Cassazione Civile, Ordinanza n. 13279/2023 del 15/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente, medico di professione, aveva impugnato il silenzio-rifiuto dell'Agenzia delle Entrate su un'istanza di rimborso di euro 2.014,03 a titolo di IVA non portata in detrazione nell'anno d'imposta 2010. La somma era stata sostenuta come IVA in rivalsa sugli acquisti di beni e servizi destinati a prestazioni sanitarie esenti da IVA, soggette al regime del pro-rata. La CTP aveva rigettato, mentre la CTR aveva accolto l'appello ritenendo, in sostanza, che il cessionario che acquista nell'esercizio dell'attività abbia diritto a chiedere direttamente all'erario il rimborso dell'IVA indebitamente versata. L'Agenzia ricorreva per cassazione denunciando violazione delle norme IVA interne e del diritto unionale, sostenendo che il rimborso non spettasse perché il contribuente non lamentava un'IVA non dovuta al fornitore, ma solo l'indetraibilità conseguente al pro-rata; quindi, nei limiti della indetraibilità, non vi sarebbe diritto al rimborso. Il contribuente resisteva invocando il principio di neutralità dell'IVA e una disparità di trattamento rispetto ad altri operatori.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto corretta l'impostazione secondo cui, per gli acquisti destinati in via esclusiva ad attività esenti, il soggetto passivo non ha diritto né alla detrazione né, in alternativa, al rimborso dell'IVA a monte; se invece svolge attività sia esenti sia imponibili, la detrazione compete solo entro il limite del pro-rata di cui agli artt. 19, comma 5, e 19-bis del d.P.R. n. 633/1972. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando la domanda di primo grado del contribuente. La causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità e per uniformarsi al principio di diritto enunciato.
Norme richiamate
art. 10, comma 1, nn. 18 e 19, d.P.R. 29 settembre 1972, n. 633
Le prestazioni sanitarie ivi indicate sono operazioni esenti da IVA; l'IVA sugli acquisti destinati a tali operazioni non è detraibile.
art. 19, comma 5, d.P.R. 29 settembre 1972, n. 633
Per i soggetti che effettuano sia operazioni imponibili sia operazioni esenti, la detrazione dell'IVA è limitata dal meccanismo del pro-rata.
art. 19-bis d.P.R. 29 settembre 1972, n. 633
Disciplina il pro-rata di detraibilità dell'IVA nei casi di attività miste.
artt. 15, 17, 18, 19, comma 5, e 19-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamati dall'Agenzia come norme interne asseritamente violate dalla sentenza impugnata.
artt. 83 e 99 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamati nel motivo di ricorso in collegamento con la disciplina fiscale rilevante.
art. 132, par. 1, lett. b) e c), Dir. 2006/112/CE
Richiamato in relazione all'esenzione IVA delle prestazioni sanitarie e alla compatibilità della disciplina interna con il diritto unionale.
art. 267 TFUE
Richiamato con riguardo al rinvio pregiudiziale e all'interpretazione del diritto unionale.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale posta a fondamento della censura per violazione/falsa applicazione di legge.
Usato per la decisione nel merito da parte della Corte di cassazione, in assenza di ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- In materia di IVA, il soggetto passivo che acquista beni o servizi destinati esclusivamente ad attività esenti è equiparato, ai fini della detrazione, al consumatore finale: non sussiste né il diritto alla detrazione né un diritto alternativo al rimborso dell'imposta pagata a monte.
- Quando il contribuente svolge attività sia imponibili sia esenti, la detrazione dell'IVA sugli acquisti è ammessa solo nei limiti del pro-rata previsto dalla disciplina interna; la parte di IVA resa indetraibile dal pro-rata non è ripetibile a rimborso.
- La pretesa di rimborso non può essere fondata sull'argomento che l'IVA versata in rivalsa al fornitore sia stata economicamente trasferita al cliente finale o che il sistema nazionale generi asimmetrie di mercato: tali profili attengono a scelte legislative discrezionali e non incidono sulla regola di indetraibilità.
- Le norme interne sull'indetraibilità dell'IVA per operazioni esenti sono compatibili con il diritto unionale, come interpretato dalla Corte di giustizia, e il giudice nazionale deve conformarsi al relativo principio di diritto.
- Se la decisione di merito si discosta da un principio di diritto consolidato in materia di IVA indetraibile e rimborso, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere nel merito quando non occorrano ulteriori accertamenti fattuali.
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