Cassazione Civile, Ordinanza n. 31566/2023 del 13/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dal diniego tacito di rimborso IRAP relativo all'anno d'imposta 2014 chiesto da una società che gestisce l'infrastruttura ferroviaria in base a un contratto di servizio con la Regione Lombardia. La Commissione tributaria regionale aveva accolto il ricorso della società, ritenendo applicabile la deduzione cd. 'cuneo fiscale' prevista dall'art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2 e 4, d.lgs. n. 446/1997, perché la società non operava in concessione traslativa né a tariffa remunerativa. L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza con un unico motivo, denunciando violazione della disciplina IRAP e delle norme del codice dei contratti pubblici, sostenendo che la società avrebbe invece operato in regime di concessione traslativa, sopportando il rischio economico dell'attività e percependo una tariffa, identificata non nel corrispettivo regionale ma nel prezzo pagato dalle imprese ferroviarie per l'uso dell'infrastruttura. La società ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo dell'Agenzia perché, per l'esclusione del beneficio IRAP, devono concorrere entrambi i presupposti richiesti dalla norma: l'operatività in regime di concessione e la presenza di una tariffa remunerativa che tenga conto del costo fiscale IRAP. Nel caso concreto, la CTR aveva accertato in fatto che la società non gestiva il trasporto pubblico ferroviario, ma solo l'infrastruttura, sulla base di un contratto di servizio con la Regione; che il corrispettivo ricevuto non era una tariffa; e che non risultava provato che tale corrispettivo fosse idoneo a garantire l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento. La Corte ha inoltre osservato che le ulteriori allegazioni dell'Erario sulla presunta tariffa pagata dalle imprese ferroviarie erano generiche e non supportate da prove o da specifiche clausole negoziali. Conseguentemente, ha confermato la decisione di merito favorevole alla società e ha condannato l'Agenzia al pagamento delle spese; ha escluso, inoltre, il raddoppio del contributo unificato per la P.A. ammessa alla prenotazione a debito.
Norme richiamate
art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2, 3 e 4, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
"imprese operanti in concessione e a tariffa"
La deduzione IRAP sul costo del lavoro è esclusa solo per le imprese che operano congiuntamente in regime di concessione e a tariffa; la nozione di tariffa va intesa in senso remunerativo e sensibile al costo fiscale IRAP, secondo la ratio antielusiva della norma e l'interpretazione eurounitaria richiamata dalla Corte.
art. 3, comma 1, lett. uu), vv), zz), d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50
Richiamato per la distinzione tra appalto e concessione, con rilievo del trasferimento del rischio operativo al concessionario.
art. 165, comma 1, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50
Richiamato quale norma definitoria del rischio operativo e della struttura concessoria nei contratti di servizi.
art. 107 TFUE
Le misure fiscali agevolative devono essere valutate in relazione al divieto di aiuti di Stato e alla necessità di evitare vantaggi selettivi.
art. 108 TFUE
La compatibilità della misura fiscale è stata ricondotta alla valutazione della Commissione europea nel procedimento di controllo sugli aiuti di Stato.
artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1 c.p.c.
Norme processuali richiamate per la trattazione camerale del ricorso in cassazione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha escluso il raddoppio del contributo unificato nei confronti dell'Agenzia delle entrate, in quanto amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Massime di principio
- Ai fini dell'esclusione delle deduzioni IRAP sul costo del lavoro per le imprese operanti nei settori indicati dalla norma, occorre la contestuale presenza di due requisiti: operatività in regime di concessione e applicazione di una tariffa remunerativa che tenga conto del costo fiscale dell'IRAP.
- La nozione di concessione, anche nel quadro dei contratti pubblici, si distingue dall'appalto per il trasferimento al gestore del rischio operativo legato alla gestione del servizio; se manca tale trasferimento, il rapporto va qualificato come appalto e non come concessione.
- La 'tariffa' rilevante ai fini dell'esclusione del beneficio fiscale non coincide con qualsiasi corrispettivo fissato dalla pubblica amministrazione, ma deve essere una tariffa in grado di remunerare il servizio e di incorporare il costo fiscale dell'imposta, così da evitare sovracompensazioni.
- Quando il giudice di merito accerta che il contribuente non opera in concessione a tariffa remunerativa, la contestazione dell'Erario che invochi una diversa qualificazione deve essere sorretta da specifiche allegazioni e prove; deduzioni generiche o meramente assertive non sono sufficienti.
- L'interpretazione della disciplina agevolativa IRAP deve essere coerente con la valutazione della Commissione europea in materia di aiuti di Stato, per evitare che l'agevolazione determini vantaggi selettivi o sovracompensazioni incompatibili con il mercato interno.
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