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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29644/2023 del 25/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (soci di società)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di cessazione di immissioni sonore provenienti da un locale sottostante, adibito a discoteca, e da una domanda risarcitoria per danno non patrimoniale proposta dal proprietario dell'appartamento sovrastante. Il tribunale aveva accolto solo in parte la domanda, liquidando un danno mensile per un determinato periodo. In appello, la decisione era stata riformata in parte, con riduzione del periodo risarcibile sulla base del rilievo che l'attore aveva venduto l'immobile oggetto delle immissioni e si era trasferito altrove già nel settembre 2001. L'erede del danneggiato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, violazione degli artt. 2697 c.c. e 112, 113, 114, 115, 116 e 345 c.p.c., sostenendo che la corte d'appello avrebbe pronunciato ultra petita valorizzando un fatto mai eccepito dalle controparti né dedotto in appello, e che la memoria ex art. 184 c.p.c. non poteva avere efficacia confessoria; ha inoltre contestato la valutazione della prova testimoniale, assumendo che i testi indicavano un trasferimento solo nel marzo 2002. Con il secondo motivo ha denunciato omesso esame di fatto decisivo e controverso ex art. 360, n. 5, c.p.c., oltre a violazione delle norme sull’onere della prova e sulla valutazione delle prove, lamentando la contraddittorietà della motivazione e l’omessa considerazione delle testimonianze che avrebbero dimostrato un trasferimento successivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la circostanza della permanenza dell’attore nell’immobile danneggiato costituiva fatto costitutivo della domanda, rilevabile d’ufficio dal giudice nei limiti del giudicato interno, sicché non vi era ultra petizione. Ha dichiarato inammissibile la doglianza relativa alla valutazione delle testimonianze, ricordando che l’apprezzamento del materiale probatorio è riservato al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se non nei limiti ristretti del vizio motivazionale. Ha inoltre escluso che la memoria ex art. 184 c.p.c. fosse stata valorizzata come confessione, rilevando che la corte territoriale aveva solo compiuto un prudente apprezzamento delle risultanze processuali. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, in parte, riproponeva censure sulla valutazione delle prove e, per il resto, denunciava un omesso esame di elementi istruttori e non di un fatto storico decisivo, che risultava comunque esaminato dal giudice di merito. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di onere della prova, ma la Corte ha escluso che le censure della ricorrente cogliessero una violazione della regola probatoria, poiché la questione era stata risolta attraverso la valutazione delle risultanze processuali da parte del giudice di merito

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per lamentare ultrapetizione; la Corte ha escluso la violazione perché il fatto della permanenza nell'immobile rientrava nel fatto costitutivo della domanda ed era rilevabile d'ufficio nei limiti del giudicato interno

  • art. 113 c.p.c.

    invocato congiuntamente alle altre norme processuali, senza autonoma specifica rilevanza nella decisione

  • art. 114 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente, senza autonoma specifica rilevanza nella decisione

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per contestare l'uso delle prove; la Corte ha ribadito che la valutazione del materiale probatorio spetta al giudice di merito

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato per contestare la valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura perché diretta a sollecitare un nuovo apprezzamento del merito

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato per sostenere l'inammissibilità di nuove deduzioni in appello; la Corte non ha ravvisato la violazione lamentata

  • art. 184 c.p.c.

    citato in relazione alla memoria istruttoria, ma la Corte ha escluso che la memoria fosse stata trattata come confessione

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    norma di ricorso utilizzata per dedurre nullità processuali, senza accoglimento della censura

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato per omesso esame di fatto decisivo; la Corte ha precisato che non basta denunciare l'omessa considerazione di elementi istruttori se il fatto storico è stato comunque esaminato

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per dare atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in conseguenza del rigetto del ricorso

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    norma che ha introdotto il comma 1 quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002

Massime di principio

  • Non vi è ultrapetizione quando il giudice di merito valorizza, ai fini della decisione, un fatto che integra il fatto costitutivo della domanda ed è quindi rilevabile d'ufficio nei limiti del giudicato interno, anche se la controparte non lo abbia formalmente eccepito.
  • In cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio: l'apprezzamento delle testimonianze e delle risultanze documentali appartiene al giudice di merito ed è censurabile solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale previsto dall'art. 360, n. 5, c.p.c..
  • L'omesso esame di singoli elementi istruttori non integra di per sé l'omesso esame di un fatto decisivo, quando il fatto storico controverso sia stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito.
  • La deduzione dell'uso improprio di una memoria istruttoria o della mancata attribuzione di efficacia confessoria è priva di decisività se la decisione di merito non fonda su tale atto il proprio convincimento, ma su un complessivo prudente apprezzamento delle prove.
  • Quando il ricorso è respinto, la parte ricorrente sopporta le spese del giudizio di legittimità e, se ne ricorrono i presupposti, anche l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDanno non patrimoniale
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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