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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15891/2026 del 23/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con invito al pagamento di euro 7.407,00 per l'anno 2014, a titolo di COSAP, relativo all'interramento di cavi su strada provinciale per il collegamento di un impianto fotovoltaico alla rete elettrica. La società aveva impugnato l'atto dinanzi al Tribunale, che aveva accolto il ricorso e annullato il provvedimento; la Corte d'appello aveva confermato la decisione, ritenendo: a) la giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie COSAP; b) la violazione, da parte della Provincia, degli obblighi di comunicazione previsti dal regolamento provinciale e dei principi del contraddittorio; c) irrilevante il fatto che la società avesse pagato il canone per annualità pregresse. La Provincia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: primo, per difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sostenendo che la lite coinvolgesse poteri autoritativi/discrezionali della P.A.; secondo, per violazione della l. 241/1990, sostenendo che il mancato rispetto delle norme sul procedimento amministrativo fosse irrilevante perché si trattava di mera determinazione di un canone e che i pagamenti pregressi integrassero acquiescenza; terzo, per violazione delle norme sul COSAP, sostenendo che il presupposto del canone fosse la semplice occupazione del bene provinciale, non contestata dalla società.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che le controversie sul COSAP sono devolute al giudice ordinario quando hanno contenuto meramente patrimoniale e non coinvolgono esercizio di poteri autoritativi o discrezionali della pubblica amministrazione; nel caso concreto, la lite riguardava la corretta perimetrazione del canone e il quantum debeatur, senza profili discrezionali. Ha inoltre rilevato che i motivi secondo e terzo non colpivano la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata non sulla mancanza dei presupposti del canone, ma sulla violazione degli obblighi procedimentali e regolamentari di comunicazione dell'approvazione del regolamento e della tariffa. La Corte ha ritenuto inoltre non adeguatamente censurata la valutazione secondo cui il pagamento di annualità pregresse non integrava acquiescenza. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a.

    Le controversie su indennità, canoni o altri corrispettivi spettano al giudice ordinario solo se hanno contenuto meramente patrimoniale; se implicano valutazioni discrezionali o poteri autoritativi della P.A., la giurisdizione è del giudice amministrativo.

  • art. 5 l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E

    Il giudice ordinario può disapplicare incidentalmente l'atto amministrativo illegittimo quando esso rilevi come mero antecedente logico e non come fondamento del diritto azionato.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La causa è stata trattata in adunanza camerale secondo il rito previsto per il filtro in Cassazione.

  • art. 360 c.p.c.

    I motivi di ricorso sono stati scrutinati anche sotto il profilo della corretta deduzione del vizio di giurisdizione, della violazione di legge e della nullità della sentenza; nel caso concreto alcune censure sono state ritenute non pertinenti o non specifiche rispetto alla ratio decidendi.

  • art. 7 l. 7 agosto 1990, n. 241

    Richiamato dal ricorrente, ma ritenuto non utile a scalfire la motivazione della sentenza impugnata, centrata sulla mancata prova del rispetto degli obblighi comunicativi previsti dal regolamento provinciale.

  • art. 21-bis l. 7 agosto 1990, n. 241

    Richiamato dal ricorrente, ma la censura è stata giudicata inconferente rispetto alla ratio decidendi.

  • art. 2727 c.c.

    Avrebbe potuto rilevare, in astratto, per censurare l'uso di presunzioni sul pagamento delle annualità pregresse, ma la doglianza non è stata sviluppata in modo specifico e quindi non è stata idonea a scalfire la decisione impugnata.

  • art. 2729 c.c.

    La Corte osserva che, se si volesse contestare il valore probatorio del comportamento di pagamento pregresso, la censura avrebbe dovuto investire la struttura della presunzione; ciò non è avvenuto.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato come possibile parametro per valutare il comportamento successivo delle parti, ma non adeguatamente invocato nel ricorso.

  • art. 30 d.lgs. 507/1993

    Richiamato dalla ricorrente per affermare che il canone presuppone la sola occupazione del bene, ma la censura è stata ritenuta inconferente rispetto alla ratio decidendi.

  • art. 63 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

    Richiamato dalla ricorrente in tema di COSAP, ma ritenuto non decisivo nel caso concreto perché la decisione si fondava sulla violazione delle regole procedimentali/regolamentari e non sulla mancanza del presupposto impositivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.

  • art. 1, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Richiamato in combinato con l'art. 13, comma 1-quater, per il contributo unificato aggiuntivo.

  • art. 35, comma 3, regolamento Provincia di Brindisi del 17.5.2011 n. 18/5

    La Provincia non ha dato prova di aver comunicato ai titolari delle vecchie concessioni l'approvazione del regolamento e la tariffa dovuta, salvo il diritto di rinuncia.

Massime di principio

  • Le controversie relative al COSAP appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario quando hanno contenuto meramente patrimoniale e non richiedono la verifica di atti autoritativi o l'esercizio di poteri discrezionali della pubblica amministrazione.
  • Quando il giudizio riguarda la corretta perimetrazione del canone e il quantum debeatur, il tema resta nel perimetro della giurisdizione ordinaria anche se la pretesa trae origine da atti regolamentari o amministrativi.
  • Il giudice ordinario può disapplicare in via incidentale un atto amministrativo illegittimo solo se esso assume rilievo come antecedente logico della pretesa e non come fondamento diretto del diritto fatto valere.
  • Un motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la censura è inidonea se colpisce un profilo diverso da quello effettivamente decisivo.
  • Se la decisione di merito è fondata sulla violazione di obblighi procedimentali o regolamentari, non è sufficiente invocare norme sostanziali sul presupposto del canone, se tali norme non sono state poste a base della sentenza impugnata.
  • Il comportamento consistente nel pagamento di annualità pregresse non integra di per sé acquiescenza alla pretesa, salvo che venga specificamente dimostrato un comportamento univoco incompatibile con la volontà di contestare l'atto.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
IstitutiOnere della provaGiudicato

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