Cassazione Penale, Sentenza n. 10465/2024 del 13/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Di Grande era stato arrestato la mattina del 1 settembre 2023 dagli agenti della Stazione Carabinieri di Sciacca per il reato di cui all'art. 73 DPR n. 309/1990 (detenzione di stupefacenti) e la Procura aveva chiesto la convalida. Con ricorso per cassazione il difensore contestava: (i) l'illegittima esecuzione dell'arresto perché mancavano gli elementi che integrano lo stato di flagranza o di "quasi flagranza" (l'arrestato non era stato colto in flagrante né immediatamente dopo il reato, essendo assente dall'abitazione dove era stata trovata la droga); (ii) il vizio di motivazione dell'ordinanza di convalida, che si limitava ad affermare in termini assertivi l'esistenza della flagranza senza fornire argomentazioni o riscontri fattuali.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza di convalida. Il Collegio ha rilevato che la convalida dell'arresto richiede la motivata indicazione, nel provvedimento, degli elementi dai quali desumere la sussistenza della flagranza o della "quasi flagranza". Nell'ordinanza impugnata la motivazione era meramente assertiva: si affermava che l'arresto era stato eseguito in flagranza e che erano rispettati i termini dell'art. 380 c.p.p., senza alcun supporto argomentativo né prova della percezione immediata da parte della polizia giudiziaria delle tracce collegate all'indagato. Poiché gli agenti intervennero su segnalazione della convivente e il Di Grande era assente dall'abitazione dove fu rinvenuta la sostanza, mancava una dimostrazione che giustificasse la flagranza o la quasi-flagranza; le dichiarazioni di terzi non suppliscono alla percezione autonoma degli operanti. Per questi motivi l'ordinanza è stata annullata senza rinvio.
Norme richiamate
Norma sostanziale che punisce la detenzione e lo spaccio di stupefacenti; il reato richiamato era quello per cui si contestava la flagranza.
"è in stato di flagranza chi viene colto nell'atto di commettere il reato"
La Corte ricorda che la flagranza richiede la constatazione dell'essere colti nell'atto o della situazione immediatamente successiva ("quasi flagranza"). Tale circostanza deve essere motivatamente rilevata nel provvedimento di convalida.
Richiamata per precisare che l'arresto può essere eseguito anche da soggetti non di polizia giudiziaria in presenza delle condizioni previste, ma ciò non altera il requisito della flagranza e della relativa motivazione.
Richiamato nella ordinanza impugnata in relazione ai termini procedurali, ma la Corte rileva che il rispetto dei termini non supplisce alla mancanza di motivazione sulla flagranza.
Corte di Cassazione, Sez. IV, 16 gennaio 2019, n. 1797
Giurisprudenza richiamata per il principio che la percezione immediata da parte degli operanti delle tracce del reato e del loro collegamento con l'indiziato è requisito per la "quasi flagranza"; tale percezione non è surrogabile dalle dichiarazioni di terzi.
Corte di Cassazione, Sez. IV, 11 maggio 2017, n. 23162
Ulteriore pronuncia che conferma il principio secondo cui le dichiarazioni della vittima o di terzi, anche se rese immediatamente, non possono sostituire la percezione autonoma degli appartenenti alla polizia giudiziaria.
Massime di principio
- La convalida dell'arresto richiede che il giudice motivi specificamente i fatti e gli elementi dai quali si desume la flagranza o la "quasi flagranza"; affermazioni generiche o assertive sono insufficienti.
- La "quasi flagranza" presuppone una immediata e autonoma percezione, da parte degli operanti, di tracce o circostanze collegate al reato e all'indiziato; le sole dichiarazioni di vittime o terzi non sono idonee a sostituire tale percezione.
- Se lo stupefacente è rinvenuto in un luogo dove l'indagato non è presente, il giudice deve spiegare con argomentazioni specifiche il collegamento tra la sostanza e l'indagato per poter ritenere la flagranza o la quasi-flagranza.
- La regolarità dei termini procedurali (es. rispetto dell'art. 380 c.p.p.) non risolve o giustifica la carenza motivazionale circa la sussistenza della flagranza.
- In casi analoghi, la difesa può efficacemente impugnare la convalida dell'arresto se manca documentazione o motivazione che colleghi concretamente l'indagato al reato al momento dell'arresto.
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