Cassazione Civile, Ordinanza n. 24746/2021 del 14/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso con cui l’Amministrazione finanziaria, per l’anno d’imposta 2005, aveva recuperato un credito d’imposta relativo ad agevolazioni per incrementi occupazionali ex art. 7 L. n. 388/2000, ritenuto indebitamente utilizzato in compensazione, con irrogazione di sanzioni. La Commissione tributaria regionale aveva accolto solo parzialmente l’appello della società, limitatamente alla disapplicazione delle sanzioni, ritenendo sussistente una obiettiva incertezza normativa per il succedersi di modifiche, abrogazioni, integrazioni e circolari. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione e falsa applicazione degli artt. 8 d.lgs. n. 546/1992, 6, comma 2, d.lgs. n. 472/1997 e 2697 c.c., sostenendo che la CTR non aveva accertato i fatti indice dell’incertezza normativa e che l’onere di allegarli gravava sul contribuente; (2) nullità della sentenza per motivazione apparente ai sensi dell’art. 132 n. 4 c.p.c. La società ha resistito con controricorso e memoria, eccependo anche l’inammissibilità del primo motivo.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che la motivazione della CTR era sufficiente a rendere percepibile il ragionamento decisorio, ma ha accolto il primo motivo. Ha affermato che, in tema di sanzioni tributarie, l’obiettiva incertezza normativa deve essere desunta da specifici fatti-indice e va distinta dalla soggettiva ignoranza incolpevole; inoltre, il contribuente ha l’onere di allegare gli elementi che giustificano l’esenzione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla CTR della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Norma agevolativa richiamata come fonte del credito d’imposta per incrementi occupazionali, la cui disciplina è stata ritenuta dalla CTR affetta da obiettiva incertezza normativa ai fini dell’esonero dalle sanzioni.
Richiamato dall’Agenzia come base normativa dell’esonero/disapplicazione delle sanzioni in presenza di obiettive condizioni di incertezza sulla portata della norma tributaria.
art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472/1997
Richiamato quale norma che esclude le sanzioni quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni tributarie.
Richiamato per affermare che grava sul contribuente l’onere di allegare e provare gli elementi costitutivi dell’obiettiva incertezza normativa che escludono le sanzioni.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Invocato come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Invocato come parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza per motivazione apparente.
Richiamato dalla ricorrente per censurare la motivazione della sentenza impugnata; la Corte ha escluso la nullità, ritenendo la motivazione sufficiente.
Norma processuale richiamata per la trattazione camerale non partecipata.
Massime di principio
- In materia di sanzioni tributarie, l’esonero per obiettiva incertezza normativa presuppone una incertezza oggettiva, inevitabile e rilevabile attraverso specifici fatti-indice; non è sufficiente una mera difficoltà soggettiva di interpretazione o l’ignoranza incolpevole del contribuente.
- Il contribuente che invochi la disapplicazione delle sanzioni per incertezza normativa deve allegare gli elementi concreti che sorreggono la deduzione, non potendo limitarsi a un’affermazione generica dell’instabilità normativa.
- Il giudice di merito, per riconoscere l’esimente, deve spiegare in che modo gli elementi dedotti abbiano effettivamente reso incerto il contenuto, l’oggetto o i destinatari della norma tributaria.
- La motivazione è apparente solo quando non consente di ricostruire il ragionamento decisorio; è invece sufficiente quando consenta di comprendere la ratio della decisione, anche se succinta.
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