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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24353/2025 del 02/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda la fase successiva alla revoca definitiva di una confisca di prevenzione disposta in passato su beni riferibili a un soggetto e ad altri proposti, alcuni dei quali intestati a terzi. Dopo l'approvazione del rendiconto della gestione dell'amministrazione giudiziaria, il Tribunale aveva autorizzato la restituzione agli aventi diritto solo delle somme liquide residue nella disponibilità della procedura, escludendo la quota corrispondente ai cosiddetti frutti della gestione nella misura in cui era stata assorbita dal pagamento dei compensi degli amministratori giudiziari. I ricorrenti contestavano tale scelta, deducendo: 1) la violazione della disciplina delle misure di prevenzione perché i compensi degli amministratori sarebbero sempre a carico dell'Erario e, in caso di revoca della confisca, avrebbero dovuto gravare sullo Stato; 2) la violazione delle norme sulla restituzione e sulla gestione, sostenendo che il Tribunale avesse indebitamente sottratto ai privati anche i frutti maturati durante la gestione, e che la nozione di consistenza attuale dovesse includere non solo il residuo materiale, ma anche gli incrementi di valore; 3) la violazione della disciplina del rendiconto, perché il Tribunale avrebbe di fatto rimesso in discussione un rendiconto già approvato, senza rispettare il relativo contraddittorio. Il primo profilo concernente la giurisdizione veniva inoltre contestato perché il Tribunale aveva ricondotto la questione a un possibile risarcimento danni dinanzi al giudice civile.

La decisione

La Corte non è entrata nel merito delle doglianze, ma ha qualificato l'impugnazione non come ricorso per cassazione bensì come opposizione ex art. 667, comma 4, c.p.p., ritenendo che il provvedimento del Tribunale fosse stato emesso quale giudice dell'esecuzione, dopo la definizione della procedura di approvazione del rendiconto, e non già come ordinanza resa nel procedimento di cui all'art. 43, comma 4, d.lgs. 159/2011. Poiché per un simile provvedimento non esiste una disciplina speciale di impugnazione nel codice antimafia, la Corte ha applicato in via analogica la disciplina codicistica dell'esecuzione, in particolare l'art. 676 c.p.p. e, per il tramite di questo, l'art. 667, comma 4, c.p.p., con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale per l'ulteriore corso del procedimento. In sostanza, il ricorso è stato riqualificato come opposizione da trattare in sede camerale davanti allo stesso giudice.

Norme richiamate

  • art. 40 d.lgs. n. 159 del 2011

    invocato dai ricorrenti per sostenere la giurisdizione del giudice della prevenzione sulla richiesta degli amministratori giudiziari; la Corte ha escluso che la questione rientrasse in tale schema decisorio

  • art. 42 d.lgs. n. 159 del 2011

    richiamato dai ricorrenti per affermare che le spese dei compensi degli amministratori sono a carico dell'Erario e, in caso di revoca della confisca, non devono gravare sui privati aventi diritto alla restituzione

  • art. 43 d.lgs. n. 159 del 2011

    richiamato dai ricorrenti per contestare la modifica del rendiconto già approvato; la Corte ha osservato che il provvedimento impugnato era successivo all'approvazione del rendiconto e quindi estraneo a quel procedimento

  • art. 676 c.p.p.

    indicato come disciplina generale applicabile in assenza di una specifica previsione nel d.lgs. 159/2011 per l'impugnazione dei provvedimenti del giudice dell'esecuzione in materia di confisca e restituzione

  • art. 667, comma 4, c.p.p.

    richiamato quale modello procedimentale: ordinanza senza formalità, adottabile anche d'ufficio, impugnabile con opposizione allo stesso giudice

  • art. 666 c.p.p.

    richiamato quale rito da seguire per l'opposizione, con procedura camerale partecipata

Massime di principio

  • Quando il provvedimento interviene dopo l'approvazione del rendiconto della gestione e riguarda la restituzione dei beni o delle somme residue, esso non va qualificato come ordinanza resa nel procedimento di approvazione del rendiconto, ma come provvedimento del giudice dell'esecuzione.
  • In assenza di una disciplina speciale di impugnazione nel codice antimafia, i provvedimenti del giudice dell'esecuzione in materia di confisca e restituzione seguono la disciplina generale dell'esecuzione penale, con applicazione analogica dell'art. 676 c.p.p. e, per il tramite di questo, dell'art. 667, comma 4, c.p.p.
  • L'impugnazione proposta avverso un provvedimento del giudice dell'esecuzione che rientra nell'ambito dell'art. 667, comma 4, c.p.p. deve essere riqualificata come opposizione e trattata nelle forme camerali partecipate previste dall'art. 666 c.p.p., con trasmissione degli atti al giudice competente.
  • La delimitazione del mezzo di impugnazione dipende dalla natura funzionale del provvedimento e dal momento procedimentale in cui è adottato, non dalla mera qualificazione formale data dalle parti.
  • La questione relativa alla ripartizione delle spese e dei compensi dell'amministrazione giudiziaria, in questo caso, non viene decisa nel merito, poiché la Corte risolve preliminarmente un problema di rito e di qualificazione dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConfisca di prevenzione
RamiProcesso penaleMisure di prevenzione
IstitutiNullità processuale

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