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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39155/2024 del 25/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato l'istanza di revoca della sentenza di applicazione della pena (patteggiamento 10/11/2021, irr. 28/11/2021) in relazione al reato previsto dall'art.7 d.l. n.4/2019. Il ricorrente deduceva violazione di legge sostenendo che l'art.1 comma 318 della Legge di Bilancio 2023 ha abrogato la normativa sul reddito di cittadinanza (incl. la sanzione penale) con efficacia differita al 1/1/2024 e che, per effetto dell'abrogazione (abolitio criminis) ai sensi dell'art.2 comma 2 cod.pen., doveva essere disposta la revoca della sentenza ex art.673 cod.proc.pen.; invocava inoltre violazione dell'art.606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che non si è verificata una abolitio criminis: dopo la previsione abrogativa della Legge di Bilancio (efficacia 1/1/2024) il legislatore, con il d.l. 48/2023 conv. L.85/2023, ha introdotto una fattispecie penale sostanzialmente sovrapponibile (art.8) e ha inoltre previsto, con l'art.13 comma 3 del d.l.48/2023, la salvaguardia dell'applicazione dell'art.7 per i fatti commessi fino al 31/12/2023. Sul piano metodologico la Corte ha applicato il criterio del confronto strutturale tra fattispecie successive (Sez. Unite Rizzoli) e ha concluso per la sussistenza di una successione di leggi penali e non per l'abolizione della figura di reato; di conseguenza la revoca della sentenza non è dovuta. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art.7 d.l. 4/2019 (conv. L. 26/2019)

    Prevedeva la sanzione penale per l'indebita percezione del reddito di cittadinanza; è stato abrogato dalla Legge di Bilancio 2023 ma la fattispecie è stata poi riproposta in termini sovrapponibili dalla normativa successiva.

  • art.1 comma 318 L. n.197/2022 (Legge di Bilancio 2023)

    Ha disposto l'abrogazione degli artt. 1-13 del d.l. n.4/2019 (quindi anche dell'art.7) con efficacia dal 1/1/2024; l'abrogazione era differita nel tempo.

  • d.l. 4/5/2023 n.48, conv. L.85/2023 art.8

    Ha introdotto una fattispecie penale (false/omesse comunicazioni relative ai nuovi benefici, assegno di inclusione) sostanzialmente sovrapponibile all'abrogato art.7, conservando il disvalore penale delle condotte.

  • d.l. 4/5/2023 n.48, conv. L.85/2023 art.13 comma 3

    al beneficio di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 7 del medesimo decreto-legge, vigenti alla data in cui il beneficio e' stato concesso, per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023

    Disposizione transitoria che mantiene applicabile l'art.7 per i fatti commessi entro il 31/12/2023; contribuisce a escludere l'abolitio criminis per il periodo contestato.

  • art.673 cod.proc.pen.

    Regola la revoca della sentenza di condanna quando sopravvenga l'abolitio criminis; la Corte ha ritenuto che le condizioni per attivare questa norma non sussistono nel caso concreto.

  • art.2 comma 2 cod.pen.

    Prevede che l'abrogazione della legge penale fa venir meno la responsabilita' penale e gli effetti della condanna; la Corte ha chiarito che questo principio opera solo se si è verificata effettiva abolitio criminis e non una successione normativa che ripropone la stessa fattispecie.

  • art.606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen.

    Tra i motivi di ricorso per cassazione: il ricorrente lo ha invocato per dedurre violazioni di legge, ma la Corte ha ritenuto infondati i profili dedotti.

  • Sezioni Unite n.24468/2009 (Rizzoli)

    Principio metodologico secondo cui per verificare la abolitio criminis è sufficiente il confronto strutturale tra le fattispecie astratte successive; adottato dalla Corte per stabilire che non è intervenuta una modifica demolitoria degli elementi costitutivi della fattispecie.

Massime di principio

  • Se la norma abrogata è stata sostituita o la stessa fattispecie è stata riproposta con elementi strutturali sostanzialmente identici, si configura una successione di leggi penali e non una abolitio criminis: non consegue la revoca della sentenza.
  • Per accertare l'eventuale abolitio criminis occorre il confronto strutturale tra le fattispecie astratte (elementi costitutivi), non una valutazione solo sui beni tutelati o sulla offensivita'; seguire il metodo indicato dalle Sezioni Unite Rizzoli.
  • Le disposizioni transitorie possono preservare l'applicazione della norma abrogata per fatti commessi entro termini prefissati: valutare sempre il periodo temporale dei fatti rispetto alla decorrenza dell'abrogazione e alle clausole transitorie.
  • La revoca della sentenza ai sensi dell'art.673 cod.proc.pen. è ammessa solo quando sia effettivamente intervenuta l'abolitio criminis; l'onere di dimostrare l'abolitio grava su chi domanda la revoca.
  • In caso di successione normativa con reato sostanzialmente identico, la tutela penale del fenomeno persiste e la condanna rimane efficiente salvo che la nuova norma sia piu' favorevole in senso soggettivo o temporale secondo le regole di conflitto nel tempo delle leggi penali.

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