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Parere

Parere n. 205/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto dai signori Vincenza Germanà e Francesco Germanà, rappresentati e difesi dall’avv. Valentina Bontempo, contro il Comune di Brolo, per l’annullamento dell’ordinanza n. 3/2025.

Giustizia amministrativa202600099

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, Adunanza delle Sezioni riuniteRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione dell’ordinanza comunale n. 3 del 20 febbraio 2025, recante ingiunzione di demolizione e ripristino di opere edilizie abusive.

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza con cui il Comune di Brolo ha ingiunto loro, quali proprietari catastali, la demolizione di opere edilizie abusive e il ripristino dei luoghi entro novanta giorni. Hanno dedotto di essere estranei alla realizzazione degli abusi, poiché nel 2004 avevano stipulato contratti preliminari di vendita e consegnato gli immobili alla promissaria acquirente, che ne avrebbe avuto il possesso materiale; hanno inoltre sostenuto che gli abusi sarebbero stati realizzati successivamente, senza il loro consenso o coinvolgimento. I motivi riguardavano il difetto di legittimazione passiva e di imputabilità dell’abuso, la violazione dell’art. 10 della legge n. 241/1990, il difetto di motivazione e di istruttoria, nonché l’istanza cautelare fondata su fumus boni iuris e periculum in mora. Nel corso del procedimento la promissaria acquirente ha comunicato l’acquisizione della proprietà dell’immobile mediante procedimento di mediazione e ha dichiarato di impegnarsi al ripristino dei luoghi, ma tali circostanze erano successive all’ordinanza impugnata.

Il parere

Il parere è nel senso del rigetto del ricorso. Il Collegio ha applicato il principio della ragione più liquida, esaminando anzitutto la questione relativa all’individuazione dei destinatari dell’ordine demolitorio. Ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, l’ingiunzione è rivolta al proprietario e al responsabile dell’abuso. Secondo l’orientamento richiamato, la sanzione demolitoria ha natura reale e ripristinatoria: non richiede l’accertamento della responsabilità personale del proprietario, essendo sufficiente che questi abbia, al momento dell’adozione dell’ordinanza, il rapporto dominicale con il bene e sia quindi il soggetto obbligato propter rem al ripristino. I contratti preliminari stipulati nel 2004 avevano effetti meramente obbligatori e non avevano trasferito la proprietà; il trasferimento definitivo non risultava perfezionato alla data dell’ordinanza. Gli atti successivi — verbale di mediazione, provvedimento giudiziario, riconsegna del bene e SCIA presentata nel 2026 — non potevano retroagire e incidere sulla titolarità rilevante al momento dell’adozione dell’ordine. È stata quindi esclusa la carenza di legittimazione passiva, restando salva la possibilità per il proprietario incolpevole di agire in sede civile nei confronti del soggetto responsabile. Sono stati ritenuti infondati anche i motivi relativi alla motivazione e all’istruttoria: l’ordine di demolizione è atto vincolato e dovuto, non richiede una specifica comparazione tra interesse pubblico e interessi privati né la dimostrazione di un interesse pubblico concreto e attuale ulteriore rispetto al ripristino della legalità. La motivazione è sufficiente quando descrive le opere, ne accerta l’abusività e indica la norma applicata. La domanda cautelare è stata assorbita dalla definizione nel merito.

Osservazioni

Difetto di legittimazione passiva e mancata imputabilità dell’abuso

La censura è infondata. L’ordine di demolizione ha natura reale e ripristinatoria e può essere rivolto al proprietario dell’immobile anche se non ha realizzato materialmente l’abuso e non è personalmente responsabile della sua esecuzione. Il proprietario è obbligato propter rem al ripristino in ragione del rapporto dominicale con il bene.

Contratti preliminari e trasferimento della proprietà

I contratti preliminari di compravendita producono effetti obbligatori e non trasferiscono la proprietà. Poiché alla data dell’ordinanza il contratto definitivo non risultava perfezionato, i ricorrenti erano ancora proprietari e legittimi destinatari dell’ordine demolitorio.

Violazione dell’art. 10 della legge n. 241/1990 e difetto di motivazione

Le doglianze sono inidonee a determinare l’annullamento dell’ordinanza. L’ordine di demolizione di opere abusive è un atto vincolato e non richiede una motivazione sulle ragioni di pubblico interesse, sulla comparazione con gli interessi privati o sull’attualità dell’interesse alla demolizione, oltre a quella inerente all’accertamento dell’abuso.

