Cassazione Civile, Ordinanza n. 13735/2023 del 18/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministratore)
La controversia
Una società a responsabilità limitata e una socia hanno convenuto davanti al Tribunale un amministratore unico pro tempore e un altro soggetto, chiedendone la condanna solidale al risarcimento di danni da ammanchi di denaro e da omissioni amministrative. Uno dei convenuti ha eccepito che la controversia non fosse devolvibile al giudice ordinario perché lo statuto sociale conteneva una clausola compromissoria che prevedeva un tentativo preliminare di mediazione e poi il deferimento ad arbitri. Il Tribunale ha respinto l'eccezione ritenendo che la clausola non chiarisse se l'arbitrato fosse rituale o irrituale e che mancasse documentazione idonea. Il convenuto ha proposto regolamento di competenza deducendo, da un lato, la tempestività dell'istanza perché il provvedimento era stato adottato in udienza cartolare e comunicato successivamente, e, dall'altro, la violazione delle regole sugli arbitrati: lo statuto rinviava al regolamento della Camera arbitrale di Teramo, che prevede l'arbitrato rituale in caso di generico rinvio alla Camera o al suo regolamento; inoltre, la clausola era validamente approvata e non richiedeva specifica sottoscrizione ex art. 1341 c.c. perché inserita nello statuto sociale. I resistenti hanno contestato la tempestività e la validità/opponibilità della clausola arbitrale.
La decisione
La Corte ha prima respinto l'eccezione di tardività del regolamento di competenza, chiarendo che, nell'udienza cartolare ex art. 83 d.l. 18/2020, il provvedimento si considera pronunciato fuori udienza e diventa conoscibile solo con la comunicazione di cancelleria; di conseguenza il ricorso era tempestivo. Nel merito ha ritenuto fondato il ricorso: la clausola statutaria, letta insieme al regolamento arbitrale richiamato, devolveva la controversia ad arbitrato rituale; il Tribunale avrebbe dovuto desumere tale qualificazione dalla documentazione prodotta. Ha inoltre escluso la necessità di una specifica approvazione ex art. 1341 c.c. per la clausola compromissoria inserita nello statuto sociale e ha ritenuto compromettibili in arbitri le azioni di responsabilità verso amministratori, anche cessati dalla carica, in quanto concernenti diritti disponibili. La Corte ha quindi accolto il regolamento di competenza, cassato il provvedimento impugnato e dichiarato la competenza arbitrale, con condanna dei resistenti alle spese.
Norme richiamate
richiamato come base del ricorso per violazione di legge e falsa applicazione di norme processuali e sostanziali.
invocato per dedotto travisamento e mancato esame delle prove documentali.
invocato per dedotta errata valutazione delle prove documentali.
richiamato come norma che disciplina l'arbitrabilità delle controversie su diritti disponibili; il richiamo è utilizzato per qualificare il deferimento ad arbitri come rituale.
richiamato nel ricorso, ma la Corte valorizza soprattutto la disciplina dell'arbitrato rituale e il rinvio al regolamento arbitrale; la clausola è letta come arbitrato rituale, non libero.
consente che la convenzione d'arbitrato rinvii a un regolamento arbitrale precostituito; la Corte usa tale norma per ritenere efficace il rinvio allo statuto/regolamento della Camera arbitrale di Teramo.
art. 34 D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5
la clausola statutaria che prevede mediazione e poi arbitrato per controversie societarie è ritenuta valida e idonea a devolvere la lite agli arbitri; il comma 4 è richiamato per l'estensione agli amministratori.
citato nel regolamento arbitrale richiamato dalle parti per indicare che il lodo rituale è idoneo ad acquistare efficacia esecutiva.
richiamato dal ricorrente a sostegno della stabilità probatoria del documento prodotto; la Corte accoglie l'assunto fattuale della produzione documentale.
richiamato dal ricorrente per sostenere il mancato disconoscimento del documento prodotto.
richiamato per l'assegnazione dei termini istruttori dopo il rigetto dell'eccezione dal Tribunale.
la Corte distingue la pronuncia resa all'esito di udienza cartolare da quella resa in udienza orale ai fini della decorrenza del termine per regolamento di competenza.
il termine per il regolamento decorre dalla comunicazione del provvedimento quando esso è pronunciato fuori udienza.
la presunzione di conoscenza vale solo per i provvedimenti pronunciati in udienza; per quelli fuori udienza opera la comunicazione di cancelleria.
art. 83 D.L. 17 marzo 2020, n. 18
norma emergenziale che consente l'udienza cartolare; i provvedimenti adottati in tale sede sono considerati pronunciati fuori udienza.
legge di conversione del d.l. 18/2020 richiamata per la disciplina dell'udienza cartolare.
richiamato come modifica della disciplina emergenziale sull'udienza cartolare.
la Corte esclude che la clausola compromissoria inserita nello statuto sociale richieda specifica approvazione per iscritto ai sensi della disciplina delle condizioni generali di contratto.
richiamato implicitamente nella distinzione tra moduli/formulari e statuto sociale; non si applica alla clausola statutaria in esame.
richiamato per la forma scritta della convenzione arbitrale e la validità del rinvio al regolamento arbitrale.
richiamato per affermare la rinunciabilità e transigibilità dell'azione di responsabilità verso gli amministratori, indice della disponibilità del diritto.
richiamato in parallelo all'art. 2476 c.c. per la transigibilità dell'azione di responsabilità.
in caso di dubbio, la convenzione d'arbitrato si interpreta estensivamente a favore della competenza arbitrale su tutte le controversie derivanti dal rapporto.
la clausola che riguarda controversie promosse da amministratori, sindaci e liquidatori vincola costoro con l'accettazione dell'incarico.
Massime di principio
- Quando una clausola statutaria devolve le controversie societarie a mediazione e poi ad arbitrato e rinvia a un regolamento arbitrale precostituito, il contenuto del regolamento può integrare la clausola e permettere di qualificare l'arbitrato come rituale o irrituale secondo la disciplina richiamata nel regolamento stesso.
- La clausola compromissoria inserita nello statuto di una società non è soggetta, di regola, alla specifica approvazione per iscritto prevista per le clausole vessatorie dei contratti per adesione o dei moduli/formulari, perché non deriva da un contratto predisposto unilateralmente in senso stretto.
- Le azioni di responsabilità verso amministratori di società sono compromettibili in arbitri quando riguardano diritti disponibili; la compromettibilità non è esclusa dalla circostanza che la lite coinvolga amministratori cessati dalla carica, se la clausola statutaria li ricomprende o se il dubbio si risolve in senso estensivo a favore dell'arbitrato.
- In sede di regolamento di competenza, un provvedimento adottato all'esito di udienza cartolare ex disciplina emergenziale deve considerarsi pronunciato fuori udienza e il termine per impugnarlo decorre dalla comunicazione di cancelleria, non dalla data formalmente apposta sul provvedimento.
- Nel dubbio sull'ambito oggettivo o soggettivo della convenzione arbitrale, l'interpretazione deve essere orientata a favorire l'estensione della competenza arbitrale alle controversie derivanti dal rapporto cui la clausola si riferisce.
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