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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21234/2025 del 24/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Due comproprietari impugnavano, con ricorso per cassazione affidato a tre motivi, la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado che aveva accolto l'appello dell'Ufficio contro la decisione di primo grado favorevole ai contribuenti. La lite nasceva da avvisi di liquidazione con cui l'Agenzia delle Entrate aveva richiesto imposta di registro, ipotecaria e catastale in relazione a una sentenza del tribunale che aveva disposto lo scioglimento della comunione su due cespiti immobiliari, assegnandoli in via esclusiva ai ricorrenti, già titolari del 50% ciascuno, con obbligo di versare un conguaglio alla comproprietaria non assegnataria. Con il primo motivo i ricorrenti denunciavano nullità del giudizio d'appello per omessa notifica del ricorso in appello al difensore degli appellati, invocando gli artt. 324, 327, 330 c.p.c., l'art. 49 d.P.R. 546/1992 e l'art. 2909 c.c. Con il secondo motivo sostenevano che, ai fini dell'imposta di registro, la divisione avesse natura meramente dichiarativa e dovesse scontare l'aliquota dell'1% prevista per gli atti di divisione, senza applicazione dell'art. 34 d.P.R. 131/1986 come se vi fosse un trasferimento imponibile; contestavano che vi fosse un'effettiva attribuzione di beni eccedenti la quota di diritto. Con il terzo motivo lamentavano la violazione dell'art. 52 d.P.R. 131/1986, deducendo che la Corte territoriale avesse escluso indebitamente l'applicazione delle agevolazioni "prima casa" e del criterio "prezzo-valore" per mancanza di dichiarazione, nonostante il trasferimento fosse avvenuto per sentenza giudiziale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto superfluo esaminare la dedotta nullità del contraddittorio, perché il ricorso era comunque infondato e la rimessione al giudice di merito sarebbe stata contraria ai principi di economia processuale e ragionevole durata del processo. Sul secondo motivo ha ribadito che, in tema di imposta di registro, l'eccedenza di valore attribuita al condividente rispetto alla quota di diritto è considerata, per effetto della presunzione assoluta dell'art. 34 d.P.R. 131/1986, alla stregua di una vendita limitatamente alla parte eccedente, con irrilevanza del fatto che il conguaglio abbia funzione compensativa o che la divisione abbia natura dichiarativa. Ha quindi confermato la tassazione applicata alla fattispecie. Sul terzo motivo ha affermato che anche quando il trasferimento immobiliare deriva da un atto del giudice, il contribuente che intenda fruire dell'agevolazione "prima casa" o del regime "prezzo-valore" deve rendere la relativa dichiarazione nei termini e prima che l'Amministrazione notifichi atti del procedimento di accertamento sul valore. Le spese di legittimità sono state compensate per il consolidarsi degli orientamenti giurisprudenziali dopo la proposizione del ricorso; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, nn. 3), 4) e 5)

    individuazione dei vizi denunciabili in cassazione, utilizzati dai ricorrenti per articolare le censure.

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti a sostegno della dedotta nullità del giudizio d'appello per difetto di regolare notifica.

  • art. 327 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti a sostegno della dedotta nullità del giudizio d'appello per difetto di regolare notifica.

  • art. 330 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti a sostegno della dedotta nullità del giudizio d'appello per difetto di regolare notifica.

  • art. 49 d.P.R. 546/1992

    richiamato in relazione alle regole del processo tributario applicabili alla notifica dell'appello.

  • art. 2909 c.c.

    richiamato dai ricorrenti a fondamento della censura processuale.

  • art. 20 d.P.R. 131/1986

    richiamato nella censura sulla corretta individuazione del regime fiscale dell'atto di divisione.

  • art. 34 d.P.R. 131/1986

    presunzione assoluta iuris et de iure

    l'eccedenza di valore attribuita al condividente rispetto alla quota spettante sulla massa comune è tassata come trasferimento a titolo oneroso, assimilato alla vendita limitatamente alla parte eccedente.

  • art. 3 Tariffa allegata al d.P.R. 131/1986

    richiamato dai ricorrenti quale norma ritenuta applicabile all'atto di divisione.

  • art. 720 c.c.

    richiamato dai ricorrenti con riferimento allo scioglimento della comunione e all'assegnazione dei beni indivisibili.

  • art. 52 d.P.R. 131/1986

    richiamato nella censura sull'esclusione delle agevolazioni fiscali e del regime prezzo-valore.

  • art. 1 Tariffa, Parte I, d.P.R. 131/1986

    richiamato per le agevolazioni "prima casa".

  • art. 1, comma 497, L. 266/2005

    richiamato per il regime del "prezzo-valore", da esercitare con apposita dichiarazione prima degli atti di accertamento sul valore.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    consente il richiamo per relationem a precedenti conformi, in presenza di assoluta identità di ratio.

  • art. 111, comma 2, Cost.

    evocato a fondamento dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo.

  • art. 6, par. 1, CEDU

    evocato a fondamento dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    richiamato quale parametro per il contributo unificato ulteriore dovuto dai ricorrenti.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, una censura relativa al difetto di regolare instaurazione del contraddittorio può essere assorbita quando il ricorso risulti comunque inammissibile o manifestamente infondato, poiché la rimessione al giudice di merito sarebbe inutile e contraria ai principi di economia processuale e ragionevole durata.
  • In materia di imposta di registro, la divisione con attribuzione a un condividente di beni di valore complessivamente eccedente la sua quota di diritto è tassata, per la sola eccedenza, come trasferimento assimilato alla vendita, in forza della presunzione assoluta prevista dall'art. 34 d.P.R. 131/1986.
  • La natura dichiarativa della divisione non esclude il diverso trattamento fiscale della parte eccedente assegnata a uno dei condividenti: ciò che rileva è il superamento del valore spettante sulla massa comune, non la qualificazione civilistica dell'operazione in sé.
  • Le agevolazioni fiscali per l'acquisto della 'prima casa' e il regime del 'prezzo-valore' richiedono una specifica dichiarazione del contribuente; quando il trasferimento deriva da sentenza del giudice, l'onere dichiarativo è solo spostato nel tempo e deve essere assolto al momento della registrazione, prima dell'avvio di atti di accertamento sul valore.
  • Quando il consolidamento giurisprudenziale interviene dopo la proposizione del ricorso, il giudice di legittimità può compensare le spese di lite pur rigettando integralmente l'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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