Difetto di istruttoria

La censura è infondata. La motivazione dell’ordine demolitorio è adeguata quando contiene la descrizione delle opere abusive, la constatazione della loro realizzazione in assenza o difformità dal titolo edilizio e l’indicazione della disciplina applicata.

Rilevanza degli atti successivi

Il verbale di mediazione, gli atti relativi all’acquisizione successiva della proprietà, il provvedimento giudiziario, la riconsegna dell’immobile e la SCIA del 2026 sono posteriori all’ordinanza e non possono incidere sulla legittimità del provvedimento valutata con riferimento alla situazione esistente al momento della sua adozione.

Domanda cautelare

La domanda di sospensione è assorbita dalla definizione del ricorso nel merito, essendo stato ritenuto infondato il gravame.

Norme richiamate

  • art. 9 d.P.R. n. 1199/1971

    termine di centoventi giorni

    Il ricorso straordinario è ricevibile perché proposto entro il termine di centoventi giorni dall’adozione dell’ordinanza impugnata.

  • art. 31 d.P.R. n. 380/2001

    il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale […] ingiunge al proprietario e al responsabile dell’abuso la rimozione o la demolizione

    La disposizione consente di rivolgere l’ordine demolitorio al proprietario, indipendentemente dall’accertamento della sua responsabilità personale nella realizzazione dell’abuso, in ragione della natura reale e ripristinatoria della sanzione.

  • art. 3 legge n. 241/1990

    L’obbligo di motivazione dell’ordinanza demolitoria è soddisfatto dalla descrizione delle opere abusive, dall’accertamento della loro abusività e dall’indicazione della norma applicata; non occorre una motivazione ulteriore sull’interesse pubblico o sulla comparazione con gli interessi privati.

  • art. 10 legge n. 241/1990

    La dedotta mancata considerazione degli elementi partecipativi non conduce all’annullamento dell’ordine demolitorio, trattandosi di provvedimento vincolato e dovuto.

  • art. 111 Costituzione

    È richiamato quale fondamento costituzionale delle esigenze di economia processuale e celerità sottese all’applicazione del principio della ragione più liquida.

  • art. 10-bis legge n. 241/1990

    Non è oggetto di specifica applicazione nel dispositivo; il parere richiama l’art. 10 della legge n. 241/1990 in relazione alle garanzie partecipative dedotte dai ricorrenti.

Massime di principio

  • L’ordine di demolizione previsto dall’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 ha natura reale e ripristinatoria e può essere legittimamente rivolto al proprietario dell’immobile anche quando non sia stato accertato che egli abbia realizzato personalmente l’abuso o vi abbia partecipato.
  • Ai fini dell’individuazione del destinatario dell’ordine demolitorio rileva la titolarità del diritto dominicale al momento dell’adozione del provvedimento; gli atti di trasferimento della proprietà successivi non incidono retroattivamente sulla legittimità dell’ordinanza.
  • Il contratto preliminare di compravendita produce effetti obbligatori e, fino alla stipula del contratto definitivo o al perfezionamento di altro valido titolo traslativo, non determina il trasferimento della proprietà dell’immobile.
  • L’estraneità del proprietario alla realizzazione dell’abuso può rilevare nei rapporti civilistici con il soggetto responsabile, ma non esclude, di per sé, la legittimità dell’ordine amministrativo di demolizione rivolto al proprietario.
  • L’ordinanza di demolizione di opere abusive è un atto vincolato e dovuto: la sua motivazione è sufficiente se descrive le opere, accerta l’abusività e indica la disciplina applicata, senza necessità di una specifica comparazione tra interesse pubblico e interessi privati o di una motivazione sull’attualità dell’interesse alla demolizione.

Ordine di demolizione di opere abusive e ricorso straordinario

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, riunito in Adunanza delle Sezioni riunite, ha esaminato il ricorso straordinario proposto da due proprietari catastali contro il Comune di Brolo per l’annullamento dell’ordinanza n. 3 del 20 febbraio 2025, con cui era stata ingiunta la demolizione di opere edilizie abusive e il ripristino dello stato dei luoghi.

Premesse e contenuto del ricorso

L’ordinanza era stata adottata a seguito di un sopralluogo del 9 dicembre 2024 e contestava interventi realizzati in difformità dai titoli edilizi rilasciati nel 2001 e nel 2006. I ricorrenti sostenevano di essere estranei agli abusi, poiché nel 2004 avevano stipulato contratti preliminari di compravendita in favore della promissaria acquirente, consegnandole le chiavi e il possesso degli immobili.

Secondo la loro prospettazione, gli abusi sarebbero stati realizzati nel 2017 dalla promissaria acquirente o da terzi, senza il loro consenso o coinvolgimento. Su tale base deducevano:

  • difetto di legittimazione passiva e mancata imputabilità dell’abuso;
  • violazione delle garanzie partecipative e dell’art. 10 della legge n. 241/1990;
  • difetto di motivazione;
  • carenza di istruttoria;
  • sussistenza dei presupposti per la sospensione cautelare dell’ordinanza.

Sviluppi successivi

La promissaria acquirente, cui il ricorso era stato notificato, ha riferito di avere acquisito la proprietà dell’immobile mediante un procedimento di mediazione e di essersi impegnata a ripristinare lo stato dei luoghi. Il Collegio ha tuttavia rilevato che tali vicende erano successive all’ordinanza impugnata. Anche il provvedimento giudiziario, il verbale di riconsegna e la SCIA presentata nel 2026 erano posteriori all’adozione dell’ordine demolitorio.

Il ricorso è stato dichiarato ricevibile perché proposto nel termine di centoventi giorni previsto dall’art. 9 del d.P.R. n. 1199/1971.

Individuazione del destinatario dell’ordine demolitorio

Il Collegio ha applicato il principio della ragione più liquida, ritenendo decisiva la questione relativa alla titolarità dell’immobile al momento dell’adozione dell’ordinanza.

L’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 stabilisce che l’ingiunzione di rimozione o demolizione è rivolta al proprietario e al responsabile dell’abuso. Secondo il consolidato orientamento richiamato, la sanzione demolitoria ha natura reale e ripristinatoria: essa mira a rimuovere una situazione obiettivamente abusiva e può quindi essere imposta al proprietario anche se non ha materialmente realizzato l’intervento e non è personalmente responsabile dell’abuso.

Il destinatario dell’ordine è individuato in colui che, in ragione del rapporto con il bene, è obbligato propter rem e si trova nella posizione giuridica rilevante ai fini del ripristino.

Effetti del contratto preliminare

I contratti preliminari stipulati nel 2004 non avevano trasferito la proprietà agli acquirenti, producendo soltanto effetti obbligatori. Alla data dell’ordinanza il contratto definitivo non risultava perfezionato e i ricorrenti erano ancora titolari del diritto dominicale.

La successiva acquisizione della proprietà da parte della promissaria acquirente non poteva retroagire e modificare la situazione proprietaria rilevante al momento dell’adozione del provvedimento. Di conseguenza, i ricorrenti erano legittimamente individuabili come destinatari dell’obbligo demolitorio, anche se l’abuso era stato realizzato da altri.

Il Collegio ha precisato che l’eventuale incolpevolezza del proprietario può rilevare nei rapporti civilistici con il soggetto che ha realizzato l’abuso, mediante azioni contrattuali o risarcitorie, ma non esclude la legittimità dell’ordine amministrativo.

Motivazione e istruttoria dell’ordinanza

Sono state respinte anche le censure relative alla motivazione e all’istruttoria. L’ordine di demolizione di opere abusive è un atto vincolato e dovuto, fondato sull’accertamento dell’abusività dell’intervento.

Non è quindi necessaria:

  • una motivazione specifica sulle ragioni di pubblico interesse ulteriori rispetto al ripristino della legalità;
  • una comparazione tra l’interesse pubblico alla demolizione e gli interessi privati coinvolti;
  • la dimostrazione di un interesse pubblico concreto e attuale distinto dall’accertamento dell’abuso.

L’onere motivazionale è assolto quando l’ordinanza descrive compiutamente le opere, ne accerta la realizzazione in assenza o in difformità dal titolo edilizio e indica la norma applicata. Il Collegio ha richiamato, in proposito, il precedente del CGARS, sezioni riunite, n. 174/2022.

Distinzione dalla sanzione acquisitiva

Il parere ha distinto l’ordine demolitorio dalla successiva sanzione acquisitiva. Mentre la demolizione ha natura reale e può colpire anche il proprietario non responsabile, l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale richiede la verifica dell’elemento soggettivo, almeno colposo, e un autonomo e compiuto iter di accertamento. Sul punto è stato richiamato il parere del CGARS, sezioni riunite, n. 70/2023.

Conclusioni

Il Consiglio ha espresso parere nel senso del rigetto del ricorso. La domanda cautelare è stata assorbita dalla definizione del gravame nel merito. Gli atti successivi relativi al trasferimento della proprietà, alla riconsegna dell’immobile e alla regolarizzazione edilizia non hanno inciso sulla legittimità dell’ordinanza, valutata con riferimento alla situazione esistente al momento della sua adozione.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniMotivazione del provvedimentoRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiLegittimo affidamentoDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

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