Cassazione Penale, Ordinanza n. 24333/2025 del 02/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La decisione riguarda un'istanza presentata nell'interesse della persona sottoposta a sequestro preventivo per ottenere lo svincolo di rapporti bancari, deducendo che la modalità esecutiva del vincolo cautelare avrebbe illegittimamente esteso il sequestro a somme ulteriori rispetto a quelle esistenti al momento dell'esecuzione. Contro l'ordinanza di rigetto del GIP è stato proposto ricorso per cassazione con due motivi: il primo per violazione di legge in relazione agli artt. 240, comma 1, c.p. e 321, comma 2, c.p.p., il secondo per violazione dell'art. 125, comma 3, c.p.p., sostenendo che il giudice avesse erroneamente richiamato un asserito giudicato cautelare sullo svincolo dei rapporti bancari, mai oggetto di precedenti richieste o impugnazioni. Il Pubblico Ministero ha chiesto la riqualificazione del ricorso come opposizione con trasmissione degli atti al tribunale competente; la difesa ha aderito chiedendo la salvezza dell'impugnazione ex art. 568 c.p.p.
La decisione
La Corte non esamina il merito delle censure sul sequestro, ma afferma che l'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione ex art. 667, comma 4, c.p.p. non è impugnabile con ricorso per cassazione, bensì con opposizione davanti allo stesso giudice. Richiamando il principio di conservazione degli atti e il favor impugnationis, riqualifica il ricorso come opposizione ai sensi dell'art. 568, comma 5, c.p.p. e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di La Spezia per il giudizio conseguente.
Norme richiamate
art. 240, comma 1, c.p.
richiamato dalla ricorrente quale norma violata in relazione alle modalità esecutive del sequestro e all'oggetto del vincolo cautelare
art. 321, comma 2, c.p.p.
richiamato dalla ricorrente per contestare l'estensione del sequestro preventivo a somme ulteriori
art. 125, comma 3, c.p.p.
invocato per censurare la motivazione del rigetto dell'istanza di dissequestro
art. 568, comma 5, c.p.p.
utilizzato per riqualificare l'atto come opposizione e salvare l'impugnazione
art. 667, comma 4, c.p.p.
individua il provvedimento del giudice dell'esecuzione che, secondo la Corte, è opponibile e non ricorribile per cassazione
art. 666 c.p.p.
richiamato nel combinato disposto quale base procedimentale per il giudizio di opposizione
art. 568 cod.proc.pen.
richiamato in termini generali a fondamento del principio di riqualificazione e salvezza delle impugnazioni
Massime di principio
- L'ordinanza del giudice dell'esecuzione emessa ai sensi dell'art. 667, comma 4, c.p.p. non è impugnabile con ricorso per cassazione, ma con opposizione davanti allo stesso giudice.
- Se una parte propone ricorso per cassazione avverso un provvedimento in realtà soggetto a opposizione, l'atto deve essere riqualificato come opposizione e non dichiarato inammissibile, in applicazione del principio di conservazione degli atti e del favor impugnationis.
- La riqualificazione dell'impugnazione è ammissibile quando dall'atto emerga chiaramente la volontà di ottenere il riesame del provvedimento, anche se il mezzo di impugnazione formalmente scelto è errato.
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