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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10086/2024 del 08/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: (1) vizio di motivazione e travisamento delle risultanze probatorie in ordine all'affermazione di responsabilità (basata su dichiarazioni acquirenti e intercettazioni); (2) errato diniego della "ipotesi lieve" di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (piccolo spaccio), per non aver valutato la ridotta offensività e l'organizzazione rudimentale; (3) violazione dell'art. 62-bis c.p. e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (considerando comportamento processuale e scelta del rito); (4) violazione degli artt. 133 e 81 c.p. e vizio di motivazione per eccessività della pena e mancanza di adeguata giustificazione del discostamento dal minimo edittale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. In sintesi: il primo motivo è inammissibile perché mira a una riesamina delle risultanze di fatto non consentita in sede di legittimità; i restanti tre motivi sono manifestamente infondati poiché la Corte territoriale ha motivato adeguatamente il diniego dell'ipotesi lieve (valutando sistematicità, ampia platea di acquirenti, durata pluriennale e rilevanza sociale), il rifiuto delle attenuanti generiche (prevalenza dei precedenti penali specifici come elemento ostativo) e la determinazione della pena (uso corretto dei criteri di cui all'art. 133 c.p. e aumento per continuazione). Conseguentemente, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento e a una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (misura indicata nel dispositivo).

Norme richiamate

  • art. 81, comma finale, codice penale (continuazione)

    Usato in combinazione alla determinazione della pena per giustificare l'aumento per la continuazione delle condotte illecite.

  • art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990

    Norma che incrimina la cessione di sostanze stupefacenti; applicata per la dichiarazione di responsabilità per cessioni di hashish ed eroina.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    Ipotesi di minore offensività ("piccolo spaccio"); la Corte ha interpretato la norma richiedendo una valutazione complessiva di quantità, continuità, rete di clienti e capacità di rifornimento e ha ritenuto non sussistente l'ipotesi lieve nel caso concreto.

  • art. 530, comma 2, codice di procedura penale

    Richiamato in relazione alla richiesta difensiva di assoluzione per insufficienza di prove; la Corte ha sottolineato che in Cassazione non è consentita una riedizione delle valutazioni di merito salvo profili di illogicità manifesta.

  • art. 62-bis codice penale

    Riferito alle circostanze attenuanti generiche: la Corte ha ricordato che la loro applicazione richiede elementi positivi e non deriva automaticamente dall'assenza di elementi negativi; il diniego è motivato sui precedenti penali specifici.

  • art. 133 codice penale

    Criteri per la determinazione della pena; la Corte territoriale ha adeguatamente applicato tali criteri (gravità, personalità, reiterazione) nella motivazione della pena concreta.

  • art. 606, comma 1, lett. e) codice di procedura penale

    Norma che limita il sindacato di legittimità sul 'travisamento del fatto' e impedisce alla Cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze di fatto rispetto ai giudici di merito, richiamata per escludere il primo motivo di ricorso.

  • art. 616 codice di procedura penale

    Prevede la sanzione pecuniaria per il ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso; applicata dalla Corte a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina i fatti: i motivi che si limitano a una diversa valutazione delle prove sono inammissibili salvo che emergano vizi di motivazione manifesti, logici o contraddittori.
  • L'ipotesi di 'piccolo spaccio' (art. 73, comma 5, DPR 309/1990) richiede una valutazione complessiva: quantità, continuità, rete di clienti, durata e potenzialità di rifornimento; la mera scarsa quantità in singole occasioni non è decisiva.
  • Le circostanze attenuanti generiche non sono un diritto automatico in assenza di elementi negativi: occorrono elementi positivi a favore dell'imputato; precedenti penali specifici possono legittimamente ostare alla loro concessione.
  • La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito se adeguatamente motivata con riferimento ai criteri dell'art. 133 c.p.; la Cassazione sindaca la congruità della motivazione, non la discrezionalità stessa.
  • Un ricorso dichiarato inammissibile comporta responsabilità per le spese e può comportare una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è quindi importante prediligere censure di legittimità formali e giuridiche rispetto a rimesse puramente probatorie.

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