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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22781/2024 del 13/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

Il professionista domandava l’ammissione allo stato passivo di due crediti: uno per saldo competenze relative all’attività professionale finalizzata all’asseverazione di una domanda di concordato non depositata, l’altro per il compenso relativo alla predisposizione del piano da inserire in una proposta di concordato preventivo poi sfociata nel fallimento della società. Il giudice delegato aveva respinto entrambe le voci, negando la prima perché l’incarico risultava formalmente sottoscritto da altro soggetto e la seconda perché il curatore aveva eccepito l’inadempimento del professionista. In opposizione il tribunale aveva ammesso solo la prima voce, in misura ridotta, con privilegio professionale, e aveva compensato le spese. Il ricorrente ha proposto cassazione con tre motivi: 1) violazione di norme processuali e sostanziali per asserita ultrapetizione e per avere il tribunale fondato l’inadempimento su fatti nuovi, senza contraddittorio, valorizzando l’inidoneità del piano e della proposta concordataria; 2) violazione delle norme sul concordato, sull’interpretazione del mandato professionale e sull’art. 2236 c.c., sostenendo che l’incarico riguardava solo la predisposizione del piano e che la scelta dello strumento concordatario spettava al cliente, sicché non vi sarebbero stati obblighi informativi preventivi né un’obbligazione di risultato; 3) violazione delle norme sulle spese di lite e sulla proposta transattiva, lamentando la compensazione integrale delle spese nonostante una parziale soccombenza della procedura e il mancato accordo sulla transazione.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il tribunale aveva fondato l’eccezione di inadempimento sui medesimi fatti dedotti dalla curatela, cioè sulla dichiarata inammissibilità della proposta concordataria e sull’inidoneità del piano, senza introdurre questioni nuove né violare il contraddittorio. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, affermando che, in tema di credito del professionista per attività svolta nell’ambito di tentativi di soluzione della crisi d’impresa, il curatore che eccepisce l’inadempimento deve solo allegare il titolo e contestare la non corretta o incompleta esecuzione, mentre incombe sul professionista dimostrare la correttezza dell’adempimento o che l’esito negativo derivi da fattori esogeni; il tribunale aveva correttamente applicato tali principi rilevando che la mancata ammissione della procedura per non conformità del piano e della proposta al paradigma legale era indice di non corretto adempimento, anche quanto alla scelta dello strumento e agli obblighi informativi. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché la valutazione sulla compensazione delle spese e sulla soccombenza reciproca rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed era stata adeguatamente motivata con riferimento all’accoglimento solo parziale della domanda e alla complessità della controversia. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo la procedura svolto difese. È stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 98 ss. l.fall.

    Richiamati come norme del procedimento di verifica del passivo e dell’opposizione allo stato passivo.

  • art. 160 l.fall.

    Richiamato in relazione alla disciplina del concordato preventivo e alla valutazione della proposta e del piano.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente per dedurre ultrapetizione; la Corte esclude la violazione perché il tribunale si è mantenuto nei limiti delle domande ed eccezioni.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente; la Corte non ravvisa violazioni nella decisione impugnata.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di riparto dell’onere della prova; la Corte ribadisce che nel giudizio di verifica il curatore deve allegare il titolo e contestare l’inadempimento, mentre il professionista deve provare la correttezza della prestazione.

  • art. 360 c.p.c.

    Richiamato quale parametro dei motivi di ricorso per cassazione.

  • art. 1362 c.c.

    Invocato per l’interpretazione del mandato professionale; la censura è ritenuta inammissibile perché tende a una rivalutazione del merito.

  • art. 2236 c.c.

    Richiamato dal ricorrente; la Corte esclude che l’incarico professionale facesse venir meno gli ordinari doveri di diligenza e informazione.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato in tema di condanna alle spese processuali.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato per la compensazione delle spese; la Corte ribadisce che la valutazione dei giusti motivi e della soccombenza reciproca è discrezionale e di regola insindacabile in cassazione.

  • art. 185 bis c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla proposta transattiva; la censura è ritenuta inammissibile.

  • art. 2751 bis n. 2 c.c.

    Richiamato per il privilegio del credito professionale insinuato al passivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Richiamato come parametro del raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ammissione al passivo, quando il curatore eccepisce l’inadempimento di un professionista, è sufficiente allegare il titolo negoziale e contestare la non corretta o incompleta esecuzione della prestazione; spetta al professionista dimostrare la correttezza del proprio operato o che l’esito negativo derivi da fattori esterni imprevedibili e non imputabili.
  • L’inidoneità del piano o della proposta concordataria ad essere ammessi alla procedura può costituire un elemento sintomatico del non corretto adempimento dell’advisor, soprattutto se incide sulla scelta dello strumento di regolazione della crisi e sugli obblighi informativi verso il cliente.
  • La censura di ultrapetizione è infondata quando il giudice fonda la decisione sui fatti e sui profili di inadempimento già allegati dalla controparte nei precedenti gradi del subprocedimento di verifica del passivo e dell’opposizione.
  • L’interpretazione del contenuto del mandato professionale e la valutazione della diligenza dell’adempimento non possono essere trasformate, in cassazione, in una nuova rivalutazione del merito se il giudice di merito ha dato conto di ragioni coerenti e non apparenti.
  • La compensazione delle spese processuali per soccombenza reciproca e complessità della controversia rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo in presenza di motivazione mancante, apparente o logicamente incoerente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoConcordato preventivoProveImpugnazioniSpese di liteMandato
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileContratti
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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