Cassazione Civile, Sentenza n. 26509/2021 del 30/09/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Recupero di diritti d'accisa su partite di alcool etilico esportate in regime di sospensione verso la Grecia negli anni 1995-1996. L'Amministrazione italiana contestava uno "svincolo irregolare" dal regime sospensivo (avvisi di pagamento e cartelle), mentre le autorità greche chiedevano il recupero per la presunta immissione in consumo in Grecia. Questioni processuali e di diritto UE: ammissibilità dell'impugnazione degli avvisi bonari, competenza a riscuotere in presenza di pretese concorrenti tra Stati membri (dir. 92/12), e obbligo/possibilità di esecuzione di titoli esteri nell'ambito della mutua assistenza (dir. 76/308 e d.lgs. n.69/2003). Inoltre vi è stata una definizione agevolata (transazione) intervenuta dalla contribuente per parte dei crediti.
La decisione
I due giudizi sono stati riuniti. Il ricorso R.G. 17785/2015 è stato dichiarato estinto, limitatamente al ricorso principale, per cessazione della materia del contendere in seguito alla definizione agevolata (transazione) della contribuente; il ricorso R.G. 15953/2011 è stato rigettato nella parte principale relativa alle doglianze dell'Agenzia delle dogane, con conferma della legittimità della decisione della Commissione tributaria regionale che aveva ritenuto carente la motivazione degli inviti di pagamento non avendo considerato le parallele procedure italiane e il rischio di duplicazione della pretesa. Il ricorso incidentale del S.A.I.S.A. è stato dichiarato inammissibile o privo di interesse per i motivi indicati.
Norme richiamate
Direttiva 92/12/CEE (accise)
Stabilisce le regole per determinare quale Stato membro è autorizzato a riscuotere i diritti di accisa quando si verifica un'irregolarità durante la circolazione; la Corte ha interpretato l'art. 20 come norma che evita doppie imposizioni, ancorando l'esigibilità al luogo di immissione in consumo o allo svincolo irregolare, con presunzioni e meccanismi di rettifica entro tre anni (art. 20, par. 1-4).
Direttiva 76/308/CEE (mutua assistenza per riscossione crediti)
art. 12 e art. 2 lett. f) (come modificata dalla dir. 2001/44/CE)
Disciplina la cooperazione per il recupero dei crediti tra Stati membri, ma non regola i casi di crediti concorrenti fondati sulle stesse operazioni di esportazione (che ricadono nella dir. 92/12). La Corte ha affermato che l'autorità adita può, in via eccezionale, rifiutare o subordinare l'esecuzione del titolo estero se l'esecuzione comporterebbe una violazione dell'ordine pubblico nazionale, ad es. la doppia riscossione degli stessi diritti d'accisa.
Recepisce la disciplina UE sulla mutua assistenza; la Corte e la Cassazione hanno ritenuto che l'autorità nazionale adita debba poter esaminare se l'esecuzione del titolo straniero determini una duplicazione della pretesa e, in tal caso, possa rifiutare l'assistenza.
Norma processuale tributaria interna richiamata con riferimento all'impugnabilità degli atti amministrativi; la Corte ha ritenuto corretta la giurisprudenza secondo cui l'impugnazione dell'avviso bonario è ammissibile.
I. n. 212/2000
Norma sul processo tributario e motivazione degli atti; è stata invocata dall'Agenzia per censurare la motivazione della CTR, ma la Corte ha ritenuto che la carenza di motivazione sull'esistenza di parallele procedure (che potevano determinare duplicazione della pretesa) giustificasse l'annullamento.
art. 25, comma 1, lett. c
Richiamato nel controricorso del S.A.I.S.A. in ordine ai termini decadenziali per l'azione di recupero; la Corte ha comunque ritenuto la questione assorbita dalle considerazioni sulla pregiudizialità e sull'annullamento definitivo già intervenuto.
Citato in dottrina e giurisprudenza in tema di avviso bonario; la Cassazione ha confermato l'ammissibilità dell'impugnazione degli avvisi bonari quale rimedio facoltativo del contribuente.
Massime di principio
- Quando su medesime operazioni sorgono pretese concorrenti tra Stati membri (es. svincolo irregolare nello Stato di partenza vs immissione in consumo nello Stato di destinazione), si applica la disciplina della direttiva 92/12 per determinare quale Stato possa legittimamente riscuotere l'accisa; l'art. 20 evita la doppia imposizione.
- Lo Stato adito nell'ambito della procedura di mutua assistenza (dir. 76/308 e recepimenti nazionali) può esaminare se l'esecuzione del titolo straniero provocherebbe una violazione dell'ordine pubblico nazionale, e quindi rifiutare o condizionare l'assistenza quando sussiste il rischio di doppia riscossione degli stessi diritti d'accisa.
- Una transazione o definizione agevolata che regolarizza la pretesa nazionale estingue la relativa contestazione e consolida i fatti riconosciuti dall'Amministrazione; ciò può determinare l'estinzione del giudizio relativo a quella pretesa e influire sui giudizi collegati per pregiudizialità.
- L'impugnazione dell'avviso bonario è ammissibile in via facoltativa e un giudice nazionale deve valutare la motivazione dell'avviso anche alla luce di eventuali procedure parallele che possano comportare duplicazione della pretesa.
- Nel valutare la riquadratura della controversia, il giudice nazionale deve considerare la sequenza temporale e la natura delle violazioni: se esiste una prima violazione idonea a determinare lo svincolo irregolare, essa prevale ai fini dell'individuazione dello Stato competente alla riscossione secondo l'art. 20.
- In presenza di controversie strettamente connesse tra procedimenti nazionali e richieste di assistenza internazionale, può sussistere pregiudizialità tale da giustificare la riunione o la sospensione dei giudizi nazionali.
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