Cassazione Civile, Ordinanza n. 15338/2025 del 09/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso; ha inoltre dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata perché le controparti non hanno svolto difese in cassazione.
Esito
Favorevole al resistente (eredi)
La controversia
La controversia nasce dalla divisione ereditaria dei beni relitti da due coniugi, tra i quali vi erano cinque certificati di deposito al portatore intestati ai de cuius ma poi estinti da uno dei chiamati all'eredità, che ne aveva incassato le somme presso l'istituto di credito. Nel giudizio di merito l'interessato aveva sostenuto di aver ricevuto i titoli per donazione da una dei de cuius; la Corte d'appello ha ritenuto che la donazione fosse nulla per difetto di forma solenne, in mancanza di atto pubblico, e ha quindi ordinato il riversamento delle somme nella massa ereditaria. Con il ricorso per cassazione il soccombente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 2003 c.c. e 112 c.p.c., assumendo che il mero possesso del titolo al portatore fosse sufficiente a legittimare l'incasso, senza necessità di provare il titolo di acquisto, e lamentando anche ultrapetizione perché nessuno aveva domandato l'accertamento di nullità della donazione; 2) omesso esame di un fatto decisivo e violazione degli artt. 116 e 132 c.p.c., censurando l'affermazione secondo cui non sarebbe stata offerta prova della donazione e invocando una dichiarazione di successione che, a suo dire, avrebbe evidenziato l'esclusione dei titoli perché già donati. La Corte di cassazione ha ritenuto che, nei rapporti interni tra tradens e accipiens e, dopo la morte di questi, tra i rispettivi eredi, siano opponibili le eccezioni relative al rapporto causale sottostante, ivi compresa la nullità della donazione per difetto di forma; ha inoltre escluso che vi fosse ultrapetizione, trattandosi di rilievo officioso della nullità. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non coglie la ratio decidendi, non essendo decisiva la dichiarazione di successione prodotta.
Norme richiamate
Il possesso del titolo al portatore legittima l'esercizio del diritto verso il debitore, ma nei rapporti interni tra le parti del rapporto causale restano opponibili le eccezioni relative alla validità del titolo sottostante.
Richiamato insieme all'art. 2003 c.c. per affermare la legittimazione del possessore del titolo al portatore nei confronti dell'istituto emittente o pagatore.
Non vi è ultrapetizione quando il giudice rileva d'ufficio la nullità del contratto senza pronunciare sul capo di domanda, limitandosi a considerarla incidentalmente ai fini della decisione.
La violazione è deducibile solo se il giudice abbia attribuito a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o non l'abbia valutata secondo il prudente apprezzamento in assenza di diversa regola legale.
Censurata dalla parte ricorrente in relazione alla motivazione, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile perché non confrontato con la ratio decidendi.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure si ponevano contro un orientamento consolidato della Corte senza indicare ragioni per mutarlo.
Richiamato solo incidentalmente: una eventuale conferma della donazione nulla avrebbe potuto rilevare se dedotta tempestivamente, ma nel caso concreto non era stata adeguatamente allegata e provata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La declaratoria di inammissibilità comporta l'obbligo per il ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002, applicata per il contributo unificato aggiuntivo.
Possono operare verso il terzo possessore, ma non impediscono che tra le parti del rapporto causale e i loro eredi si contestino la validità della causa del trasferimento.
Massime di principio
- Il possessore di un titolo al portatore è legittimato verso il debitore alla riscossione, ma nei rapporti interni tra le parti del trasferimento resta sempre opponibile la contestazione del rapporto causale sottostante.
- La nullità del negozio causale che ha determinato il trasferimento del titolo può essere rilevata d'ufficio dal giudice anche in assenza di specifica domanda di parte, senza violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
- La donazione di titoli o somme di denaro, quando integrata da un trasferimento diretto tra le parti, richiede la forma dell'atto pubblico; in difetto, il negozio è nullo per mancanza della forma ad substantiam.
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata o che pretenda di rivalutare elementi istruttori non decisivi.
- La deduzione di violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo se si allega che il giudice abbia attribuito a una prova un valore legale diverso da quello previsto o abbia disatteso la regola di valutazione imposta dalla legge.
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