Cassazione Penale, Ordinanza n. 24357/2025 del 02/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona ha applicato all'imputato la pena concordata tra le parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p. in relazione a fatti qualificati come ricettazione di diverse autovetture e riciclaggio di altri due veicoli. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge in punto di trattamento sanzionatorio e carenza di motivazione quanto a eventuali cause ostative ex art. 129 c.p.p. La Corte osserva però che, trattandosi di sentenza di patteggiamento pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, il ricorso era proponibile solo nei limiti tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., cioè per vizi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto o all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. I motivi dedotti non rientrano in tali ipotesi e risultano inoltre generici.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i motivi dedotti contro la sentenza di applicazione della pena non erano consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. e comunque erano generici. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con valutazione di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
richiamo alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, oggetto dell'impugnazione
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
i motivi di ricorso contro il patteggiamento sono ammessi solo per specifici vizi tassativi: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza
art. 129 c.p.p.
il ricorrente lamentava la mancata motivazione su eventuali cause di proscioglimento immediato
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
la Corte afferma che il ricorso va trattato de plano nelle ipotesi previste dalla norma, come modificata dalla legge n. 103 del 2017
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso seguono la condanna alle spese e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende
Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186
richiamata per il criterio di valutazione dei profili di colpa ai fini della sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità
legge n. 103 del 2017
richiamata come fonte della modifica dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, quando pronunciata dopo la novella, il ricorso per cassazione è esperibile solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; sono inammissibili i motivi che riguardano profili estranei a tale elenco.
- La deduzione di violazione di legge sul trattamento sanzionatorio e la censura di carenza di motivazione su eventuali cause ex art. 129 c.p.p. non sono di per sé ammissibili contro il patteggiamento se non si riconducono ai vizi tipizzati dalla legge.
- Quando il ricorso è inammissibile per motivi non consentiti e comunque generici, la Corte ne dispone la declaratoria senza esame di merito e applica le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 2 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 24332/2025 del 02/07/2025
- ordinanza_penale · 2 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 24333/2025 del 02/07/2025
- ordinanza_penale · 2 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 24353/2025 del 02/07/2025
- ordinanza_penale · 2 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 24358/2025 del 02/07/2025
- ordinanza_penale · 2 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 24363/2025 del 02/07/2025
- ordinanza_penale · 2 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 24365/2025 del 02/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →