Cassazione Civile, Ordinanza n. 02581/2026 del 05/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
La contribuente ha impugnato un'intimazione di pagamento, varie cartelle di pagamento, i ruoli esattoriali e i relativi avvisi di accertamento, deducendo in sostanza la mancata notifica degli atti presupposti e, in cassazione, due censure processuali: con il primo motivo ha lamentato la nullità del giudizio per irregolare costituzione del contraddittorio e per mancanza di valida procura ad litem del difensore dell'agente della riscossione nel primo grado, sostenendo che la procura non fosse stata prodotta e che mancasse anche la delibera autorizzativa del consiglio di amministrazione; con il secondo motivo ha denunciato vizio di motivazione della sentenza di appello, per non aver adeguatamente risposto alle eccezioni sulla carenza di ius postulandi e sulla mancanza della delibera autorizzativa. La controversia nasce dunque da una pretesa tributaria complessiva di euro 14.113,59 e si concentra in cassazione esclusivamente sulla validità della costituzione in giudizio dell'agente della riscossione e della relativa procura.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la documentazione depositata dalla stessa ricorrente dimostrava l'esistenza di una procura generale alle liti tributarie, conferita dal presidente del consiglio di amministrazione di Riscossione Sicilia S.p.A. e accompagnata dalla delibera autorizzativa, valida anche a favore del difensore costituito in primo grado; la Corte ha richiamato il principio di acquisizione degli atti processuali. Ha ritenuto infondato il secondo motivo perché la motivazione della sentenza d'appello era congrua e sufficiente nel dare conto della valida procura e dell'irrilevanza della contestazione tardiva sulla delibera, peraltro esistente. Non è stata liquidata alcuna spesa per la mancata attività difensiva dell'agente della riscossione, ma la ricorrente è stata condannata a versare euro 1.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c., oltre al contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
Richiamato come base della rappresentanza tecnica davanti alle commissioni tributarie; la procura conferita ai dipendenti della società è stata ritenuta idonea a legittimare lo ius postulandi nel giudizio tributario.
Censurato dalla ricorrente nel primo motivo, ma non è oggetto di un'espressa interpretazione autonoma nella decisione; la Corte ha comunque escluso vizi del contraddittorio e della costituzione in giudizio.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza accoglimento della censura.
Richiamato dalla ricorrente in tema di procura alle liti; la Corte ha ritenuto valida la procura generale depositata.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate, senza rilievo decisivo nella motivazione.
Richiamato dalla ricorrente; la Corte non ha ravvisato omissioni di pronuncia nella sentenza impugnata.
Richiamato dalla ricorrente; la Corte ha valorizzato il principio di acquisizione degli atti processuali.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro del vizio dedotto per nullità della sentenza e del procedimento, non ravvisato dalla Corte.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato nel secondo motivo per dedotto difetto di motivazione; la Corte ha escluso il vizio, ritenendo la motivazione congrua e sufficiente.
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato nel secondo motivo come parametro del dovere di motivazione; la Corte ha ritenuto rispettato tale obbligo.
Richiamato per la proposta di decisione accelerata nel procedimento di legittimità.
Richiamato per la memoria depositata dalla ricorrente a seguito della proposta accelerata.
Applicato per la condanna della ricorrente al pagamento di euro 1.000 in favore della cassa delle ammende per la soccombenza in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato come parametro per l'ulteriore importo del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel processo tributario la procura alle liti conferita in forma generale per una serie indeterminata di giudizi può essere idonea a legittimare il difensore, se risulta rilasciata dal soggetto munito dei poteri rappresentativi e corredata dell'eventuale autorizzazione societaria richiesta dallo statuto.
- La documentazione processuale prodotta anche dalla controparte è valutabile a favore della parte cui si riferisce in base al principio di acquisizione degli atti processuali.
- La mancata contestazione in primo grado di un vizio relativo alla delibera autorizzativa può rendere non scrutinabile in appello la doglianza, quando la questione si fondi su un presupposto documentale comunque esistente.
- Il vizio di motivazione non sussiste quando la sentenza d'appello dia conto, in modo logico e sufficiente, della validità della procura e dell'irrilevanza delle contestazioni sulla delibera autorizzativa.
- Le censure sulla nullità del procedimento e sulla carenza di ius postulandi non possono essere accolte se dagli atti emerga una valida procura alle liti conferita al difensore dell'ente resistente.
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