Cassazione Civile, Ordinanza n. 16108/2026 del 25/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso nei confronti di un socio di società in nome collettivo un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2008, fondato sul principio di trasparenza di cui all'art. 5 T.U.I.R. Il contribuente aveva impugnato l'atto, ma i giudici di merito avevano respinto il ricorso. In cassazione il contribuente ha poi comunicato di aver aderito alla c.d. rottamazione quater delle cartelle e, contestualmente, ha dichiarato di rinunciare al ricorso, chiedendo l'estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese. La Corte ha rilevato che non vi era prova del collegamento tra le cartelle oggetto della rottamazione e la pretesa tributaria risultante dagli avvisi di accertamento impugnati; pertanto ha escluso sia l'estinzione per rottamazione sia la cessazione della materia del contendere, ma ha preso atto della rinuncia al ricorso, intervenuta con procura speciale.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio. Ha escluso che la sola adesione alla rottamazione delle cartelle potesse integrare, nel caso concreto, i presupposti per l'estinzione o per la cessazione della materia del contendere, perché mancava prova dell'univoco collegamento tra le cartelle rottamate e gli avvisi di accertamento impugnati; tuttavia ha ritenuto efficace la sopravvenuta rinuncia al ricorso presentata dal difensore munito di procura speciale. Non ha provveduto sulle spese, per la mancata attività difensiva dell'Agenzia, e ha escluso il raddoppio del contributo unificato, essendo la causa estintiva sopravvenuta alla proposizione del ricorso.
Norme richiamate
richiamato come base del principio di trasparenza in forza del quale era stato emesso l'accertamento nei confronti del socio della società di persone
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
non si applica il raddoppio del contributo unificato quando la causa estintiva sopravviene alla proposizione del ricorso per cassazione a seguito di rinuncia
d.l. n. 119 del 2018 (rottamazione quater)
richiamato implicitamente in relazione all'adesione del contribuente alla definizione agevolata delle cartelle, ma ritenuto non provato il collegamento con la pretesa oggetto del giudizio
Cass. n. 24083/2018
richiamata per affermare che la cessazione della materia del contendere può essere pronunciata solo in caso di pagamento integrale di quanto dovuto
Cass. n. 34109/2022
richiamata per affermare che, in presenza di rinuncia espressa al ricorso, si prende atto del sopravvenuto difetto di interesse alla pronuncia di merito
Cass. n. 31732/2018
richiamata per escludere il raddoppio del contributo unificato quando la rinuncia sopravviene dopo la proposizione del ricorso
Massime di principio
- La definizione agevolata di cartelle non comporta automaticamente l'estinzione del giudizio se non è dimostrato in modo univoco che le cartelle riguardino proprio la pretesa tributaria oggetto dell'impugnazione.
- La cessazione della materia del contendere presuppone il soddisfacimento integrale della pretesa sostanziale dedotta in giudizio; non è sufficiente un generico riferimento alla rottamazione.
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se formulata dal difensore munito di procura speciale, determina il venir meno dell'interesse alla decisione di merito e conduce all'estinzione del giudizio.
- In caso di estinzione sopravvenuta del giudizio di cassazione per rinuncia, non opera il raddoppio del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
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