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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27846/2021 del 12/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce da un ricorso per liquidazione del compenso professionale promosso da un avvocato per l'attività svolta in favore di un cliente in un precedente giudizio civile di opposizione a decreto ingiuntivo. Il cliente si era costituito eccependo, da un lato, di non avere conferito il mandato e, dall'altro, di avere già integralmente pagato il compenso; aveva inoltre chiesto di chiamare in causa un terzo, sostenendo che costui avesse garantito per iscritto che l'onorario del difensore sarebbe rimasto a suo esclusivo carico, così da essere eventualmente manlevato. Il tribunale aveva negato la chiamata del terzo per mancanza del presupposto della comunanza di causa e aveva ritenuto non provato l'integrale pagamento, liquidando il compenso residuo. Nel ricorso per cassazione il cliente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 106, 702-bis, comma 5, c.p.c. e 14 d.lgs. 150/2011, sostenendo che il giudice avrebbe dovuto autorizzare la chiamata del terzo, poiché la sua posizione era connessa alla domanda principale di pagamento; 2) violazione dell'art. 221 c.p.c., perché il tribunale avrebbe dovuto prendere atto della rinuncia alla querela di falso proposta sulla firma apposta sui mandati professionali, senza considerarla definitivamente rinunciata e senza precluderne una futura riproposizione in separato giudizio.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, ha ritenuto insindacabile in sede di legittimità il provvedimento del tribunale che aveva negato la chiamata del terzo, perché, fuori dai casi di litisconsorzio necessario, la decisione sulla chiamata del terzo in manleva o regresso è discrezionale e le eventuali azioni sono separatamente trattabili; il fatto che il terzo avesse promesso di accollarsi il compenso non imponeva la trattazione unitaria. Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che la sentenza impugnata non conteneva affatto un'affermazione di definitiva rinuncia alla querela di falso e che, in ogni caso, il ricorrente non aveva interesse a ottenere una correzione della motivazione priva di incidenza favorevole sulla decisione. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 106 c.p.c.

    richiamato come norma sulla chiamata del terzo, ma ritenuta non idonea a imporre la trattazione unitaria della domanda principale e della manleva fuori dai casi di litisconsorzio necessario

  • art. 702-bis, comma 5, c.p.c.

    invocato dal ricorrente per sostenere l'ammissibilità della chiamata del terzo, ma la Corte ne esclude la violazione nei limiti in cui il provvedimento di autorizzazione resta discrezionale

  • art. 14 d.lgs. 150/2011

    richiamato dal ricorrente nel giudizio di liquidazione del compenso professionale, senza che la Corte ravvisi la denunciata violazione

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma sul vizio di violazione di legge dedotto nel secondo motivo

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    norma sul vizio processuale dedotto nel primo motivo

  • art. 221 c.p.c.

    richiamato a sostegno della censura sulla querela di falso, ma la Corte esclude che la sentenza avesse disposto una definitiva rinuncia o che vi fosse interesse alla correzione

  • art. 269 c.p.c.

    richiamato dalla Corte per affermare che la tempestiva chiamata del terzo in comparsa di risposta comporta la fissazione di una nuova udienza, ma non elimina il potere discrezionale del giudice fuori dal litisconsorzio necessario

  • art. 102 c.p.c.

    richiamato come limite: solo nei casi di litisconsorzio necessario la trattazione unitaria è imposta

  • art. 375, comma 1, n. 5 c.p.c.

    richiamato per la definizione del ricorso in camera di consiglio per manifesta inammissibilità

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso manifestamente inammissibile

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato come parametro del contributo unificato aggiuntivo

  • art. 269 c.p.c.

    "il giudice è tenuto a fissare una nuova udienza"

    la Corte precisa che tale previsione va letta in coordinamento con la disciplina introduttiva del processo e non comporta un obbligo generale di trattazione congiunta delle domande di condanna e manleva

Massime di principio

  • Fuori dai casi di litisconsorzio necessario, la chiamata del terzo richiesta dal convenuto in manleva o regresso è soggetta a valutazione discrezionale del giudice e il suo eventuale diniego non è censurabile in cassazione come violazione di legge, se la controversia principale e quella di garanzia sono separatamente trattabili.
  • La previsione processuale sulla chiamata tempestiva del terzo da parte del convenuto non impone di trattare unitariamente domanda principale e domanda di garanzia; il giudice può rifiutare la fissazione di una nuova udienza per il terzo quando manchi un vincolo di inscindibilità.
  • La censura in cassazione è inammissibile quando mira a correggere un passaggio motivazionale della sentenza che non incide sul dispositivo in senso favorevole alla parte ricorrente e, quindi, manca di interesse concreto all'impugnazione.
  • Se la sentenza impugnata non contiene l'affermazione che si assume erronea, la relativa doglianza difetta di decisività e non può fondare l'accoglimento del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

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