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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 26555/2021 del 30/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la determinazione dell'indennità per occupazione temporanea di un'area soggetta a vincolo espropriativo. Primo motivo: la Giunta Speciale avrebbe quantificato l'indennità corrispondendo per ogni anno il saggio degli interessi legali anziché applicare la misura prevista dal terzo comma dell'art. 20 della legge n. 865/1971 (ovvero un dodicesimo dell'indennità virtuale di esproprio). Secondo motivo: censura della liquidazione dei compensi professionali ritenuti inferiori alle tabelle del d.m. n. 55/2014.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto infondato il vizio: la pronuncia delle Sezioni Unite del 2012 cui i ricorrenti si richiamano riguarda beni a destinazione unitaria agricola, mentre nel caso di specie il bene è stato valutato dal giudice di merito come inserito in un contesto urbano e quindi non qualificabile come agricolo; ciò ha reso non applicabile il criterio del terzo comma dell'art. 20. Inoltre la Corte ha confermato che il ricorso al saggio degli interessi legali per la liquidazione dell'indennità di occupazione temporanea è una scelta di prudente apprezzamento del giudice di merito, non vincolante e non censurabile in sede di legittimità se non emergono elementi di pregiudizio maggiore. Sul secondo motivo la Corte ha dichiarato il motivo inammissibile per difetto di specificità e per l'assenza di una puntuale indicazione delle attività svolte che giustificassero una diversa liquidazione. Sono state condannate le parti ricorrenti alle spese di giudizio, liquidate in complessivi 3.200 euro (di cui 200 euro per esborsi), e rilevata la sussistenza dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13 dPR n. 115/2002 come riformulato.

Norme richiamate

  • legge n. 865 del 22 ottobre 1971, art. 20, comma 3

    Prevede, per alcune fattispecie (storicamente per beni inedificabili e a destinazione agricola), il criterio di liquidazione dell'indennità di occupazione come frazione dell'indennità virtuale di esproprio; nel caso concreto la norma è stata ritenuta non applicabile perché il bene è risultato urbanizzato/edificabile

  • sentenza Sezioni Unite n. 10502 del 2012

    Pronuncia richiamata dai ricorrenti che applicava il criterio del terzo comma dell'art. 20 a compendi a destinazione agricola; la Corte ha distinto quel precedente in funzione della natura agricola del bene

  • dPR 8 giugno 2001, n. 327, art. 58

    Richiamato nel testo come norma che ha abrogato il titolo II della legge 865/1971, incidendo sulla portata applicativa delle disposizioni originarie relative alle modalità di liquidazione

  • d.m. n. 55 del 2014

    Tabelle per la determinazione dei compensi professionali: la Corte ha ritenuto che la doglianza in merito alla loro mancata applicazione fosse generica e priva di specificità, per cui non è stata accolta

  • dPR n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dall'art. 1, comma 17, legge n. 228/2012

    Norma sul contributo unificato: la Corte ha dato atto dell'obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo previsto

  • Giurisprudenza della Cassazione citata (es. nn. 13879/2017, 19972/2009, 19635/2005, 5271/2002, 5916/2016, 2100/2011)

    Richiami orientativi che confermano la possibilità, per il giudice di merito, di utilizzare il saggio degli interessi legali come parametro presuntivo per la liquidazione dell'indennità di occupazione temporanea, specie in assenza di elementi che provino un pregiudizio maggiore

Massime di principio

  • Prima di contestare la misura dell'indennità di occupazione temporanea verificare e provare la natura del bene (agricolo/inedificabile versus edificabile/urbanizzato): la natura influisce sul criterio di liquidazione applicabile
  • Il criterio del terzo comma dell'art. 20 legge 865/1971 (quota dell'indennità virtuale) è tipicamente riferito a beni non edificabili o a situazioni affectate dall'originaria disciplina; per beni urbanizzati o edificabili la giurisprudenza ammette l'uso del saggio degli interessi legali
  • Il ricorso al tasso degli interessi legali da parte del giudice di merito costituisce una scelta di prudente apprezzamento e, se non sussistono elementi che dimostrino un danno maggiore, non è facile da censurare in sede di legittimità
  • Le doglianze sulla liquidazione dei compensi professionali devono essere puntuali e documentate: indicare le attività svolte e il criterio di calcolo è necessario per ottenere un riesame
  • In sede di appello o ricorso in Cassazione le censure generiche e prive di specificità procedurale o fattuale sono spesso dichiarate inammissibili
  • Le spese seguono la soccombenza; verificare eventuali oneri aggiuntivi come il contributo unificato nelle forme previste dalla normativa vigente

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