Cassazione Penale, Ordinanza n. 24358/2025 del 02/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Torino aveva confermato la responsabilità dell'imputato per il delitto di rapina aggravata, riformando solo parzialmente il trattamento sanzionatorio. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione con atto personale, deducendo violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio e al diniego delle attenuanti generiche. La Corte di cassazione non è entrata nel merito delle censure perché ha rilevato che il ricorso era stato presentato personalmente dall'imputato, senza la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale dei cassazionisti, dunque da soggetto non legittimato.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile in trattazione de plano ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p., poiché proposto personalmente dall'imputato e quindi privo della necessaria sottoscrizione di un difensore abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valorizzati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
trattato nelle forme de plano
consente la definizione accelerata dell'impugnazione quando essa sia proposta da soggetto non legittimato, senza passare per la trattazione ordinaria.
art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ... al versamento della somma ... di euro 3000 a favore della cassa delle ammende
in caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente sopporta le spese processuali e può essere condannato al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, previa valutazione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
legge n. 103 del 2017
come modificato dalla legge n. 103 del 2017
richiamata quale fonte della modifica dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186
valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso
richiamata per il principio secondo cui la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone la valutazione dei profili di colpa del ricorrente nella determinazione dell'inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un difensore munito dell'abilitazione al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione; la proposizione personale da parte dell'imputato determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
- Quando l'impugnazione è proposta da soggetto non legittimato, la Corte può definirla de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., senza esame del merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, ove sussistano profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
- Le doglianze relative al trattamento sanzionatorio e al diniego delle attenuanti generiche restano assorbite quando il ricorso sia dichiarato inammissibile per vizio originario di legittimazione processuale.
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