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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13279/2023 del 15/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un contribuente, medico di professione, aveva impugnato il silenzio-rifiuto dell'Agenzia delle Entrate su un'istanza di rimborso di euro 2.014,03 a titolo di IVA non portata in detrazione nell'anno d'imposta 2010. La somma era stata sostenuta come IVA in rivalsa sugli acquisti di beni e servizi destinati a prestazioni sanitarie esenti da IVA, soggette al regime del pro-rata. La CTP aveva rigettato, mentre la CTR aveva accolto l'appello ritenendo, in sostanza, che il cessionario che acquista nell'esercizio dell'attività abbia diritto a chiedere direttamente all'erario il rimborso dell'IVA indebitamente versata. L'Agenzia ricorreva per cassazione denunciando violazione delle norme IVA interne e del diritto unionale, sostenendo che il rimborso non spettasse perché il contribuente non lamentava un'IVA non dovuta al fornitore, ma solo l'indetraibilità conseguente al pro-rata; quindi, nei limiti della indetraibilità, non vi sarebbe diritto al rimborso. Il contribuente resisteva invocando il principio di neutralità dell'IVA e una disparità di trattamento rispetto ad altri operatori.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto corretta l'impostazione secondo cui, per gli acquisti destinati in via esclusiva ad attività esenti, il soggetto passivo non ha diritto né alla detrazione né, in alternativa, al rimborso dell'IVA a monte; se invece svolge attività sia esenti sia imponibili, la detrazione compete solo entro il limite del pro-rata di cui agli artt. 19, comma 5, e 19-bis del d.P.R. n. 633/1972. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando la domanda di primo grado del contribuente. La causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità e per uniformarsi al principio di diritto enunciato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In materia di IVA, il soggetto passivo che acquista beni o servizi destinati esclusivamente ad attività esenti è equiparato, ai fini della detrazione, al consumatore finale: non sussiste né il diritto alla detrazione né un diritto alternativo al rimborso dell'imposta pagata a monte.
  • Quando il contribuente svolge attività sia imponibili sia esenti, la detrazione dell'IVA sugli acquisti è ammessa solo nei limiti del pro-rata previsto dalla disciplina interna; la parte di IVA resa indetraibile dal pro-rata non è ripetibile a rimborso.
  • La pretesa di rimborso non può essere fondata sull'argomento che l'IVA versata in rivalsa al fornitore sia stata economicamente trasferita al cliente finale o che il sistema nazionale generi asimmetrie di mercato: tali profili attengono a scelte legislative discrezionali e non incidono sulla regola di indetraibilità.
  • Le norme interne sull'indetraibilità dell'IVA per operazioni esenti sono compatibili con il diritto unionale, come interpretato dalla Corte di giustizia, e il giudice nazionale deve conformarsi al relativo principio di diritto.
  • Se la decisione di merito si discosta da un principio di diritto consolidato in materia di IVA indetraibile e rimborso, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere nel merito quando non occorrano ulteriori accertamenti fattuali.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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