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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24363/2025 del 02/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (magistratura di sorveglianza)

La controversia

Il ricorso è stato proposto contro l'ordinanza del 28 febbraio 2025 con cui il magistrato di sorveglianza di Taranto aveva dichiarato inammissibile la richiesta, presentata nell'interesse del condannato, di sospensione dell'esecuzione della pena con ammissione in via provvisoria all'affidamento in prova al servizio sociale o, in subordine, alla detenzione domiciliare o comunque all'affidamento. Il ricorrente ha impugnato tale decisione davanti alla Corte di cassazione, contestandone implicitamente la legittimità e la mancata ammissione provvisoria alla misura alternativa richiesta.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il provvedimento del magistrato di sorveglianza in tema di sospensione dell'esecuzione della pena ai fini dell'affidamento in prova ha natura interinale e perde comunque efficacia con la successiva decisione del tribunale di sorveglianza, da assumere entro quarantacinque giorni. Per questo motivo l'ordinanza non è autonomamente impugnabile con ricorso per cassazione. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

    Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità quando il gravame è manifestamente non ammissibile.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    Richiamata per giustificare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in presenza di profili di colpa nella proposizione del ricorso.

Massime di principio

  • Il provvedimento del magistrato di sorveglianza che dispone o nega la sospensione dell'esecuzione della pena ai fini dell'affidamento in prova ha natura interinale e non è autonomamente impugnabile per cassazione, poiché è destinato a perdere efficacia con la decisione del tribunale di sorveglianza entro il termine previsto.
  • Quando l'atto impugnato è privo di autonoma ricorribilità, il ricorso per cassazione va dichiarato inammissibile de plano.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, ove non emergano elementi idonei a escludere profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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