Sentenza del 09/08/2016 n. 16689 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La concessionaria ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria che aveva annullato l'iscrizione ipotecaria eseguita ai sensi dell'art. 77 del D.P.R. n. 602/1973 per il mancato pagamento di una cartella esattoriale di 2.603,26 euro. Con il primo motivo ha dedotto un asserito difetto di giurisdizione, sostenendo che il giudice tributario avesse esaminato norme proprie dell'esecuzione forzata. Con il secondo motivo ha denunciato violazione di legge, contestando che il giudice tributario avesse applicato alla validità dell'iscrizione ipotecaria le disposizioni relative all'espropriazione immobiliare, tra cui quelle concernenti la mancata notifica dell'avviso di mora e il limite minimo di 8.000 euro per l'espropriazione.
La decisione
La Corte ha precisato che il primo motivo non riguardava realmente la giurisdizione, ma i limiti del potere cognitivo del giudice tributario, risultando quindi inammissibile sotto tale profilo. Tuttavia, prima di esaminare nel merito i motivi, ha accolto la richiesta della concessionaria di dichiarare cessata la materia del contendere, poiché la stessa aveva spontaneamente cancellato integralmente l'iscrizione ipotecaria. La cancellazione ha fatto venir meno l'interesse delle parti a una pronuncia sulla validità dell'iscrizione. Il giudizio è stato quindi dichiarato estinto per sopravvenuta cessazione della materia del contendere e la sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio. Le spese sono rimaste a carico della ricorrente, che le aveva anticipate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 602/1973, art. 77
Disciplina l'iscrizione ipotecaria sui beni del debitore per debiti iscritti a ruolo. La controversia riguardava la legittimità dell'iscrizione effettuata dalla concessionaria.
D.P.R. n. 602/1973, art. 50
Richiamato dalla sentenza di merito in relazione agli adempimenti e ai termini precedenti all'avvio delle procedure esecutive.
D.P.R. n. 602/1973, art. 76, comma 3
Prevede il limite quantitativo per procedere all'espropriazione immobiliare; il giudice di merito aveva ritenuto illegittima l'espropriazione per un credito complessivo inferiore a 8.000 euro.
D.L. n. 203/2005, art. 3, comma 40, convertito dalla L. n. 248/2005
Ha modificato la disciplina dell'espropriazione immobiliare, introducendo il limite di 8.000 euro richiamato dal giudice regionale.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 46, comma 1
Consente di dichiarare l'estinzione del giudizio tributario quando sopravviene la cessazione della materia del contendere, ossia quando viene meno l'interesse concreto delle parti alla decisione.
Art. 360 c.p.c., nn. 1 e 3
Individua, rispettivamente, il motivo di ricorso per questioni di giurisdizione e quello per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
Art. 372 c.p.c.
Ha consentito il deposito della documentazione relativa alla cancellazione dell'iscrizione ipotecaria sopravvenuta nel corso del giudizio di cassazione.
Massime di principio
- Quando, durante il giudizio, l'atto contestato viene integralmente rimosso o cancellato, può venir meno l'interesse concreto delle parti a una decisione sul merito; in tal caso il giudice può dichiarare la cessazione della materia del contendere.
- La cancellazione spontanea dell'atto da parte dell'amministrazione o del concessionario non equivale necessariamente a un riconoscimento della sua illegittimità: può semplicemente rendere inutilmente attuale la controversia.
- La questione relativa ai limiti di indagine del giudice tributario non coincide automaticamente con una questione di giurisdizione; occorre distinguere tra appartenenza della controversia a una determinata giurisdizione e ampiezza dei poteri cognitivi esercitabili in quella giurisdizione.
- L'estinzione per cessazione della materia del contendere impedisce che una precedente pronuncia di merito ormai non più attuale passi in giudicato, perché non esiste più un interesse pratico a regolare il rapporto controverso.
- In materia di riscossione immobiliare, la validità dell'iscrizione ipotecaria e la legittimità dell'espropriazione sono istituti distinti: i requisiti previsti per l'espropriazione non devono essere automaticamente applicati all'iscrizione ipotecaria senza verificare la disciplina specifica vigente.
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