Cassazione Penale, Sentenza n. 10086/2024 del 08/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: (1) vizio di motivazione e travisamento delle risultanze probatorie in ordine all'affermazione di responsabilità (basata su dichiarazioni acquirenti e intercettazioni); (2) errato diniego della "ipotesi lieve" di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (piccolo spaccio), per non aver valutato la ridotta offensività e l'organizzazione rudimentale; (3) violazione dell'art. 62-bis c.p. e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (considerando comportamento processuale e scelta del rito); (4) violazione degli artt. 133 e 81 c.p. e vizio di motivazione per eccessività della pena e mancanza di adeguata giustificazione del discostamento dal minimo edittale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. In sintesi: il primo motivo è inammissibile perché mira a una riesamina delle risultanze di fatto non consentita in sede di legittimità; i restanti tre motivi sono manifestamente infondati poiché la Corte territoriale ha motivato adeguatamente il diniego dell'ipotesi lieve (valutando sistematicità, ampia platea di acquirenti, durata pluriennale e rilevanza sociale), il rifiuto delle attenuanti generiche (prevalenza dei precedenti penali specifici come elemento ostativo) e la determinazione della pena (uso corretto dei criteri di cui all'art. 133 c.p. e aumento per continuazione). Conseguentemente, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento e a una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (misura indicata nel dispositivo).
Norme richiamate
art. 81, comma finale, codice penale (continuazione)
Usato in combinazione alla determinazione della pena per giustificare l'aumento per la continuazione delle condotte illecite.
art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990
Norma che incrimina la cessione di sostanze stupefacenti; applicata per la dichiarazione di responsabilità per cessioni di hashish ed eroina.
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Ipotesi di minore offensività ("piccolo spaccio"); la Corte ha interpretato la norma richiedendo una valutazione complessiva di quantità, continuità, rete di clienti e capacità di rifornimento e ha ritenuto non sussistente l'ipotesi lieve nel caso concreto.
art. 530, comma 2, codice di procedura penale
Richiamato in relazione alla richiesta difensiva di assoluzione per insufficienza di prove; la Corte ha sottolineato che in Cassazione non è consentita una riedizione delle valutazioni di merito salvo profili di illogicità manifesta.
Riferito alle circostanze attenuanti generiche: la Corte ha ricordato che la loro applicazione richiede elementi positivi e non deriva automaticamente dall'assenza di elementi negativi; il diniego è motivato sui precedenti penali specifici.
Criteri per la determinazione della pena; la Corte territoriale ha adeguatamente applicato tali criteri (gravità, personalità, reiterazione) nella motivazione della pena concreta.
art. 606, comma 1, lett. e) codice di procedura penale
Norma che limita il sindacato di legittimità sul 'travisamento del fatto' e impedisce alla Cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze di fatto rispetto ai giudici di merito, richiamata per escludere il primo motivo di ricorso.
art. 616 codice di procedura penale
Prevede la sanzione pecuniaria per il ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso; applicata dalla Corte a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti: i motivi che si limitano a una diversa valutazione delle prove sono inammissibili salvo che emergano vizi di motivazione manifesti, logici o contraddittori.
- L'ipotesi di 'piccolo spaccio' (art. 73, comma 5, DPR 309/1990) richiede una valutazione complessiva: quantità, continuità, rete di clienti, durata e potenzialità di rifornimento; la mera scarsa quantità in singole occasioni non è decisiva.
- Le circostanze attenuanti generiche non sono un diritto automatico in assenza di elementi negativi: occorrono elementi positivi a favore dell'imputato; precedenti penali specifici possono legittimamente ostare alla loro concessione.
- La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito se adeguatamente motivata con riferimento ai criteri dell'art. 133 c.p.; la Cassazione sindaca la congruità della motivazione, non la discrezionalità stessa.
- Un ricorso dichiarato inammissibile comporta responsabilità per le spese e può comportare una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è quindi importante prediligere censure di legittimità formali e giuridiche rispetto a rimesse puramente probatorie.
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