Cassazione Civile, Sentenza n. 26507/2021 del 30/09/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione, da parte del contribuente, di estratti di ruolo e dodici cartelle di pagamento per mancata notifica e prescrizione; Equitalia ha impugnato la sentenza di merito che aveva accolto il ricorso per difetto di prova della notifica e per giudicato interno su alcuni carichi, deducendo in cassazione che la Commissione Regionale non aveva valutato la memoria di costituzione e le controdeduzioni depositate tardivamente (documento recante le relate di notifica), violando il diritto di difesa; ha inoltre sostenuto la regolarità delle notifiche e la conseguente estensione del termine prescrizionale a dieci anni
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i primi tre motivi del ricorso di Equitalia (mancata valutazione delle controdeduzioni tardive e dei documenti allegati), ritenendo che il termine per la costituzione e per le controdeduzioni sia meramente ordinatorio e che i documenti prodotti in primo grado restino inseriti nel fascicolo d'ufficio e debbano essere valutati in appello. Perciò la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese di cassazione
Norme richiamate
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 23
"L'ufficio del Ministero delle Finanze, l'ente locale o il concessionario del servizio di riscossione nei cui confronti è stato proposto il ricorso si costituiscono in giudizio entro sessanta giorni... La costituzione della parte resistente è fatta mediante deposito presso la segreteria della commissione adita del proprio fascicolo contenente le controdeduzioni..."
Il termine di 60 giorni per la costituzione è meramente ordinatorio: la costituzione tardiva comporta solo la decadenza da alcune facoltà processuali ma non l'inammissibilità delle difese; il resistente conserva il diritto di difesa e può produrre documenti, salvo decadenze specifiche previste da altre norme
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 54, comma 1
"...le parti diverse dall'appellante debbono costituirsi nei modi e nei termini di cui all'art. 23 depositando apposito atto di controdeduzioni"
Le controdeduzioni in appello devono seguire i termini di cui all'art. 23 ma il termine è ordinatorio; la produzione tardiva può far perdere alcune eccezioni ma non il diritto fondamentale alla difesa
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 32
Stabilisce termini a pena di decadenza per la produzione di memorie, documenti e repliche; in appello vige il termine di 20 giorni per documenti e 10 giorni per sole controdeduzioni in camera di consiglio
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 58
Consente al resistente di esercitare difese anche in appello; richiamata per sostenere che la costituzione tardiva non esclude la partecipazione al giudizio
Costituzione, art. 24
Richiamato in funzione di principio costituzionale del diritto di difesa: non può essere negata la possibilità di partecipare al processo per un mero ritardo formale
c.p.c., art. 360, comma 1 (motivi di cassazione)
Norma procedurale che consente la censura in cassazione per violazione di norme processuali e per violazione del diritto di difesa; utilizzata come parametro per valutare le doglianze di Equitalia
d.P.R. n. 602 del 1973, artt. 25 e 26
Norme sulla notifica delle cartelle di pagamento; la questione concernente la completezza delle relate di notifica è stata oggetto di contrapposizione, ma la Corte ha ritenuto che gli accertamenti debbano essere riesaminati alla luce dei documenti acquisiti
d.lgs. n. 546 del 1992, artt. 19 e 21
Richiamate dalle parti in ordine all'inammissibilità dell'impugnazione sugli estratti di ruolo quando le cartelle siano regolarmente notificate; la Corte non ha deciso il merito ma ha disposto il riesame
codice civile, artt. 2946, 2948 n.4, 2953
Norme sulla prescrizione dell'azione e sospensioni/sospetti: Equitalia sosteneva la decorrenza decennale della prescrizione a seguito di regolare notifica della cartella, questione rimessa al giudice di merito in sede di rinvio
Richiamato con riferimento alla produzione di documenti e alla loro valutazione; la pronuncia sottolinea la rilevanza delle regole processuali per l'ammissione e la valutazione delle prove
Massime di principio
- La costituzione tardiva della parte resistente e il deposito tardivo delle controdeduzioni nel processo tributario non comportano automaticamente l'inammissibilità delle difese; il termine è meramente ordinatorio e la parte conserva il diritto di difesa, fermo restando che alcune eccezioni o richieste processuali possono essere precluse per decadenza
- I documenti prodotti nel primo grado sono acquisiti al fascicolo d'ufficio e, salvo casi particolari, devono essere valutati anche in appello anche se allegati a memorie depositate oltre i termini formali
- Il mancato esame di controdeduzioni o documenti rilevanti può integrare violazione del diritto di difesa e legittimare la cassazione con rinvio per nuovo esame
- Se la regolarità della notifica delle cartelle è provata, può incidere sui termini prescrizionali (posizione che richiede accertamento di merito); se la notifica è priva di prova, l'impugnazione del contribuente può trovare accoglimento
- Nei processi tributari è necessario distinguere tra termini ordinatori (che non estromettono la parte dal giudizio) e termini a pena di decadenza (la cui inosservanza comporta perdita della facoltà prevista); il giudice di merito deve rispettare tale distinzione e motivare in ordine alla valutazione delle produzioni documentali
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