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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 26556/2021 del 30/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (Comune)

La controversia

La controversia riguardava la richiesta di attivare gratuitamente il trasporto scolastico, per l’anno scolastico 2017-2018, a favore di uno studente disabile, dalla residenza familiare a un liceo magistrale situato in un altro Comune, nonché il risarcimento dei danni non patrimoniali derivanti dalla mancata o ritardata attivazione del servizio. Il Comune di residenza aveva negato la propria competenza, indicandola in capo ad altri enti, che a loro volta si erano dichiarati non competenti. I genitori avevano agito davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 702-bis c.p.c. e della L. n. 67/2006, deducendo una condotta discriminatoria. Il Tribunale di Cassino, con ordinanza del 10 ottobre 2017, aveva ordinato al Comune ricorrente e al Comune di Teano di attivare il servizio e di risarcire il danno non patrimoniale, liquidato complessivamente in Euro 15.000,00; la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 9 dicembre 2019, aveva rigettato il gravame del Comune. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con il primo ha denunciato la violazione del giudicato formatosi sulle sentenze del Consiglio di Stato n. 809 del 7 febbraio 2018 e n. 3943 del 27 giugno 2018, che avevano riconosciuto la giurisdizione amministrativa e deciso le domande di attivazione del servizio per l’anno scolastico 2017-2018 e di risarcimento; con il secondo ha contestato la giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie sul trasporto scolastico gratuito degli alunni disabili; con il terzo ha contestato la propria legittimazione passiva.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo. Ha verificato direttamente gli atti e ha ritenuto che le sentenze del Consiglio di Stato, passate in giudicato, avessero deciso tra le stesse parti la medesima pretesa sostanziale: attivazione del trasporto scolastico gratuito anche per l’anno 2017-2018 e risarcimento dei danni non patrimoniali per la mancata o ritardata attivazione. L’identità della pretesa non viene meno perché le azioni erano state prospettate diversamente nei due giudizi o rivolte contro amministrazioni differenti: rileva il petitum sostanziale e la domanda risultava già soddisfatta dal giudicato amministrativo. Tale giudicato esterno sulla giurisdizione vincolava anche il giudice ordinario ed era rilevabile in ogni stato e grado, indipendentemente dal momento della sua formazione o dalla sua deduzione nel giudizio d’appello. Il secondo motivo, relativo alla controversa ripartizione di giurisdizione, e il terzo, sulla legittimazione passiva del Comune, sono stati dichiarati assorbiti, poiché la questione di giurisdizione era ormai definita dal giudicato e la successiva sentenza non poteva pronunciarsi nuovamente sulla pretesa. La Cassazione ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata e ha compensato le spese dell’intero giudizio, in considerazione della peculiarità e complessità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato sulla giurisdizione, formatosi nella specie in relazione alle due citate sentenze del Consiglio di Stato, assume rilevanza di giudicato esterno rispetto alla causa instaurata dinanzi al giudice ordinario, non rilevando che esso si sia formato prima o dopo la sentenza impugnata per cassazione (cfr. Cass. n. 1534 del 2018), né rilevando che non sia stato eccepito dalla parte in appello né rilevato d’ufficio dalla Corte di Roma, né che la sentenza amministrativa sulla quale si è formato il giudicato non sia stata prodotta in appello (cfr. Cass. n. 16589 del 2021).

    Il giudicato esterno sulla giurisdizione, formatosi con una pronuncia di merito passata in giudicato, vincola il giudice di un successivo processo avente il medesimo oggetto; è rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado e la sua efficacia non dipende dal momento in cui si è formato né dalla sua precedente deduzione o produzione.

  • art. 37 c.p.c.

    In conseguenza dell’accoglimento del primo motivo di ricorso, sono assorbiti gli altri motivi: il secondo riguarda la controversa questione di giurisdizione (del giudice ordinario o amministrativo) nelle controversie in tema di trasporto gratuito di alunni disabili dalla propria abitazione alla scuola, che nella fattispecie è stata definita con il passaggio in giudicato delle sentenze del Consiglio di Stato dichiarative della giurisdizione del giudice amministrativo, affermazione la cui fondatezza non è possibile riesaminare in questa sede;

    La questione di giurisdizione già definita da una pronuncia passata in giudicato non può essere nuovamente esaminata nel successivo giudizio; nel caso concreto, la Corte non ha riesaminato la fondatezza della giurisdizione amministrativa perché coperta dal giudicato.

  • art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.

    In sede di appello avverso la sentenza negativa del Tar Campania, il Consiglio di Stato, con la sentenza non definitiva n. 809 del 2018, ha ribadito la giurisdizione (esclusiva ex art. 133, lett. c, c.p.a.) del giudice amministrativo già dichiarata dal primo giudice e, nel merito, preso atto della dichiarazione dei ricorrenti di avere interesse ad ottenere il servizio “per l’anno scolastico in corso (2017-2018), essendo ovviamente venuto meno l’interesse per gli anni trascorsi”, ha ordinato alla Regione Campania l’attivazione del servizio di trasporto scolastico gratuito “per l’intero anno scolastico 2017-2018” e ha disposto la prosecuzione del giudizio per l’istruttoria sulla domanda di risarcimento dei danni “fino alla cessazione dell’inadempimento”.

    La pronuncia applica la disposizione quale fondamento della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nella controversia, ma la Cassazione non ne riesamina la correttezza, essendo la relativa statuizione divenuta definitiva e coperta dal giudicato.

Massime di principio

  • Il giudicato formatosi su una pronuncia di merito comprende anche il presupposto della giurisdizione del giudice che l’ha emessa, quando tale giurisdizione sia stata riconosciuta esplicitamente o implicitamente. In un successivo giudizio tra le stesse parti e relativo al medesimo rapporto, la giurisdizione così definita non può essere contestata davanti a un giudice diverso.
  • Il giudicato esterno sulla giurisdizione, derivante da una pronuncia di merito passata in giudicato, è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo e vincola i giudici nei procedimenti aventi identità di oggetto, anche se si forma dopo la sentenza impugnata o non è stato eccepito né prodotto nel grado precedente.
  • Per stabilire se due azioni siano precluse dal giudicato, rileva l’identità della pretesa sostanziale, individuata considerando la domanda e i fatti posti a suo fondamento. La diversità della formulazione processuale, della causa petendi prospettata o delle amministrazioni convenute non esclude l’identità quando il petitum sostanziale sia il medesimo.
  • Il giudicato che abbia già soddisfatto la pretesa di attivazione di un servizio e di risarcimento dei danni correlati impedisce un nuovo giudizio sulla stessa pretesa e determina la cassazione senza rinvio della successiva sentenza che abbia nuovamente deciso la controversia.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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