Cassazione Civile, Ordinanza n. 25375/2025 del 16/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
Nel 2013 una società aveva stipulato con un operatore logistico un contratto per attività di distribuzione e trasporto, sostenendo anche investimenti in strutture destinate a deposito. Il contratto prevedeva la facoltà di recesso della committente con preavviso di almeno tre mesi. La committente esercitò invece il recesso con efficacia dal giorno successivo, senza preavviso. La società che eseguiva il servizio agì per ottenere il risarcimento del danno derivante dal recesso immediato, quantificato nel mancato guadagno dei tre mesi di preavviso e nelle spese di riconversione dell’attività che avrebbe sostenuto se avesse avuto il tempo per riorganizzarsi. Il Tribunale e la Corte d’appello rigettarono la domanda per difetto di prova del danno, pur riconoscendo l’inosservanza del preavviso. Con il ricorso per cassazione furono dedotti: 1) violazione dei canoni di correttezza, buona fede, obbligazione e presunzioni, sostenendo che negare il danno perché la committente non era obbligata a garantire un certo volume di commesse svuotasse di contenuto la clausola di preavviso; 2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la costanza degli incarichi nel periodo precedente, che avrebbe reso prevedibile la prosecuzione del flusso di commesse; 3) violazione delle regole sulle spese di lite, perché la ricorrente assumeva di non essere totalmente soccombente dato l’accertamento dell’illegittimità del recesso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile e comunque infondato il primo motivo perché, sotto la veste della violazione di legge, mirava in realtà a criticare un accertamento di fatto sulla prova del danno; inoltre, ha chiarito che la funzione del preavviso è consentire alla controparte di adeguarsi al recesso, non garantire il mantenimento del medesimo livello di prestazioni precedenti. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché formulato come omesso esame in presenza di doppia conforme, senza adeguata dimostrazione della decisività del fatto e della sua effettiva deduzione in giudizio; peraltro la corte territoriale aveva accertato un calo delle commesse nel periodo precedente. Ha respinto il terzo motivo osservando che la domanda in appello riguardava solo il danno ed era stata integralmente rigettata, sicché la soccombenza era totale. Non ha pronunciato sulle spese per mancata costituzione della parte intimata. Ha inoltre dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente come parametro dei canoni di correttezza; la Corte non vi riconosce una violazione decisiva, rilevando che la censura attacca in realtà un giudizio di fatto sulla prova del danno.
Invocato dalla ricorrente; la Corte non ne fa applicazione autonoma, ritenendo il motivo inammissibile perché diretto a contestare l'accertamento del danno.
Richiamato dalla ricorrente; la Corte non ravvisa i presupposti per la liquidazione equitativa poiché il danno è stato ritenuto non provato.
Invocato come criterio di esecuzione secondo buona fede; la Corte ribadisce che il preavviso serve ad adeguarsi al recesso e non a garantire identico volume di prestazioni.
Richiamato sul piano presuntivo; la Corte osserva che la censura non indica gli specifici indizi dai quali sarebbe dovuto emergere il danno.
Richiamato sul piano delle presunzioni semplici; la Corte ritiene non specificato il ragionamento presuntivo che il giudice di merito avrebbe dovuto compiere.
Richiamato per la regolazione delle spese; la Corte afferma che la soccombenza era totale poiché la sola domanda devoluta in appello, quella risarcitoria, è stata rigettata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- La clausola di preavviso nel recesso contrattuale ha la funzione di consentire alla controparte di riorganizzarsi e adeguarsi alla cessazione del rapporto; non implica, di per sé, il mantenimento del medesimo volume di prestazioni o commesse nel periodo di preavviso.
- Chi deduce il danno da recesso senza preavviso deve provarne rigorosamente l'esistenza e il nesso con la violazione della clausola; non è sufficiente allegare l'illegittimità del recesso.
- La censura che formalmente denuncia violazione di legge ma mira in realtà a rimettere in discussione l'apprezzamento del fatto e della prova è inammissibile in cassazione.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere prospettato utilmente in presenza di doppia conforme senza indicare specificamente il fatto storico, la sua discussione tra le parti e la sua decisività.
- La regolazione delle spese segue la soccombenza in relazione alla domanda effettivamente devoluta e decisa: se l'unica domanda residua è rigettata integralmente, la soccombenza è totale anche se sia stato accertato un presupposto di inadempimento non sufficiente da solo a fondare il risarcimento.
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