Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 26507/2021 del 30/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione, da parte del contribuente, di estratti di ruolo e dodici cartelle di pagamento per mancata notifica e prescrizione; Equitalia ha impugnato la sentenza di merito che aveva accolto il ricorso per difetto di prova della notifica e per giudicato interno su alcuni carichi, deducendo in cassazione che la Commissione Regionale non aveva valutato la memoria di costituzione e le controdeduzioni depositate tardivamente (documento recante le relate di notifica), violando il diritto di difesa; ha inoltre sostenuto la regolarità delle notifiche e la conseguente estensione del termine prescrizionale a dieci anni

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i primi tre motivi del ricorso di Equitalia (mancata valutazione delle controdeduzioni tardive e dei documenti allegati), ritenendo che il termine per la costituzione e per le controdeduzioni sia meramente ordinatorio e che i documenti prodotti in primo grado restino inseriti nel fascicolo d'ufficio e debbano essere valutati in appello. Perciò la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese di cassazione

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 546 del 1992, art. 23

    "L'ufficio del Ministero delle Finanze, l'ente locale o il concessionario del servizio di riscossione nei cui confronti è stato proposto il ricorso si costituiscono in giudizio entro sessanta giorni... La costituzione della parte resistente è fatta mediante deposito presso la segreteria della commissione adita del proprio fascicolo contenente le controdeduzioni..."

    Il termine di 60 giorni per la costituzione è meramente ordinatorio: la costituzione tardiva comporta solo la decadenza da alcune facoltà processuali ma non l'inammissibilità delle difese; il resistente conserva il diritto di difesa e può produrre documenti, salvo decadenze specifiche previste da altre norme

  • d.lgs. n. 546 del 1992, art. 54, comma 1

    "...le parti diverse dall'appellante debbono costituirsi nei modi e nei termini di cui all'art. 23 depositando apposito atto di controdeduzioni"

    Le controdeduzioni in appello devono seguire i termini di cui all'art. 23 ma il termine è ordinatorio; la produzione tardiva può far perdere alcune eccezioni ma non il diritto fondamentale alla difesa

  • d.lgs. n. 546 del 1992, art. 32

    Stabilisce termini a pena di decadenza per la produzione di memorie, documenti e repliche; in appello vige il termine di 20 giorni per documenti e 10 giorni per sole controdeduzioni in camera di consiglio

  • d.lgs. n. 546 del 1992, art. 58

    Consente al resistente di esercitare difese anche in appello; richiamata per sostenere che la costituzione tardiva non esclude la partecipazione al giudizio

  • Costituzione, art. 24

    Richiamato in funzione di principio costituzionale del diritto di difesa: non può essere negata la possibilità di partecipare al processo per un mero ritardo formale

  • c.p.c., art. 360, comma 1 (motivi di cassazione)

    Norma procedurale che consente la censura in cassazione per violazione di norme processuali e per violazione del diritto di difesa; utilizzata come parametro per valutare le doglianze di Equitalia

  • d.P.R. n. 602 del 1973, artt. 25 e 26

    Norme sulla notifica delle cartelle di pagamento; la questione concernente la completezza delle relate di notifica è stata oggetto di contrapposizione, ma la Corte ha ritenuto che gli accertamenti debbano essere riesaminati alla luce dei documenti acquisiti

  • d.lgs. n. 546 del 1992, artt. 19 e 21

    Richiamate dalle parti in ordine all'inammissibilità dell'impugnazione sugli estratti di ruolo quando le cartelle siano regolarmente notificate; la Corte non ha deciso il merito ma ha disposto il riesame

  • codice civile, artt. 2946, 2948 n.4, 2953

    Norme sulla prescrizione dell'azione e sospensioni/sospetti: Equitalia sosteneva la decorrenza decennale della prescrizione a seguito di regolare notifica della cartella, questione rimessa al giudice di merito in sede di rinvio

  • c.p.c., art. 100

    Richiamato con riferimento alla produzione di documenti e alla loro valutazione; la pronuncia sottolinea la rilevanza delle regole processuali per l'ammissione e la valutazione delle prove

Massime di principio

  • La costituzione tardiva della parte resistente e il deposito tardivo delle controdeduzioni nel processo tributario non comportano automaticamente l'inammissibilità delle difese; il termine è meramente ordinatorio e la parte conserva il diritto di difesa, fermo restando che alcune eccezioni o richieste processuali possono essere precluse per decadenza
  • I documenti prodotti nel primo grado sono acquisiti al fascicolo d'ufficio e, salvo casi particolari, devono essere valutati anche in appello anche se allegati a memorie depositate oltre i termini formali
  • Il mancato esame di controdeduzioni o documenti rilevanti può integrare violazione del diritto di difesa e legittimare la cassazione con rinvio per nuovo esame
  • Se la regolarità della notifica delle cartelle è provata, può incidere sui termini prescrizionali (posizione che richiede accertamento di merito); se la notifica è priva di prova, l'impugnazione del contribuente può trovare accoglimento
  • Nei processi tributari è necessario distinguere tra termini ordinatori (che non estromettono la parte dal giudizio) e termini a pena di decadenza (la cui inosservanza comporta perdita della facoltà prevista); il giudice di merito deve rispettare tale distinzione e motivare in ordine alla valutazione delle produzioni documentali

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.