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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 26579/2021 del 30/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ex coniuge)

La controversia

Dopo la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il ricorrente era stato tenuto a contribuire al mantenimento dell’ex coniuge e dei due figli. In una precedente revisione, il contributo per i figli era stato revocato perché divenuti economicamente indipendenti e l’assegno divorzile era stato fissato in 730 euro. Con un nuovo giudizio introdotto il 17 aprile 2014, il ricorrente chiedeva la revoca o la riduzione dell’assegno. Deduceva che erano trascorsi circa trent’anni dalla separazione e che il matrimonio era durato circa tredici anni; allegava inoltre la contrazione dei redditi professionali, la chiusura dello studio di commercialista, l’età superiore a settantadue anni, patologie cardiache, debiti contratti con banche e finanziarie, un mutuo per l’abitazione con il nuovo coniuge e una trattenuta mensile di 500 euro sulla pensione di 1.957,40 euro, conseguente al pignoramento per contributi arretrati per i figli. Sosteneva altresì che l’ex coniuge avesse migliorato la propria situazione economica, anche per lasciti ereditari, pensione sociale e acquisto di un appartamento. Il Tribunale aveva respinto la domanda di revisione e la Corte d’appello di Cagliari, con decreto del 21 agosto 2015, aveva rigettato il gravame. In cassazione il ricorrente deduceva, con il primo motivo, violazione dell’art. 9 della legge sul divorzio per l’omessa rilevanza attribuita al tempo trascorso dalla separazione e alla durata del matrimonio; con il secondo, la violazione della stessa disposizione per la mancata considerazione delle proprie condizioni personali ed economiche e del dedotto miglioramento della posizione della beneficiaria.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi e, conseguentemente, il ricorso. Ha rilevato che il primo motivo e la parte del secondo relativa all’esposizione debitoria travisavano la ratio della decisione d’appello: il giudice di merito aveva esaminato concretamente le circostanze e ritenuto insussistenti i giustificati motivi per la revisione. In particolare, l’aggravamento dell’esposizione per gli arretrati del mantenimento dei figli non costituiva un mutamento patrimoniale rilevante, poiché derivava dal pregresso inadempimento di un obbligo del ricorrente. Il tempo trascorso dalla separazione non era stato ritenuto irrilevante; la valutazione concreta compiuta dalla Corte territoriale, immune da vizi giuridici, non poteva essere riesaminata in sede di legittimità. Le ulteriori circostanze personali ed economiche dedotte nel secondo motivo erano inammissibili per difetto di specificità, perché il ricorrente non aveva precisato se, quando e in quali termini fossero state sottoposte ai giudici di merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in 2.200 euro oltre accessori di legge, ed è stata dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 9 L. 898/1970

    La corte territoriale ha esaminato in concreto le deduzioni poste a fondamento della richiesta dell’istante e ritenuto insussistenti i “giustificati motivi” addotti, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 9 per la revisione delle condizioni patrimoniali di divorzio.

    La revisione delle condizioni patrimoniali di divorzio richiede giustificati motivi, da valutare concretamente alla luce delle circostanze dedotte; la valutazione di fatto del giudice di merito, se immune da vizi giuridici, non è riesaminabile in cassazione.

  • art. 366, nn. 4 e 6, c.p.c.

    Il profilo inerente alle circostanze ulteriori (rispetto alla questione dell’onere relativo al mantenimento dei figli) indicate nel secondo motivo, a sostegno della richiesta di revisione dell’assetto patrimoniale post-coniugale, è ugualmente inammissibile per difetto di specificità, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., nn. 4 e 6.

    Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di specificità quando non chiarisce se, in quale momento processuale e in quali termini le circostanze poste a suo fondamento siano state dedotte nei gradi di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto.

Massime di principio

  • La domanda di revisione delle condizioni patrimoniali stabilite in sede di divorzio presuppone giustificati motivi, da accertare attraverso una valutazione concreta delle circostanze dedotte.
  • Il debito derivante dal pregresso inadempimento dell’obbligo di contribuire al mantenimento dei figli non integra, di per sé, un mutamento delle condizioni patrimoniali rilevante ai fini della revisione dell’assegno divorzile.
  • La valutazione del giudice di merito sulla rilevanza delle circostanze ai fini della revisione dell’assegno, quando sia immune da vizi giuridici, non può essere sostituita in cassazione da una nuova valutazione dei fatti.
  • Per censurare in cassazione l’omesso esame di circostanze rilevanti, il ricorrente deve indicare specificamente se, quando e in quali termini esse siano state dedotte nei giudizi di merito.

Come è indicizzato

MaterieAssegno di mantenimento e divorzileImpugnazioni
RamiFamigliaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiInterposizione fittizia

Testo integrale

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