Cassazione Civile, Sentenza n. 26563/2021 del 30/09/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di appello sulla base di un unico motivo articolato, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 17 e 40 della L. n. 47/1985, degli artt. 757 e 762 c.c. e dell'art. 112 c.p.c. Sosteneva che la Corte d'appello aveva applicato un orientamento superato secondo il quale la divisione ereditaria avrebbe natura costitutiva e quindi non sarebbe assoggettabile alla sanzione di nullità prevista per gli atti tra vivi che riguardano immobili abusivi. Denunciava altresì l'illegittima qualificazione d'ufficio dei vani realizzati sulla terrazza come abusivi, l'omessa applicazione dell'art. 762 c.c. (che consente la validità di divisioni parziali) e la lesione del principio dispositivo di cui all'art. 112 c.p.c.; inoltre contestava aspetti relativi a collazione, individuazione e valutazione degli immobili e calcolo di frutti e conguagli decisi nei precedenti gradi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i primi due profili del ricorso e infondato il terzo. Ha richiamato e applicato l'indirizzo delle Sezioni Unite (Cass. sez. un. n. 25021/2019) secondo cui gli atti di scioglimento delle comunioni, comprese quelle ereditarie, sono assoggettati alla sanzione di nullità prevista dall'art. 40, comma 2, della L. n. 47/1985 quando riguardino edifici o loro parti realizzati senza titolo, salvo che dagli atti risultino la concessione o la documentazione di sanatoria o dichiarazione sostitutiva attestante l'inizio dei lavori anteriormente al 1° settembre 1967. Ne consegue che il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto fabbricati abusivi o parti di essi senza l'accertamento della regolarità edilizia; tale accertamento e la documentazione relativa sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado. È stato inoltre ribadito che, se vi sono edifici abusivi nell'asse, è possibile procedere a divisione parziale escludendo gli edifici abusivi, ma nella specie non risultava domanda formale di divisione parziale. Per questi motivi la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Catania in diversa composizione per ulteriore decisione; la Corte ha disposto la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 17; art. 40, comma 2
Le Sezioni Unite e la Cassazione interpretano tali norme nel senso che la sanzione di nullità prevista per gli atti tra vivi aventi ad oggetto diritti reali su edifici abusivi si applica anche agli atti di scioglimento della comunione ereditaria, salvo che dagli atti risulti la concessione o idonea documentazione di sanatoria o prova che i lavori sono iniziati prima del 1/9/1967
art. 757; art. 762; art. 713, comma 1
Art. 757 e collegamenti: discussa la natura della divisione ereditaria; la Corte richiama l'orientamento secondo il quale la divisione produce effetti ex tunc ma non esonera dall'applicazione delle norme sulla nullità per irregolarità edilizie. Art. 762: la divisione parziale non è nulla per omissione di beni, ma nella fattispecie non era stata richiesta una divisione parziale formale. Art. 713, comma 1: ogni coerede può chiedere la divisione dell'asse escludendo gli edifici abusivi
Richiama gli estremi documentali utili ai fini dell'accertamento della regolarità edilizia (concessione, atti equipollenti, domande di sanatoria e prova del versamento delle rate di oblazione), che il giudice deve esaminare prima di disporre la divisione degli immobili
Ribadito il principio dispositivo: il giudice non deve estendere l'istruttoria o qualificare d'ufficio questioni straordinarie senza adeguata base, salvo che la rilevazione sia necessaria e consentita, ed in ogni caso la regolarità edilizia è rilevabile d'ufficio
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Cass. sez. un. n. 25021/2019; cit. Cass. n. 2313/2010 e altre
Le Sezioni Unite (25021/2019) hanno superato orientamenti precedenti e confermato l'applicabilità dell'art. 40 L. 47/1985 agli atti di scioglimento della comunione anche se inerenti successioni; alcune pronunce anteriori avevano invece escluso l'applicazione per atti mortis causa, ma le Sezioni Unite hanno uniformato l'interpretazione
Massime di principio
- La presenza di edifici o parti di edificio realizzati senza titolo nell'asse ereditario impedisce al giudice di pronunciare una divisione che comprenda tali porzioni, salvo che la regolarità edilizia emerga dagli atti (concessione, sanatoria o dichiarazione attestante lavori iniziati prima del 1/9/1967).
- La verifica della regolarità edilizia è attività rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio: il giudice deve esaminare la documentazione urbanistica prima di disporre assegnazioni o conguagli riferiti a beni potenzialmente abusivi.
- È possibile svolgere una divisione parziale dell'asse ereditario escludendo gli edifici abusivi; tuttavia la divisione parziale richiede che sia stata opportunamente proposta o emergente dagli atti e non può essere sostituita d'ufficio senza rispetto del principio dispositivo.
- La divisione ereditaria non è automaticamente immune alle regole che disciplinano gli atti inter vivos in materia edilizia: l'orientamento delle Sezioni Unite ha uniformato il trattamento ai fini della nullità per opere abusive.
- Se una parte ritiene conveniente escludere beni abusivi dalla divisione, deve chiederlo espressamente; in mancanza di accordo tra coeredi la corte può rigettare attribuzioni che implicano il trasferimento di porzioni ritenute abusive.
- In presenza di contestazioni su collazione, stime e conguagli la Corte potrà disporre nuove consulenze tecniche e ricalcoli, ma preliminarmente deve essere chiarito lo stato di regolarità edilizia dei cespiti coinvolti.
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