Cassazione Civile, Ordinanza n. 25495/2023 del 31/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di addebito emessi per contributi e sanzioni dovuti alla gestione separata ex art. 2, comma 26, l. n. 335/1995 per gli anni 2009 e 2010, notificati nel 2015 e nel 2016. Il professionista li aveva impugnati sostenendo, da un lato, la prescrizione quinquennale dei crediti e, dall'altro, l'insussistenza dell'obbligo contributivo per avere percepito un reddito inferiore alla soglia minima di euro 5.000. I giudici di merito avevano accolto l'opposizione ritenendo prescritti i crediti e, comunque, non ravvisando un occultamento doloso idoneo a sospendere la prescrizione ex art. 2941, comma 1, n. 8, c.c. In cassazione l'ente previdenziale ha dedotto violazione degli artt. 2935 e 2941, comma 1, n. 8, c.c., in combinato con la disciplina della gestione separata e con l'art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011, sostenendo che la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi avrebbe impedito all'ente di conoscere il debito contributivo e integrato occultamento doloso; inoltre ha contestato il dies a quo della prescrizione, specie per l'annualità 2010, in ragione della proroga dei termini di versamento.
La decisione
La Corte ha accolto solo parzialmente il ricorso. Ha ritenuto fondato il motivo limitatamente ai contributi del 2010, osservando che la proroga del termine di versamento disposta dal DPCM 12 maggio 2011 spostava in avanti il dies a quo della prescrizione al 6 luglio 2011; poiché l'avviso di addebito era stato notificato il 6 luglio 2016, la prescrizione non era maturata e la decisione di merito doveva essere riesaminata su questo punto. Ha invece respinto la censura relativa ai contributi del 2009, perché l'avviso era stato ricevuto l'8 luglio 2015, quindi oltre il termine quinquennale decorrente dalla scadenza prorogata al 6 luglio 2010. La Corte ha anche precisato che la mancata compilazione del quadro RR non determina automaticamente l'occultamento doloso del debito contributivo: tale valutazione è rimessa al giudice di merito e, nel caso concreto, l'ente aveva articolato solo una censura di violazione di legge, non di motivazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di L'Aquila per nuovo esame limitatamente al profilo accolto.
Norme richiamate
disciplina l'obbligo contributivo alla gestione separata dei professionisti rilevante nel caso concreto
la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere; nel caso, la decorrenza va collegata alla scadenza del versamento prorogata
la sospensione della prescrizione richiede un occultamento doloso del debito, non desumibile automaticamente dalla sola mancata compilazione del quadro RR
art. 18, comma 12, D.L. 98/2011
richiamato insieme alla disciplina della gestione separata per sostenere la tesi dell'ente sulla decorrenza e sull'accertamento dei crediti
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
rubrica del motivo di ricorso per violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
richiamato per affermare che l'accertamento dell'occultamento doloso è valutazione di merito censurabile solo nei limiti del vizio motivazionale
DPCM 12 maggio 2011
ha comportato lo slittamento del termine di versamento dei contributi del 2010, incidendo sul dies a quo della prescrizione
DPCM 10 giugno 2010
richiamato per la proroga del termine di versamento dei contributi del 2009 al 6 luglio 2010
Cass. n. 32485/2019
l'eccezione di prescrizione, una volta introdotti i fatti rilevanti, integra una quaestio iuris decidibile d'ufficio
Cass. n. 34034/2021
richiamata in tema di slittamento dei termini prescrizionali a seguito del DPCM
Cass. n. 37529/2021
esclude un automatismo tra mancata compilazione del quadro RR e occultamento doloso del debito contributivo
Massime di principio
- In materia di contributi dovuti alla gestione separata, il termine di prescrizione quinquennale decorre dalla scadenza del versamento, ma tale scadenza può essere differita da provvedimenti normativi o amministrativi che incidono sul termine originario, con conseguente spostamento del dies a quo.
- La sospensione della prescrizione per occultamento doloso del debito contributivo richiede una condotta intenzionale del debitore volta a celare il debito; la sola mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi non basta, di per sé, a integrare automaticamente il dolo.
- L'accertamento dell'occultamento doloso e, più in generale, della sussistenza della prescrizione in concreto dipende dai fatti allegati e valutati dal giudice di merito; in cassazione non è possibile trasformare una censura di fatto in una mera violazione di legge.
- Se la notificazione dell'atto interruttivo interviene entro il termine quinquennale, come rideterminato in base alla corretta decorrenza, il credito contributivo non è prescritto; se invece interviene oltre tale termine, la prescrizione resta maturata.
- La mera difficoltà dell'ente previdenziale di effettuare controlli generalizzati non consente, da sola, di presumere l'occultamento doloso del debito contributivo.
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