Cassazione Penale, Sentenza n. 24550/2022 del 24/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Le ricorrenti avevano presentato ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia che, pur dichiarando non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato previsto dall'art. 392 c.p. relativo alla chiusura di uno stradello di loro proprietà che impediva l'accesso a Pierangelo Caniato (titolare di una presunta servitù di passaggio), aveva confermato le statuizioni civili disposte in primo grado. In appello il difensore aveva poi trasmesso motivi aggiunti chiedendo la revoca delle statuizioni civili alla luce di una successiva azione petitoria con esito favorevole (negatoria dell'esistenza della servitù). Le ricorrenti censuravano inoltre la violazione della disciplina proces-suale e sostanziale (riferendosi al combinato artt. 185 c.p. e 2043 c.c.), sostenendo che i provvedimenti possessori sarebbero stati assorbiti da una sentenza petitoria definitiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che i "motivi aggiunti" prodotti in sede di impugnazione introducevano questioni nuove non riconducibili ai capi di decisione già dedotti nei motivi originari, e che, per consolidato orientamento, tali nuovi motivi non possono essere valutati in cassazione a pena di inammissibilità. La Corte ha quindi respinto i ricorsi, condannando le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuna al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma penale relativa al fatto contestato (restrizione dell'accesso a strada privata). Nella sentenza di merito il reato è stato dichiarato prescritto.
art. 581, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.
Richiamato dalla Corte di Cassazione in riferimento al principio che i motivi di impugnazione devono riguardare i capi della decisione indicati nei motivi originari; i nuovi motivi non riconducibili ai capi originari sono inammissibili.
Richiamato dalle ricorrenti nella doglianza con riferimento a profili di diritto penale/procedurale; la Corte non ha valutato la fondatezza della deduzione perché ha deciso l'inammissibilità per motivi processuali (introduzione di nuovi motivi).
Norma sulla responsabilità civile extracontrattuale, evocata dalle ricorrenti nel contesto delle statuizioni civili; la Corte non ha esaminato il merito della questione civilistica a causa dell'inammissibilità del ricorso.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 e art. 16, comma 1, d.l. n. 228 del 30/12/2021
Norme richiamate per spiegare che il procedimento in Cassazione è stato trattato in forma cartolare (valutazione sulla base degli atti).
Massime di principio
- Non è possibile introdurre in Cassazione, a mezzo di "motivi aggiunti" presentati successivamente e non riconducibili ai motivi originari, questioni nuove: tali censure sono inammissibili.
- Le statuizioni civili risultano essere un capo autonomo della sentenza: per ottenerne la revoca in sede di impugnazione bisogna specificamente dedurre e motivare tale censura nei mezzi di impugnazione originari.
- Se si ottiene in seguito al giudizio penale una sentenza petitoria favorevole (es. negatoria della servitù), occorre tempestivamente far valere tale novità nei modi e nei tempi processuali previsti; non basta allegarla tardivamente senza averla collegata ai motivi di impugnazione iniziali.
- Le questioni di merito (esame se i provvedimenti possessori siano stati assorbiti dalla sentenza petitoria) non vengono esaminate dalla Cassazione quando la decisione è dichiarata inammissibile per vizi formali o processuali; è quindi essenziale curare la correttezza formale dell'impugnazione.
- In sede di impugnazione, quando si contesta una statuizione civile disposta dal giudice penale, è consigliabile formulare sin dall'inizio motivi specifici e distinti che deducano la revoca o la modifica di quelle statuizioni per evitare l'inammissibilità per nuovi motivi.
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