La Corte ha inoltre richiamato il principio per cui il patteggiamento comporta rinuncia a far valere eccezioni di nullità diverse da quelle inerenti alla richiesta e al consenso prestato, e ha ribadito che l'eventuale vizio di motivazione sul punto dell'art. 129 c.p.p. non è censurabile in cassazione in questa sede.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze riguardassero profili non deducibili avverso la sentenza di patteggiamento ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., poiché non attinenti alla volontà dell'imputato, alla correlazione tra richiesta e sentenza, alla qualificazione giuridica del fatto o all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    richiamato come norma sul vincolo della continuazione nei reati oggetto del patteggiamento; il testo non sviluppa oltre il contenuto applicativo

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    norma incriminatrice in materia di stupefacenti posta a base della sentenza di applicazione della pena

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    indicato come rito di trattazione del ricorso

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    stabilisce i soli motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento: volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza

  • art. 129 c.p.p.

    il giudice del patteggiamento deve verificare l'insussistenza di cause di proscioglimento, ma il relativo vizio di motivazione non è deducibile in cassazione

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende

  • sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186

    richiamata per il criterio della condanna alla somma in Cassa delle ammende solo quando non vi sia assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

Massime di principio

  • Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta le censure proponibili in cassazione sono tassative e non possono essere estese a doglianze generiche sulla motivazione in ordine alla responsabilità o alle cause di proscioglimento.
  • Il patteggiamento comporta una rinuncia sostanziale a far valere nullità e questioni non attinenti alla richiesta concordata e al consenso prestato, salvo i limitati vizi espressamente deducibili dalla legge.
  • Il giudice che applica la pena su richiesta deve comunque controllare l'eventuale presenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., ma l'eventuale insufficienza motivazionale su tale verifica non è censurabile con ricorso per cassazione nei limiti dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella sua proposizione, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioRiti alternativiImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.