Cassazione Civile, Ordinanza n. 11860/2023 del 05/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatore)
La controversia
La controversia nasce dal fallimento di una società in nome collettivo operante nel settore farmaceutico e dei suoi soci illimitatamente responsabili, dichiarato su istanza di una società creditrice dopo la previa declaratoria di improcedibilità per rinuncia di una seconda domanda di concordato e di inammissibilità di una terza. I ricorrenti avevano reclamato contro la sentenza dichiarativa di fallimento, sostenendo che il tribunale e poi la corte d'appello avessero erroneamente valutato la fattibilità e l'ammissibilità della proposta concordataria. In particolare contestavano: la valutazione del valore, ritenuto azzerato, della partecipazione nella newco conferitaria dell'azienda; la ritenuta improcedibilità della seconda domanda di concordato; il giudizio sulla formazione delle classi; la ritenuta inverosimiglianza dell'apporto finanziario e della transazione fiscale; la mancata attestazione della convenienza rispetto al fallimento; e l'affermazione della responsabilità solidale della società conferitaria per i debiti della conferente ex art. 2560 c.c. I motivi di ricorso erano dunque diretti a censurare varie rationes della decisione di merito, soprattutto sotto i profili di violazione di legge, nullità processuali e omesso esame di fatti decisivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché rivolto contro un rilievo solo incidentale e comunque privo di allegazione del concreto pregiudizio al diritto di difesa; inammissibile il secondo per difetto di interesse, poiché la decisione di merito era comunque fondata sull'esame del nuovo piano e della nuova proposta; infondati i motivi dal settimo al nono, esclusi il giudicato interno sul valore della partecipazione, l'inesistenza della responsabilità solidale della conferitaria e l'efficacia del precedente decreto autorizzativo, perché l'art. 2560, comma 2, c.c. opera per legge e il conferimento era stato eseguito dopo il mancato avveramento della condizione dell'omologazione del primo concordato; conseguentemente ha dichiarato inammissibili per difetto di interesse i motivi dal terzo al sesto, in quanto anche un loro eventuale accoglimento non avrebbe mutato l'esito; ha infine ritenuto inammissibile l'ultimo motivo perché generico e non idoneo a indicare un vero fatto decisivo omesso. Ha quindi condannato i ricorrenti alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 18 l.f.
richiamato nel motivo come norma processuale in tema di reclamo avverso la sentenza fallimentare, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per carenza di specifico pregiudizio.
invocato per asserita lesione del contraddittorio; la Corte ha escluso la rilevanza della doglianza perché riferita a un rilievo incidentale e privo di concreta lesione difensiva.
richiamati a sostegno di nullità processuali; la Corte non ha ravvisato nullità utili alla cassazione.
artt. 160, 161, 162, 163, 169, 175, 179, 181 l.f.
richiamati per sostenere l'erroneità della declaratoria di improcedibilità della seconda domanda di concordato; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura per difetto di interesse.
artt. 160, 161, 162, 163-bis l.f.
richiamati in relazione alla formazione delle classi e alla fattibilità della proposta concordataria; le relative censure sono state rese inammissibili per difetto di interesse dopo il rigetto delle doglianze sulla ratio principale.
art. 182-ter l.f.
richiamato sulla transazione fiscale; la Corte ha considerato inammissibile la doglianza perché non decisiva rispetto alla ratio principale.
art. 186-bis l.f.
invocato per contestare l'affermazione circa la mancata convenienza attestata del concordato; la Corte ha dichiarato la censura inammissibile per difetto di interesse.
richiamato per denunciare una presunta nuova valutazione in appello; la Corte ha escluso la decisività della doglianza per mancanza di giudicato interno sul valore della partecipazione.
invocato per omessa pronuncia o ultrapetizione; la Corte ha escluso i vizi dedotti perché le questioni erano state effettivamente esaminate o erano irrilevanti.
la Corte ha affermato che la responsabilità della società conferitaria per i debiti inerenti all'azienda conferita discende direttamente dalla legge.
art. 105, comma 8, l.f.
richiamato dai ricorrenti per sostenere un effetto purgativo della cessione; la Corte ha rilevato che la tesi non poteva superare l'operatività dell'art. 2560, comma 2, c.c. nel caso concreto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per la regolazione del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La censura di cassazione è inammissibile quando investe un argomento solo incidentale della decisione impugnata e non indica quale concreto pregiudizio processuale o difensivo ne sia derivato.
- Quando la decisione di merito si fonda su una pluralità di rationes autonome, la mancata critica efficace della ratio principale rende inammissibili per difetto di interesse le censure rivolte alle rationes ulteriori.
- Nel concordato preventivo, la presentazione di una nuova proposta e di un nuovo piano equivale, sul piano sostanziale, a una nuova domanda, con implicita rinuncia alla precedente proposta non più sorretta da piano e proposta originari.
- Il giudicato interno non si forma su mere affermazioni incidentali o su rilievi non decisivi del giudice di primo grado; serve un accertamento effettivo e necessario sul punto controverso.
- La responsabilità della società conferitaria per i debiti inerenti all'azienda conferita discende dall'art. 2560, comma 2, c.c. e non richiede un ulteriore accertamento di fatto quando ricorrano i relativi presupposti legali.
- Un'autorizzazione giudiziale al conferimento subordinata all'omologazione di un concordato non conserva efficacia se la condizione non si verifica e l'atto viene compiuto successivamente al mancato avveramento della condizione.
- Le censure sull'ammissibilità o sulla fattibilità di una proposta concordataria devono misurarsi con la concreta base patrimoniale e finanziaria del piano; se l'asset principale risulta azzerato, viene meno il supporto economico dell'intero progetto.
- Non è sufficiente, per dimostrare la fattibilità del concordato, allegare in via astratta un possibile esito favorevole di operazioni future o di una transazione fiscale, se tale prospettiva non è sorretta da elementi probatori concreti.
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